CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (Nuovo testo unificato C. 75 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci e abbinate, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
  considerato che:
   il testo unificato interviene in materia di cooperazione allo sviluppo, riconducibile all'ambito dei «rapporti internazionali dello Stato», e nelle materie della protezione dei consumatori e della tutela del marchio, ricomprese nell'ambito della «tutela della concorrenza», materie tutte ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost.);
   esso incide inoltre significativamente sulla materia del «commercio», attribuita alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   rilevano altresì le materie «ordinamento civile», di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.), e «commercio con l'estero», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato che il provvedimento, pur incidendo su materia già oggetto di disciplina a livello di legislazione regionale, in forza della competenza legislativa delle Regioni in materia di «commercio», non prevede adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, né nell'ambito della Commissione per il commercio equo e solidale, istituita dall'articolo 7, né ai fini dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 13;
   considerato infine che non risultano chiari i rapporti tra l'elenco nazionale del commercio equo e solidale previsto dall'articolo 6 e gli albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, le Regioni possono mantenere, istituire e curare «ad integrazione dell'Elenco nazionale»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 7, la composizione della Commissione per il commercio equo e solidale sia integrata prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle Regioni;
   2) all'articolo 13, sia previsto un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del regolamento di attuazione;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di introdurre forme di coordinamento tra l'elenco nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6 e gli albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 14, comma 3.

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ALLEGATO 2

DL 18/2016 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3606, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;
   rilevato che il decreto-legge interviene nelle materie «tutela del risparmio e mercati finanziari», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile», spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost.).
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. (S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»;
   richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 3 dicembre 2015;
   considerato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie «tutela della salute», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   valutato favorevolmente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione contenuta nel parere precedentemente espresso;
   considerato che l'articolo 3, comma 4, prevede l'istituzione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di precisare che resta ferma la facoltà delle Regioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di reperire ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare ai nuovi Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.