CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2016
610.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, le parole: «comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2».
3. 14. (nuova formulazione) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituire i commi da 5 a 11 con il seguente:
  5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Il citato decreto legislativo, anche di natura correttiva e integrativa dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nel sopra citato articolo 1, prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, ad indire una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, individuato in un minimo ed un massimo e da determinare in concreto da parte delle regioni e delle province autonome. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.
3. 5. (ulteriore nuova formulazione) Mariani, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database Pag. 104geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza: a) i punti di prelievo dell'acqua; b) gli scarichi; c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.
3. 17. (nuova formulazione) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi, Pellegrino.

ART. 4

  Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: e tenuto conto dell'articolo 12 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della Direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1- bis. L'ente di governo d'ambito provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni»
4. 1. (nuova formulazione) Borghi, Braga, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 5

Sopprimere i commi da 1 a 4.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
  5. Tenuto conto del riparto delle funzioni come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.
  6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche e integrazioni, esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ad Pag. 105essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuale.
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I dati della banca dati sul servizio idrico integrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
5. 1. (nuova formulazione) Giovanna Sanna, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Mazzoli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Valiante, Zardini.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Sopprimerlo.
*6. 2. Carrescia, Giovanna Sanna.