CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2953 recante «Disposizioni per l'efficienza del processo civile»;
  considerato che:
   l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2.6), prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi della delega all'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese, la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi, tra l'altro, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168;
   la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), affida alla competenza delle sezioni specializzate, le cause e i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;
   la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2.6) comporta pertanto l'estensione della competenza delle sezioni specializzate anche alle controversie relative ai contratti non di rilevanza comunitaria (c.d. «sotto soglia»), in coerenza con l'esigenza di «specializzazione» del giudice;
   la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), prevede «...la razionalizzazione della disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale...», che potrà avere effetti positivi anche con riguardo alle controversie arbitrali nella materia dei contratti pubblici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    il presente disegno di legge è il risultato del lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal presidente di sezione della Corte di cassazione, dottor Giuseppe Berruti, costituita ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 27 maggio 2014, al fine di predisporre proposte di interventi in materia di processo civile;
    le modifiche, con particolare riferimento alla struttura del processo civile, introducono disposizioni eccessivamente orientate a privilegiare esigenze di accelerazione del processo stesso, che finiscono, di fatto, con il pregiudicare i diritti e le garanzie processuali delle parti ed in particolare il principio del contraddittorio, scoraggiando, al contempo, il cittadino dal ricorrere al «sistema giustizia», determinando la violazione di un suo diritto fondamentale;
    per quel che più attiene alle competenze della VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge interviene nell'ottica di ampliare le competenze delle nuove sezioni specializzate, il cosiddetto tribunale delle imprese;
    come noto, infatti, il decreto legislativo n. 168 del 2003, aveva istituito, presso i tribunali e le Corti d'appello, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, la cui competenza era limitata alle controversie in materia di proprietà industriale (marchi e brevetti) e di diritto d'autore, nonché in materia di concorrenza sleale, nei casi di atti di concorrenza sleale interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Successivamente con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sono state introdotte nel nostro sistema le sezioni specializzate in materia di impresa;
    con il provvedimento in esame, al Tribunale delle imprese sono affidate le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 168 del 2003 (ovvero le controversie sugli appalti pubblici di rilevanza comunitaria);
    da ciò discende che sono pertanto attribuite alla competenza delle sezioni specializzate le controversie sui contratti pubblici – sia sopra che sotto-soglia comunitaria – in cui sia parte una società di capitali e, a seguito dell'attuazione della delega, anche una società di persone;
    a tale ultimo riguardo si evidenzia che i maggiori costi da sostenersi per l'accesso al tribunale delle imprese che conducono ad un raddoppio dei costi, si estenderanno dunque anche alle società di persone ed alle piccole imprese «costrette» ex lege a rivolgersi a tali sezioni specializzate;
    suscita riserve, in relazione al predetto all'ampliamento delle competenze, la constatazione del numero esiguo delle attuali sezioni in cui è articolato il «Tribunale Pag. 84delle imprese» sul territorio che, non rendendo sufficientemente agevole, il ricorso alle predette sezioni per gli utenti della giustizia, producono il risultato di comprimere, di fatto, il diritto dell'impresa e del cittadino ad agire in giudizio, mediante una surrettizia riscrittura della geografia giudiziaria,
  esprime

PARERE CONTRARIO.