CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 10.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, lettera e), dopo le parole: attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista inserire le seguenti: per le violazioni del titolo VI;
   2) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro
10. 1. Lodolini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000, la parola: 10 con la seguente: 20, la parola: 5.000 con la seguente: 10.000 e la parola: 5 con la seguente: 10.
10. 2. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n.751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane s.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;.
* 10. 3. Vignali.

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
* 10. 4. Squeri.

Pag. 108

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n.751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane s.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;.
* 10. 5. Senaldi.

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) nell'attuazione della precedente lettera a), al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali discriminatorie che hanno, o possono avere, l'effetto di confondere i consumatori nonché al fine di evitare che i commercianti possano imporre maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, mantenere il divieto (di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11) per il beneficiario del pagamento di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
10. 6. Abrignani.

ART. 11.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina secondaria, la definizione di criteri e modalità per garantire che le risorse dei fondi di investimento europei a lungo termine possano essere destinate anche ad attività di investimento delle PMI.
11. 1. Vignali.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: della direttiva 2014/17/UE inserire le seguenti parole:, chiamata a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. 1. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
  «2-bis) la CONSOB, per la vigilanza nei confronti dei promotori finanziari che promuovono e collocano contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercitano l'attività di offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;»;
   2) dopo la lettera d) inserire la seguente: « d-bis) prevedere forme di collaborazione e coordinamento fra le Autorità di cui alla lettera b);»;
   3) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del riparto di attribuzioni tra le singole Autorità di vigilanza previste a legislazione vigente;»;
   4) alla lettera p), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   «1-bis) in capo alla CONSOB – nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi Pag. 109dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – il potere di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, qualora i promotori finanziari promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercitano l'attività di offerta fuori sede, nonché, per le violazioni di scarsa entità che riguardano anche contratti diversi da quelli disciplinati dalla direttiva, la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo del promotore finanziario. All'esito dell'adozione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il potere di irrogare le sanzioni di cui alla presente lettera è trasferito in capo all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando le competenze della CONSOB a vigilare sull'Organismo predetto.
12. 2. Pagano.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: iniziative private inserire le seguenti: e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE.
13. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: 1o settembre 1993, n. 385, sopprimere le seguenti: e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento del livello di tutela dei consumatori.
13. 2. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
13. 3. Lodolini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2)
13. 4. Lodolini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera m) dopo la parola: articolo, inserire le seguenti:, introducendo anche modifiche all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
13. 5. Vignali.

ART. 14.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, lettera d), numero 2.3), dopo le parole: ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, inserire le seguenti: in via gratuita e;
   2) al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:
    5) fatte salve le misure di cui ai numeri 4), 4.1), 4.2), 4.3), 4.4), e in deroga al numero 4.5), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di Pag. 110segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi:
14. 1. Il Relatore.

  Al comma 2 lettera d), numero 2.4), dopo le parole: qualificato e differenziato all'accesso, inserire le seguenti: i giornalisti,
14. 2. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera d), numero 4), sostituire le parole: per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, ai fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust con le seguenti: le informazioni di cui al numero 3.2), riguardanti tutti i trust,.
14. 3. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: pari ad almeno cinque anni dalla dichiarazione di cui al numero 4.1
14. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire la parola: 2000 con la seguente: 5000.
14. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), numero 5.1), sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000 e la parola: 10 con la seguente: 20.
14. 6. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), numero 5.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 50.000 e sostituire la parola: 5 con la seguente: 10
14. 7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 6).
14. 8. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;
   n-ter) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;
   n-quater) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge; Pag. 111
   n-quinquies) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;
   n-sexies) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;
   n-septies) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   n-octies) per le violazioni di scarsa offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;
   n-novies) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
   n-decies) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000;
   n-undecies) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.
* 14. 9. Causi.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;
   n-ter) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;
   n-quater) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;Pag. 112
   n-quinquies) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;
   n-sexies) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;
   n-septies) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   n-octies) per le violazioni di scarsa offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;
   n-novies) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
   n-decies) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000;
   n-undecies) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.
* 14. 10. Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;
   n-ter) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;
   n-quater) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;Pag. 113
   n-quinquies) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine.
** 14. 11. Causi.

  Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;
   n-ter) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;
   n-quater) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;
   n-quinquies) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine.
** 14. 12. Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
   n-ter) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
   n-quater) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000.
* 14. 13. Causi.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal Pag. 114cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
   n-ter) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
   n-quater) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000.
* 14. 14. Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;
   n-ter) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi.
** 14. 15. Causi.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;
   n-ter) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi.
** 14. 16. Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.
* 14. 17. Causi.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.
* 14. 18. Pagano.

Pag. 115

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015;
   evidenziato come il provvedimento investa profili di grande rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze;
   segnalato in particolare come l'articolo 9 rechi una delega al Governo per attuare la Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario, al quale sono attribuite specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati;
   rilevato come l'articolo 10 individui princìpi e criteri direttivi specifici di delega per adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, intervenendo su una questione che è stata oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione Finanze, la quale su tale tematica ha recentemente approvato in un nuovo testo, in congiunta con la Commissione Attività produttive, la risoluzione 7-00433 Causi, che ha assunto il n. 8-00172;
   evidenziato come l'articolo 11 detti specifiche disposizioni di delega per l'adeguamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), il quale ha la finalità di fornire una disciplina uniforme fra gli Stati membri, nell'ottica di stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale;
   rilevato come l'articolo 13 rechi specifici principi e criteri direttivi di delega per il recepimento della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, la quale intende assicurare maggiore trasparenza e informazione ai consumatori, sia sulle caratteristiche dei conti sia sulle relative spese; offrire una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento; escludere ogni forma di discriminazione, nonché garantire maggiore protezione ai consumatori stessi da perdite finanziarie;
   segnalato come l'articolo 14 contenga i principi e i criteri direttivi di delega per il recepimento nell'ordinamento italiano della «quarta direttiva antiriciclaggio» – direttiva UE 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847, con l'obiettivo di: introdurre su tale materia un approccio basato sul rischio; prevedere obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della Pag. 116clientela; conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva; abolire il meccanismo attualmente previsto che consente esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo; prevedere un ampio spettro di sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi fondamentali; ampliare e rafforzare la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria; innovare le previsioni sulla trasparenza e l'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust;
   rilevato come l'articolo 12 indichi principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali, laddove risulta già all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo (Atto n. 256) di recepimento della predetta direttiva, ai sensi della delega già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 12, il quale indica principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il predetto articolo, in quanto risulta già quasi concluso, con la presentazione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo (Atto n. 256), l’iter per l'esercizio della delega già conferita in materia dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).