CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2016
604.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05712 Maestri: Adeguamento all'aspettativa di vita dell'età di pensionamento degli addetti all'assistenza di base di anziani e disabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Maestri e altri concernente l'adeguamento all'aspettativa di vita dell'età di pensionamento degli addetti all'assistenza di base di anziani e disabili e la richiesta di qualificazione di tale attività lavorativa tra quelle cosiddette usuranti, ricordo che la disciplina sull'accesso al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata con il decreto legislativo n. 67 del 2011 e, successivamente, con l'introduzione dell'articolo 24, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Attualmente il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, è riconosciuto esclusivamente alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
   a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 1999 (esempio: lavori nelle gallerie, lavori svolti dai palombari);
   b) lavoratori notturni;
   c) lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»;
   d) conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti, compreso il conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

  Per poter approfondire la questione sollevata dagli onorevoli interroganti e quindi valutare la possibilità di estendere le disposizioni normative in materia di lavori usuranti anche alla categoria dei lavoratori addetti all'assistenza di base del settore anziani è necessario analizzare anche i conseguenti oneri finanziari che tale modifica comporterebbe.
  Con riferimento, dunque, ai profili finanziari dell'intervento auspicato, segnalo che la legge di stabilità per il 2016 ha già previsto la destinazione di parte delle risorse finanziarie disponibili sul cosiddetto «fondo usuranti» ad altre finalità (esempio concorso alla copertura delle minori entrate derivante dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati). Pertanto, ad oggi, le risorse finanziare disponibili sul citato fondo risultano sufficienti a garantire solo la programmazione dell'erogazione dei benefici in favore degli addetti alle lavorazioni usuranti attualmente individuate dalla normativa vigente.
  Concludo sottolineando l'impegno del Ministero che rappresento a voler approfondire la questione sollevata nonché quella più generale legata ad una rivisitazione dei criteri di adeguamento dell'aspettativa di vita, tenendo sempre presente l'esigenza di rispettare i vincoli di finanza pubblica nell'ottica di garantire, altresì, la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.
  Confermo, infine, la disponibilità dell'INPS per l'avvio di tavoli tecnici volti ad esaminare le problematiche connesse alla revisione dell'aspettativa di vita in funzione di una diversa qualificazione e individuazione dei lavori usuranti.

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ALLEGATO 2

5-06291 Rizzetto: Utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo per misure in favore dei lavoratori esodati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Rizzetto, inerente all'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) per l'adozione di misure in favore dei cosiddetti esodati faccio presente quanto segue.
  La selezione degli interventi da finanziare mediante il Fondo sociale europeo viene effettuata dagli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi convenuti con la Commissione europea.
  In particolare, il Ministero che rappresento ha presentato due Programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati dal Fondo sociale europeo: il PON Iniziativa Occupazione giovani, approvato dalla Commissione europea con decisione dell'11 luglio 2014, e il PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014.
  Tali Programmi prevedono – in coerenza con le finalità proprie del Fondo sociale europeo – interventi di politica attiva del lavoro finalizzati all'inserimento, ovvero al reinserimento, di determinati soggetti nel mercato del lavoro.
  Nello specifico, il PON Iniziativa Occupazione giovani individua quale target di riferimento i giovani NEET di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, mentre il PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione ha come destinatari, tra l'altro, i disoccupati di lunga durata, i giovani fino ai 35 anni di età, le donne, gli immigrati.
  Pertanto, tra i destinatari degli interventi di politica attiva previsti dai due Programmi operati nazionali non rientrano i cosiddetti esodati intendendosi per tali quei lavoratori che, prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, hanno lasciato il mondo del lavoro in forza di specifici accordi tra le Parti sociali che prevedevano l'accompagnamento alla pensione sulla base della normativa previgente la cosiddetta «Riforma Fornero».
  Tali soggetti infatti, per le loro peculiari caratteristiche, si prestano invece ad essere destinatari di interventi di politica passiva del lavoro che, com’è noto, mirano a contrastare la disoccupazione e i disagi ad essa connessi attraverso misure di supporto come il sostegno al reddito.
  In ogni caso, voglio ricordare che il Governo – sin dal suo insediamento – ha dimostrato particolare sensibilità alle problematiche degli esodati attraverso interventi di salvaguardia finalizzati a consentire a tali lavoratori l'accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici previgenti alla cosiddetta «Riforma Fornero». Da ultimo, infatti, la legge di stabilità per il 2016 ha previsto un ulteriore intervento (il settimo) in favore di tali soggetti, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie.

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ALLEGATO 3

5-07430 Ciprini: Conseguenze sul piano occupazionale dell'eventuale esternalizzazione di attività della società Eskigel.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – pone all'attenzione del Governo la situazione occupazionale della società Eskigel srl di Terni.
  A tale proposito, faccio presente che la società Eskigel, che opera nel settore dell'industria alimentare e, in particolare, nella produzione del gelato, occupa attualmente 208 dipendenti a tempo indeterminato; ogni anno, inoltre, per far fronte ai picchi produttivi, si avvale delle prestazioni di lavoro di personale stagionale.
  In particolare, da gennaio, la società Eskigel ha fatto ricorso all'agenzia di lavoro interinale Randstad per reperire – in più riprese – 247 lavoratori con contratti a tempo pieno della durata variabile da un minimo di una settimana a due mesi.
  Da informazioni assunte dalla Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria è emerso che nell'ambito del predetto contratto di somministrazione di lavoro sono stati occupati tutti i lavoratori stagionali che negli anni precedenti venivano assunti direttamente dall'azienda, oltre a 5 nuovi lavoratori, garantendo quindi il diritto di precedenza sia pure con una tipologia contrattuale differente. La società ha giustificato il ricorso al contratto di somministrazione con la necessità di adeguare la produzione alle richieste del mercato che nel corso della stagione possono essere altalenanti.
  Rappresento, inoltre, che non si può imputare alla società Eskigel la violazione del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015 poiché il CCNL industria alimentare – applicato dalla società – non stabilisce il numero massimo dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratti di somministrazione a tempo determinato.
  Parimenti la società non ha violato il comma 3 dell'articolo 36 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2015 che, com’è noto, prescrive all'utilizzatore di comunicare, ogni dodici mesi, alle organizzazioni sindacali una serie di dati tra cui in particolare il numero e la durata dei contratti di somministrazione conclusi. Preciso a riguardo che ad oggi tale termine non è ancora decorso in quanto la somministrazione dei lavoratori ha avuto inizio, come detto poc'anzi, lo scorso mese di gennaio.
  La Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria ha inoltre riferito che da quest'anno Eskigel ha appaltato ad una società consortile i servizi relativi alla pallettizzazione e sistemazione del prodotto finito, alla raccolta degli scarti produttivi ed alle pulizie degli uffici e degli spogliatoi. Il consorzio ha a sua volta affidato i lavori a due società nelle quali è confluito anche parte del personale stagionale già dipendente di Eskigel.
  In conclusione, nel rilevare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale – né è pervenuta altra segnalazione al riguardo – sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla vicenda in parola e di garantire il monitoraggio della corretta applicazione delle disposizioni di legge e del contratto collettivo.