CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2016
604.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento n. 8 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016.

TESTO RIFORMULATO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto per il giorno 17 aprile 2016 un referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
   VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
   VISTO l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
   CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
   CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
   CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

DISPONE
  nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente Pag. 113previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale sino alla mezzanotte del 17 aprile 2016.
  2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria).

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 ha luogo esclusivamente tramite:
   a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste dall'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;
   b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum, ai sensi dell'articolo 6;
   c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3.
(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

  1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte:
   a) i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi al quesito;
   b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

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  2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Articolo 4.
(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione).

  1. La Rai cura l'illustrazione del quesito referendario e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e sugli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
  2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

Articolo 5.
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

  1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi del referendum, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
   a) i delegati dei Consigli regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere per esso l'indicazione di voto favorevole;
   b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
   c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

  2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile 2016.
  3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
  4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve essere un Pag. 115delegato dei Consigli regionali, secondo il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
  5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze.
  In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto.
  Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.
  7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

Articolo 6.
(Messaggi autogestiti).

  1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.Pag. 116
  4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
   a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;
   b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;
   d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

  5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
  6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 7.
(Informazione).

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
  2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione Pag. 117del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
  3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.
  5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 8.
(Programmi dell'Accesso).

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione.

Articolo 9.
(Trasmissioni per persone con disabilità).

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

  1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì Pag. 118precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Articolo 11.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai).

  1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 2

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 407/1964 al n. 411/1974)

  NESCI. – Al Presidente della Rai – Premesso che:
   il tre febbraio scorso, come si legge da una nota stampa del Parlamento Europeo, «La risoluzione della commissione ambiente che raccomanda al PE (Parlamento Europeo, nda) di porre il veto al progetto di atto delegato della Commissione europea che istituisce la procedura per i test sulle emissioni degli autoveicoli in condizioni reali di guida (RDE) non ha ottenuto, mercoledì, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, necessaria per la sua approvazione»;
   la proposta di risoluzione della commissione ambiente, che raccomandava all'assemblea di porre il veto al progetto della Commissione europea che «aggiorna» (raddoppiandoli) i limiti in vigore necessari per la omologazione dei veicoli, è stata respinta con 323 voti contrari, 317 a favore e 61 astensioni;
   continua la nota stampa: «Secondo la Commissione europea, l'aumento temporaneo dei limiti, oggetto dell'obiezione votata oggi (mercoledì tre febbraio, nda), è giustificato dalla necessità di considerare i dubbi tecnici relativi all'uso dei nuovi dispositivi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), così come i limiti tecnici per il miglioramento – nel breve termine – della performance, in condizioni reali di guida, del rilevamento delle emissioni per le autovetture a diesel attualmente prodotte»;
   a prescindere da quanto dichiarato dalla nota stampa, però, nei fatti si è deciso per l'aumento dei limiti di emissioni di Nox, gli ossidi di azoto, per le auto;
   secondo quanto dichiarato dal direttore generale di Legambiente, Stefano Ciafani, la decisione comunitaria è una «scelta assurda e insensata che va contro la salute dei cittadini e l'ambiente. Un vero e proprio condono che premia i furbi e non l'innovazione e la qualità [...] In piena emergenza smog e con i livelli di inquinamento alle stelle – dichiara Ciafani – il Parlamento europeo dà il via libera al raddoppio dei limiti delle emissioni per i veicoli, proposto dalla commissione Europea quello che è avvenuto è veramente assurdo, ed è solo a favore delle lobby automobilistiche»;
   a prescindere dalle posizioni in campo, a parere dell'interrogante è indubbio che la decisione del Parlamento europeo avrà effetti immediati sulla salute dei cittadini, visto lo scandalo «Dieselgate» che ha investito anche l'Italia e l'allarme inquinamento aereo che per settimane ha toccato numerose città del nostro Paese;
   secondo quanto specificato nel «Testo unico della Radiotelevisione» (d.lgs. n. 177/2005) «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva» e «la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale»;
   desta stupore, per quanto sin qui precisato, che il servizio pubblico, nei suoi telegiornali nazionali (Tg1, Tg2 e Tg3) non abbia dato notizia della decisione del Parlamento europeo;
   secondo quanto risulta all'interrogante, infatti, nessuna delle edizioni principali dei tre telegiornali (ore 13,30 e 20,00 Pag. 120per il Tg1; ore 13,00 e 20,30 per il Tg2; ore 14,20 e 19,00 per il Tg3) ha dedicato, il tre febbraio e nei giorni seguenti, un servizio a tal proposito, precisando e spiegando ai telespettatori le conseguenze della bocciatura della summenzionata risoluzione, contravvenendo – a parere della sottoscritta – al principio secondo il quale il servizio pubblico garantisce la libertà «di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione»;
   si chiede di sapere:
   quali azioni intenda intraprendere affinché il servizio pubblico, in ottemperanza ai principi summenzionati e specificati nel c.d. «Testo Unico della Radiotelevisione», dia il giusto e doveroso spazio a quanto precisato in premessa, tenendo conto degli effetti della decisione europea sulla salute dei cittadini, vista anche l'emergenza smog ricordata in premessa.
(407/1964)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  In linea generale Rai è impegnata a fornire una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale incentrata su attualità e notiziabilità; in tale quadro i Direttori responsabili delle Testate operano – in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica, riconducibili all'articolo 21 della Costituzione – nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale.
  Ciò premesso, sul tema oggetto dell'interrogazione di cui sopra, si ritiene opportuno evidenziare che:
   il Tg2 ha trattato l'argomento con un servizio di Adriano Conte andato in onda il 4 febbraio nell'edizione delle 13,00. Sulla notizia è stato fatto anche il titolo scritto: «Per combattere lo smog l'Europa raddoppia i limiti delle emissioni delle automobili», e come testo «Fa discutere la decisione del Parlamento Europeo di raddoppiare i limiti delle emissioni delle autovetture come mezzo per combattere il problema dello smog e dell'inquinamento»;
   il Tg3 ha dato spazio alla notizia proprio all'indomani del voto, e cioè il 4 febbraio 2016, con un servizio ad hoc andato in onda nell'edizione delle ore 12, a firma di Maria Grazie Fiorani. Per quanto riguarda, più in generale, le questioni relative alla salute dei cittadini – soprattutto dopo il caso «Dieselgate» –, si ritiene opportuno porre in evidenza il fatto che la testata ha dato ampio spazio a questo tipo di problematiche, trattando l'argomento in molti servizi.

  NESCI, MASSIMILIANO BERNINI, TERZONI. – Al Presidente della Rai – Premesso che:
   nel corso della puntata de «L'ARENA», andata in onda su RAI1 lo scorso 24 gennaio, il conduttore Massimo GILETTI, incalzato dal Segretario PRC Paolo Ferrero ha trattato dell'argomento riguardante l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con i Carabinieri;
   dal minuto 35:50 circa della trasmissione è possibile ascoltare le seguenti parole di Giletti «[...]quello forestale è un altro problema, guardi sui forestali, io mi occuperei sui forestali di Sicilia che sono trentamila e forse sono un po’ troppi [...]»;
   tali dichiarazioni esulano da quanto trattato all'interno del cosiddetto decreto Madia perché questo non va a incidere sui Corpi Forestali delle regioni/province autonome tra le quali la regione Sicilia e denotano la superficialità con la quale è stata resa al pubblico un'informazione fuorviante che tende a far percepire ai cittadini il Corpo Forestale dello Stato un'unica entità;
   a causa di queste dichiarazioni del conduttore è stato emanato un comunicato stampa da parte di tutte le sigle sindacali del Corpo Forestale dello Stato nel quale Pag. 121si lamenta una mancanza di giusta informazione passata sulla televisione pubblica;
   in particolare sul comunicato si può leggere che «il conduttore Massimo GILETTI per l'ennesima volta ha informato i telespettatori facendo intendere che gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, 7.500 dipendenti, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, siano la stessa cosa degli operai calabresi e siciliani, che invece hanno una consistenza numerica nettamente superiore e vengono presi sovente ad emblema degli sprechi e del “fannullonismo”»;
   l'errata informazione data dal conduttore viene considerata dalle donne e gli uomini del Corpo Forestale dello Stato come un'azione che «ha offeso la reputazione ed il prestigio di queste poche migliaia di unità, peraltro dislocate su tutto il territorio nazionale, che con grande fatica e pochi mezzi, cercano in tutti i modi di preservare il nostro immenso patrimonio naturalistico»;
   da quanto si evince dal comunicato il Corpo Forestale dello Stato, che avvierà «le iniziative giudiziarie a tutela della dignità e dell'onore di tutto il personale del Corpo Forestale dello Stato, in forza delle pressanti richieste giunte dagli associati, si chiede a codesto Consiglio di valutare, ai fini disciplinari, la condotta del Dr. Massimo GILETTI», richiede «al Presidente della RAI [...] di offrire alle scriventi l'opportunità di esercitare, nella stessa forma, il diritto di replica»;
   si chiede di sapere:
   se è a conoscenza dei fatti in premessa;
   se intenda agire affinché sia concesso il diritto di replica auspicato dal Corpo Forestale dello Stato;
   quali azioni intenda intraprendere, in merito al lamentato ripetersi degli errori commessi nelle varie trasmissioni, affinché in futuro sia data giusta informazione sui numeri dei componenti del Corpo Forestale dello Stato. (408/1965)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  Si ritiene opportuno mettere in evidenza come nella puntata de L'Arena trasmessa il 24 gennaio 2016 non fossero in scaletta temi e argomenti afferenti il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), per tale ragione nel corso della puntata quando ad un certo momento l'ospite Paolo Ferrero, tra i protagonisti del dibattito, ha cercato di trattare il tema dell'accorpamento del C.F.S. nei Carabinieri, il conduttore Giletti ha tagliato corto sul tema, in quanto non pertinente, e in un intercalare tranchant ha detto: «...quello forestale è un altro problema, guardi sui forestali, io mi occuperei sui forestali di Sicilia che sono trentamila e forse sono un po’ troppi...».
  Ciò premesso si ritiene emergesse con sufficiente evidenza come l'intento di Giletti non fosse quello di affrontare il tema del C.F.S., e come il conduttore – con la frase sopra riportata – non intendesse riferirsi all'organico degli agenti del C.F.S. bensì alla manodopera impiegata a tempo determinato dalle regioni (i così detti «lavoratori forestali») da tempo oggetto di polemiche cui fu dedicata la puntata del 26 ottobre 2014.

  PELUFFO, COMINELLI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:
   dallo scorso 8 gennaio va in onda in seconda serata su Rai Tre un nuovo programma televisivo dal titolo «Chiedi a papà». Il format per la TV, che avrà durata complessiva di 10 puntate, è prodotto da Indigo Film e 21;
   come si legge direttamente sul sito della Rai il tema del programma è: «Cosa succede se due mamme vanno improvvisamente in vacanza e i papà devono restare a casa a occuparsi dei figli ?»;
   e sempre dal sito Rai: «In ogni puntata verranno coinvolte due famiglie di diverse regioni italiane: alle madri verrà offerto un soggiorno di cinque giorni in un lussuoso resort del gruppo Leading Hotel, Pag. 122mentre i papà, di conseguenza, dovranno organizzarsi per fare tutto da soli: dal portare i bambini a scuola a far fare loro i compiti a casa; dalla spesa al mercato al racconto della buonanotte. Non sarà permesso alcun contatto con le mamme che, nel frattempo, avranno modo di entrare in confidenza vivendo praticamente insieme e in totale relax nell'hotel di lusso che le ospita. Il programma metterà in evidenza i diversi modi di reagire a questa inedita situazione familiare: dallo stile che adotterà ogni papà nella gestione dei figli e nella realizzazione delle faccende quotidiane, alla capacità delle mamme di reggere emotivamente l'assenza di comunicazione con la famiglia, fino alla reazione degli stessi figli di fronte a tale novità»;
   la tesi del programma dunque è che per un padre italiano il doversi occupare in autonomia della gestione della famiglia e dei figli è una situazione «inedita», anomala e complessa. Andrebbe a rivestire in altri termini un ruolo esclusivamente femminile, che vede l'uomo casalingo come un pesce fuor d'acqua, alle prese con impegni estranei, sconosciuti e così insoliti da giustificare addirittura la creazione di una trasmissione televisiva;
   secondo l'interrogante si tratta di una visione della società italiana quantomeno retrograda, che alimenta uno stereotipo di genere rispetto all'immagine della donna tanto più grave e diseducativo se teniamo conto che a proporla è proprio il servizio pubblico televisivo che dovrebbe, al contrario, dare spazio a ben altri modelli familiari e darsi più ambiziosi obiettivi pedagogici;
   il quadro familiare proposto da una trasmissione che sancisce come «normale» una struttura che relega la donna agli impegni casalinghi e familiari ed il padre invece a quelli lavorativi, può infatti risultare offensiva per milioni di cittadini italiani di entrambi i sessi: le madri, che ogni giorno sono impegnate tra mille sacrifici fra casa e lavoro, i padri che pure collaborano quotidianamente alla gestione della casa e dei figli. Per tacere dei tantissimi genitori separati o divorziati che ogni giorno affrontano tali impegni da soli;
   per di più tale format televisivo viene proposto in un momento in cui nel Paese è acceso il dibattito sulle unioni civili, una riforma di civiltà che finalmente pone la famiglia e la società italiana sulla strada del futuro;
   ma non solo. Questa è una legislatura caratterizzata da un alto numero di presenze femminili e da un'età media molto più bassa rispetto al passato, presupposti questi che fin da subito hanno fatto pensare ad un cambio di marcia sulle questioni riguardanti la parità di genere. Infatti si è da subito impegnata in quella direzione, già nei primi atti, come la ratifica della Convenzione di Istanbul, fino a provvedimenti più recenti come la parità di genere nei consigli regionali deliberata la scorsa settimana;
   è opinione dell'interrogante che trasmissioni come queste siano invece un passo indietro rispetto a quanto fatto anche nelle aule parlamentari;
   si chiede di sapere:
   quali logiche siano state seguite dalla Rai per l'acquisto del suddetto programma e come questo si possa collocare nella programmazione di servizio pubblico;
   se la Rai ritenga che il contenuto della trasmissione rappresenti correttamente la realtà familiare italiana in tutta la sua complessità;
   se sia coerente con la missione del servizio pubblico veicolare una visione stereotipata dei rapporti di genere, non più aderente alla realtà che vivono milioni di famiglie italiane;
   se, in relazione alle prossime puntate ancora da trasmettere non ritengano necessario, pur nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle scelte aziendali, modificarne i contenuti editoriali al fine di renderli più rispondenti alla realtà familiare. (409/1967)

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  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  In linea generale Rai Tre ha, all'interno del ruolo di servizio pubblico, la missione intrinseca di raccontare i cambiamenti della società, quindi i cambiamenti dell'individuo, delle relazioni sociali, del lavoro, dell'uso dello spazio extra lavorativo, i cambiamenti imposti dai nuovi strumenti di comunicazione e altre trasformazioni in atto nel nostro Paese. Una particolare attenzione viene riservata agli sviluppi socio-antropologici della struttura familiare e quindi all'evoluzione della figure materne e paterne. Rai Tre, con alcuni programmi che attraversano ogni genere, da sempre segue la lenta rivoluzione che si sta compiendo dentro la famiglia italiana.
  Nel quadro sopra sintetizzato il nuovo format «Chiedi a Papà» nasce dalla volontà di approfondire in modo mirato la figura paterna, nella convinzione che la nuova figura paterna (il padre non autoritario, il padre ludico, il padre materno, il padre evanescente) sia una realtà psico-socio-antropologica nuova che deve essere ancora raccontata, sviscerata e compresa; con gli strumenti tecnici narrativi a disposizione per il genere dell'intrattenimento (come «Cosa succede se due mamme vanno improvvisamente in vacanza e papà devono restare soli ?»), è stata creata la condizione del contatto unico e diretto del papà con i propri figli per registrarne la reazione e raccontare le storie che si sono sviluppate e le conseguenze che si sono verificate.
  Si ritiene che ne sia uscito fuori un quadro molto interessante che conferma la percezione del grande cambiamento della famiglia e in particolare della figura paterna; sono emersi ruoli, atteggiamenti, modalità di relazione in qualche modo attesi ma che si riteneva giusto raccontare con attenzione, dovizia di particolari e anche poesia.
  Le famiglie coinvolte sono molto diverse tra loro; in alcuni casi sono famiglie con precedenti matrimoni alla spalle e famiglie allargate, con entrambi i genitori lavoratori e quasi sempre con intense attività sociali esterne al nucleo familiare che riguardano sia il padre che la madre. Famiglie che, senza la pretesa di esaurire il quadro generale della realtà italiana, possono ampiamente rappresentare la contemporaneità di questa istituzione. Con disappunto si è dovuto rinunciare a raccontare famiglie omogenitoriali per la totale mancanza di adesione da parte di questo tipo di nucleo.
  Si ritiene, in definitiva, che il programma sia coerente rispetto alle aspettative di partenza e che possa considerarsi a pieno titolo di servizio pubblico, inquadrandosi nel filone dell'intrattenimento che nella logica editoriale di Rai Tre si occupa anche di temi sociali forti e significativi.

  FAUTTILLI. – Al Presidente e al Direttore Generale della Rai – Premesso che:
   nel 2016, con la scadenza della concessione del Servizio pubblico, scade anche la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai anche in materia di offerta televisiva e multimediale per l'estero;
   l'emigrazione italiana, giunta alla terza – se non alla quarta – generazione riguarda circa 60 milioni di persone sparse per tutti i cinque continenti, mentre sono circa cinque milioni gli italiani possessori di passaporto all'estero;
   il nostro Paese è interessato a nuove forme di emigrazione sia sotto il profilo delle sue caratteristiche e «qualità», coinvolgendo manager, professionisti e tecnici di grande spessore impegnati nei settori sanitario, finanziario, del commercio, del manifatturiero, oltre a professionisti e tecnici di grande spessore, sia sotto quello temporale, giacché si tratta spesso di forme di trasferimento all'estero non definitive, anche se di lungo periodo;
   dopo qualche tentativo iniziale è venuta a mancare quasi del tutto un'auto produzione di programmi e di informazione da e per l'estero;
   alla fine degli anni ’90 del XX secolo, dando vita ad un'apposita Convenzione tra l'allora Rai International e l'Associazione Pag. 124delle Camere di commercio all'estero, si era provato a creare i presupposti per un'azione diretta finalizzata a verificare le qualità del segnale, il gradimento dei programmi diffusi, il reperimento di pubblicità;
   tale convenzione di fatto non è stata mai attuata completamente;
   il progressivo distacco degli obiettivi cui era inizialmente votata Rai International si è ulteriormente aggravato con la trasformazione in Rai World, essendosi questa limitata, salvo rare eccezioni, ad un mero assemblaggio di trasmissioni delle tre reti Rai, trasmissioni che – tra l'altro – oggi gli utenti esteri possono seguire autonomamente grazie ai servizi satellitari e in «streaming» via internet;
   la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai prevede tra l'altro «nuove forme di programmazione per l'estero in grado di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale», e la realizzazione, da parte di Rai World, di programmi «tesi a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere», utilizzando anche «la sottotitolatura dei programmi nelle principali lingue per un maggior coinvolgimento dei cittadini stranieri interessati all'Italia», non trascurando le voci e le esperienze degli italiani all'estero;
   nella succitata Convenzione, inoltre, si legge che «la Rai riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualità dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva destinata all'estero in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi Paesi e dei differenti pubblici di riferimento»;
   appare evidente, invece, la mancanza di un adeguato piano editoriale per l'estero;
   si chiede di sapere:
   se, in vista del rinnovo della Convenzione per la «concessione del servizio pubblico» e di quella tra la Presidenza del Consiglio e la Rai, non ritengano opportuno il completo ripensamento della strategia di comunicazione da e per gli italiani nel mondo, introducendo forme di autonomia produttiva funzionali alla creazione di un palinsesto in grado di soddisfare le aspettative dei nostri connazionali all'estero. (410/1973)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai in materia di offerta televisiva e multimediale per l'estero, scaduta il 31 dicembre 2015, sia stata rinnovata fino al 6 maggio 2016; tale Convenzione ha visto, negli anni, scendere il corrispettivo erogato alla Rai da 35 milioni di Euro/anno a 6,7 milioni di Euro/anno. Sotto il profilo organizzativo nel dicembre del 2014 – in parallelo all'evoluzione del quadro normativo di riferimento – è stato definito il processo di fusione per incorporazione di Rai World SpA in Rai; conseguentemente, le attività commerciali (ie, la distribuzione di Raiuno, Raidue, Raitre, Rai News 24 e Rai Scuola in Europa e la distribuzione di Rai Italia, Rai World Premium e Rai News 24 nel resto del mondo) sono state affidate alla consociata Rai Com SpA, mentre è stata contestualmente deliberata la costituzione della Direzione Rai World.
  Nel quadro sopra sintetizzato si segnala che a partire dal giugno 2013 per il canale Rai Italia – nel confermare titoli già consolidati come Cristianità (2h 15’ alla settimana) e La giostra dei gol (2h alla settimana – è stata avviata la produzione di nuovi programmi specificamente progettati e rivolti al pubblico degli italiani all'estero; tra gli altri si segnalano:
   Community-L'altra Italia (5h 30’ di programmazione alla settimana), centrato sul racconto delle comunità italiane nel mondo e sulle esperienze dei nostri connazionali, Pag. 125comprendendo tutte le generazioni e tutti i territori, nonché rubriche di servizio volte alla promozione della lingua italiana e alla risposta su questioni riguardante pensioni, tasse, anagrafe, etc. In merito si segnala che una speciale versione del programma viene riproposta sin dall'estate 2014 anche in Italia e in Europa, realizzando in tal modo quella «informazione di ritorno» più volte auspicata anche dal fronte istituzionale;
   Camera con vista (6h alla settimana), programma che risponde specificamente all'esigenza di «promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere», in linea con quanto previsto dalla Convenzione;
   Un giorno nella Storia (5h alla settimana);
   Campus Italia (30’ alla settimana).

  Sempre relativamente ai titoli sopra citati, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia confermato – pur a fronte della consistente riduzione dei contributi della Convenzione come sopra riepilogato – l'acquisto dei diritti per le partite di Serie A del Campionato di Calcio, rendendo la Rai l'unico broadcaster pubblico europeo a fornire un servizio analogo ai propri connazionali nel mondo con la diretta di almeno cinque incontri di Serie A a settimana.
  Per quanto attiene alla valutazione dei risultati del canale, lo specifico Monitoraggio realizzato dal Ministero degli Affari Esteri presso ambasciate e consolati in tutto il mondo evidenzia, con riferimento sia al 2013 che al 2014, una significativa crescita del consenso e dell'apprezzamento da parte delle comunità italiane all'estero verso la nuova offerta introdotta su Rai Italia nonché, più in generale, sulla composizione del palinsesto.
  In linea prospettica si evidenzia che – anche alla luce del nuovo assetto distributivo dei canali Rai nel mondo – è attualmente in corso uno studio di fattibilità per l'introduzione dei sottotitoli (in italiano, inglese, spagnolo e portoghese) dei programmi.

  BONACCORSI. – Al Presidente e al Direttore Generale della Rai – Premesso che:
   fino all'11 febbraio 2016 il Consorzio Labor, vincitore di un appalto, svolgeva servizi nell'ambito delle attività dei servizi di logistica integrata, facchinaggio, trasporto, servizi montaggio e smontaggio scenografie e servizi vari nell'ambito della RAI nelle sedi di Roma e Torino;
   detti servizi svolti, non in esclusiva, vengono effettuati attraverso personale socio lavoratore delle Cooperative aderenti al Consorzio Labor e operanti nell'ambito dei territori interessati, ad oggi più di 160 lavoratori utilizzati, portando il consorzio a creare un'apposita organizzazione per far fronte alle esigenze operative della stessa Rai, che emergono con carattere di urgenza 24 ore su 24 ore, e sette giorni su sette;
   fino a tale data l'assegnazione degli appalti, alle varie aziende fornitrici, sono stati aggiudicati attraverso apposite selezioni delle ditte iscritte all'Albo e nel rispetto dei minimi tabellari previsti, per le categorie professionali, dal CCNL della logistica, siglato da CGIL/CISL/UIL;
   a dicembre 2013, in osservanza alle norme sui contratti pubblici, la RAI ha indetto delle gare pubbliche di appalto per i servizi di cui sopra (anche se indicando genericamente attività di manovalanza e trasporto) tra cui quella relativa ai Centri di Produzione TV di Roma, suddivisa in lotti;
   la gara in questione si è conclusa nel luglio 2015, con l'assegnazione definitiva di 4 lotti su 6 all'azienda Consorzio Stabile MILES, che a sua volta ha designato esecutrice dei servizi il Consorzio Overni&co di Pavia;
   il Consorzio Miles assegnatario dei servizi, propone per l'assunzione un contratto Pag. 126stipulato non dalle OOSS maggiormente rappresentative, bensì il contratto stipulato da UGL e Unicoop per i servizi di facchinaggio e trasporto, che però sembrerebbe inammissibile in base alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 51 del 2015);
   in base alla cosiddetta «clausola sociale» e al disposto dell'articolo 42-bis del CCNL trasporto merci CGIL CISL UIL l'azienda subentrante debba dare preferenza all'assunzione ai lavoratori già impegnati nell'appalto, cosa che allo stato attuale, nonostante sia stato fornito al Consorzio stabile Miles l'elenco del personale impiegato nell'appalto sia alla RAI che all'azienda subentrante che alle OO.SS, non è ancora avvenuto;
   il capitolato di gara fatto dalla Rai prevede che ai lavoratori presenti nell'appalto venga data la precedenza nella assunzione;
   nonostante quanto sopra, la RAI ha stipulato il contratto di appalto con il Consorzio Miles in data 05 febbraio 2016, mentre il contratto con l'attuale fornitore (Consorzio Labor) è scaduto l'11 febbraio 2016, anche se è ancora pendente al TAR Lazio il ricorso presentato avverso l'aggiudicazione della gara in oggetto;
   si chiede di sapere:
   come sia stata giudicata congrua una tariffa di Euro 12,50+IVA/ora in quanto si discosta notevolmente dal costo medio orario ufficialmente riconosciuto e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, venendo meno anche al disposto dell'articolo 86 comma 3-bis del D.Lgs. 163 del 2006 che statuisce l'obbligo delle stazioni appaltanti di valutare l'adeguatezza dell'offerta rispetto al costo del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa;
   quali siano, alla luce di quanto in premessa, le intenzioni della Rai sull'assorbimento dei dipendenti e le motivazioni per la quale ancora non è stata effettuata in toto, ma solo in minima parte di essi, scelti unilateralmente dalla Consorzio Miles. (411/1974)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  In via preliminare, si riporta un quadro sintetico della gara, che ha per oggetto l'affidamento del servizio di manovalanza e trasporto, a supporto delle attività di produzione televisiva, per il Centro di Produzione TV di Roma, per una durata di 2 anni + 1. L'importo complessivo della gara è di 25.223.591,25 euro, IVA esclusa, suddiviso in 6 Lotti:
   Lotto 1 – euro 4.772.344,49, Saxa Rubra
   Lotto 2 – euro 6.799.782,56, Centro Nomentano
   Lotto 3 – euro 5.030.124,45, Centro Teulada
   Lotto 4 – euro 1.474.537,92, CSS1 e CSS2
   Lotto 5 – euro 4.310.716,31, siti vari del CPTV e location esterne, Provincia di Roma
   Lotto 6 – euro 2.836.085,52, trasporto pesante nell'ambito della Provincia di Roma.

  Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (20 punti parte tecnica e 80 parte economica).
  Per quanto attiene specificamente alla questione delle condizioni economiche offerte, si segnala che il soggetto risultato vincitore ha formulato una proposta complessivamente più elevata e si è quindi aggiudicato la gara in virtù del miglior punteggio tecnico.
  Nei quattro lotti a cui si riferisce l'interrogazione di cui sopra, risultavano impiegati circa 190 dipendenti dei fornitori Pag. 127uscenti, tra cui il Consorzio Labor. Ad oggi, risultano assorbiti dal nuovo fornitore 86 persone, su 137-140 persone reputate necessarie per svolgere le attività ordinarie dell'appalto, quindi circa il 60 per cento della attuale forza lavoro. Il fornitore entrante si era reso disponibile ad assumere ulteriori lavoratori del Consorzio Labor che, tuttavia, non risulta aver trasmesso i documenti richiesti per il cambio appalto, essendosi limitato a trasmettere, solo il 9/2/2016, a ridosso dell'avvio delle prestazioni, l'elenco del personale a loro dire impiegato nel pregresso appalto, comprensivo anche del personale amministrativo. Non risulta, secondo quanto riferito dal fornitore entrante, che il Consorzio Labor abbia trasmesso l'ulteriore documentazione necessaria al cambio appalto, come le buste paga.
  In merito al CCNL applicato dal nuovo fornitore aggiudicatario della gara, quest'ultimo applica il CCNL «Autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio» (UN.I.COOP./UGL), regolarmente censito e disponibile sul sito del CNEL. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione, né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta. Anche la c.d. clausola sociale di cambio appalto non può imporre all'impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa applicare un contratto collettivo diverso, pertinente all'oggetto dell'appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo.
  Relativamente alle tariffe ministeriali predisposte dalle DTL, esse sono meramente indicative e non vincolanti, a seguito dell'abrogazione delle norme impositive di tariffe minime, tra cui l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, per effetto dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, nonché dell'articolo 34 del decreto-legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012 (nota ministeriale prot. n. 32/21216 del 9 ottobre 2013). Esse, quindi, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, rimandato alla valutazione dell'Amministrazione.
  Per quanto attiene invece alla tematica della gestione del personale, ancora, si ritiene opportuno mettere in evidenza che proprio nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali la Rai ha previsto – pur tenuto conto del fatto che gli effetti connessi all'espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica non determinano, in nessun caso, l'assunzione da parte della Rai di obblighi di qualsiasi natura o genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del fornitore uscente – l'inserimento della clausola sociale del «cambio appalto», con la quale il fornitore entrante si obbliga «qualora necessiti di impiegare manodopera per l'esecuzione del servizio, ad utilizzare in via prioritaria le risorse impiegate dal precedente Fornitore (e già indicate in fase di gara nella tabella allegata alla documentazione di gara), nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata dell'appalto, a condizione che il numero e la qualifica delle predette risorse siano compatibili con l'organizzazione d'impresa del Fornitore e del servizio da svolgere».
  A tal riguardo, l'articolo 69, D.Lgs. 163/2006, prevede che «le stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri»; tale disposizione, ancora, precisa al comma 2 che dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze Pag. 128sociali, come nel caso de quo. Più in particolare, la clausola sociale, riportata nella
lex specialis della suddetta gara, è pienamente conforme alla normativa vigente in quanto:
   a) la Rai ha correttamente incluso la clausola sociale nel Disciplinare di gara e nel Bando, rendendo pertanto manifesta la propria intenzione di coinvolgere nell'esecuzione dell'appalto, con lo scopo di favorirne l'occupazione, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario ed onorando in tal modo gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma;
   b) in diretta applicazione del comma 4 dell'articolo 69 D.Lgs. 163/2006, nel Disciplinare di gara e nel fac simile sub allegato 1, «Dichiarazione per la partecipazione alla gara», è stato previsto che gli operatori economici dichiarassero – in sede di offerta – di accettare le condizioni particolari del cambio appalto, per l'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari;
   c) siffatta clausola sociale è stata, inoltre, prevista nello schema di contratto;
   d) detta clausola risulta circoscritta nei limiti di una particolare condizione di esecuzione della prestazione, senza che ne conseguano indebite interferenze in sede di requisiti di partecipazione alla gara.

  In conclusione, tenuto conto di quanto previsto dalla clausola sociale di cambio appalto inserita nella documentazione di gara e già accettata dall'aggiudicatario della gara, si ritiene che Rai abbia attivato tutte le procedure, previste dalla normativa vigente, al fine di consentire che l'assorbimento del personale del fornitore uscente avvenga nel rispetto della già citata clausola sociale, fermo restando che l'utilizzo della formula «in via prioritaria» (cfr. lex specialis di gara) esclude un automatico e assoluto obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, che, dunque, sarà posto in essere dall'aggiudicatario compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e le relative esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.
  Da ultimo, si segnala che il TAR Lazio ha ulteriormente confermato la legittimità dell'aggiudicazione definitiva della gara al Consorzio Miles, rigettando, con sentenza n. 2109 del 18/2/2016, il ricorso presentato dal Consorzio Labor per l'annullamento della stessa. Il contratto con il Consorzio Miles è stato stipulato il 05/02/2016, con avvio delle prestazioni al 12/2/2016, per consentire l'espletamento delle operazioni di cambio appalto e l'ordinato avvicendamento tra fornitore entrante ed uscente, il cui contratto scadeva l'11/2/2016, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio, essenziale per le esigenze di produzione televisiva.