CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, del disegno di legge in materia di «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile»;
   rammentato che il perseguimento della maggiore efficienza del processo civile viene particolarmente affidato, nel testo in argomento, alla specializzazione dell'offerta di giustizia attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (articolo 1, comma 1), nonché al riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale «in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (articolo 1, comma 2);
   evidenziato che, in riferimento alla riforma del tribunale delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il testo risultante dall'esame in sede referente ha confermato, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, l'ampliamento della competenza per materia delle sezioni specializzate coerentemente con la modifica della denominazione di «sezioni specializzate in materia di impresa» in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato», sopprimendo invece la previsione del «mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado...»;
   evidenziato, ancora, che, in riferimento al riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale di cui all'articolo 1, comma 2, il testo risultante dall'esame in sede referente, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, ha tra l'altro:
    relativamente alla lettera a) concernente il processo di cognizione di primo grado, confermato la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile; introdotto ulteriori principi e criteri direttivi in ordine: alla modifica dei casi di giudizio del tribunale in composizione collegiale; alla obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione («rito semplificato di cognizione di primo grado») per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, «con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro»; alla obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; all'individuazione dei procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado; al possibile ricorso alla negoziazione assistita curata da avvocati anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;
    relativamente alla lettera b) concernente il giudizio di appello, confermato l'introduzione di criteri di maggior rigore per l'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito; introdotto ulteriori principi e criteri direttivi in ordine all'individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, alle modalità di trattazione delle cause Pag. 106riservate alla decisione collegiale, all'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-bis del codice di procedura civile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;
    relativamente alla lettera c) concernente il giudizio di cassazione, confermato la revisione della disciplina del giudizio camerale, la definizione di interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, l'adozione di modelli sintetici di motivazione delle decisioni della Cassazione, la previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati;
    relativamente alla lettera d) concernente l'esecuzione forzata, confermato l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; introdotti ulteriori principi e criteri direttivi riguardanti, in particolare, l'obbligatorietà della vendita degli immobili con modalità telematiche e la chiusura anticipata del processo esecutivo di vendita del bene immobile, la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario, il pignoramento dei veicoli e l'impignorabilità di beni mobili di uso quotidiano privi di un apprezzabile valore di mercato, celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;
    relativamente alla lettera e) concernente i procedimenti speciali, confermato, in particolare, il «potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale» ed introdotto la previsione del «riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria»;
    relativamente alla lettera h) concernente l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, dettagliato articolatamente le modalità di tale adeguamento ed introdotto la lettera h-bis) concernente l'obbligo di notificazione ad imprese e professionisti presso l'indirizzo di posta certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    segnalato, altresì, il rilievo dell'articolo 1-quater recante «Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario» attraverso le quali si valorizza l'azione di riduzione programmatica delle pendenze civili anche mediante meccanismi premiali di assegnazione delle somme di cui all'articolo 37, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
    a) in riferimento alle disposizioni concernenti l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese ed il funzionamento delle «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato» – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) – valuti la Commissione di merito l'opportunità di un rafforzamento del principio di collegialità sulla scorta della considerazione – alla stregua della formulazione adottata, ad esempio, all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2-bis – «della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie», nonché – in relazione alla rideterminazione delle dotazioni organiche di sezioni specializzate e tribunali ordinari attraverso riorganizzazione e razionalizzazione dei tribunali medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4 – di un'esplicitazione del perseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei meccanismi programmatori e premiali di cui all'articolo 1-quater;
    b) in riferimento alle disposizioni concernenti l'istituto dell'arbitrato e, in particolare, l'arbitrato in materia societaria – di cui all'articolo 1, comma 2, lettera Pag. 107e), numero 1 – valuti la Commissione di merito l'opportunità di una più puntuale formulazione del principio di delega in materia di detto istituto, riconsiderando, tra l'altro, il carattere solo eventuale della riforma della translatio iudicii, nonché esplicitando gli obiettivi della razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;
    c) in riferimento alle disposizioni – di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3-bis – in materia di estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, peraltro fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva, valuti la Commissione di merito – in considerazione della peculiarità del rito del lavoro e della previsione normativa in ordine alla non devolvibilità alla negoziazione assistita di controversie concernenti diritti indisponibili – l'opportunità di una loro riconsiderazione, almeno affidando alla contrattazione collettiva la definizione dei limiti di ammissibilità del ricorso alla negoziazione assistita, restandone comunque esclusi i diritti indisponibili per disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo la parola associativa, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13.

  All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: sito web istituzionale, aggiungere le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico.

  All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione «iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel REA, con le seguenti: le imprese iscritte nelle sezioni dell'Elenco nazionale di cui alle lettere b) e d) del comma 2 possono chiedere che sia apposta l'annotazione: «impresa iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

  All'articolo 10, comma 2, lettera c), dopo le parole: spese ammissibili, aggiungere le seguenti: al finanziamento.

  All'articolo 13, comma 1, sostituire la parola: attuazione, con la seguente: esecuzione.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: attuazione, con la seguente: esecuzione.

  All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: secondo comma, aggiungere le seguenti: lettera e).