CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 febbraio 2016
599.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07900 Pagano: Eliminazione degli obblighi relativi al patrimonio di vigilanza per le società di intermediazione mobiliare che prestano esclusivamente servizio di consulenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Alessandro Pagano pone quesiti in ordine alla disciplina delle SIM che prestano esclusivamente il servizio di consulenza senza detenzione di disponibilità liquide o strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi in proprio. In particolare, si chiede quali iniziative si intendano assumere al fine di superare gli obblighi relativi al patrimonio di vigilanza previsti dalla normativa vigente.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE (cosiddetto MIFID), il Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 – in materia di capitale minimo e operatività all'estero delle SIM, nonché deposito e sub-deposito dei beni della clientela – ha previsto che le SIM autorizzate alla sola prestazione del servizio di consulenza senza detenzione di disponibilità liquide o strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi in proprio devono avere un capitale iniziale pari ad almeno 120.000 euro.
  Con comunicazione del 31 marzo 2014 la Banca d'Italia ha chiarito che le SIM che prestano consulenza «senza detenzione» non rientrano nell'ambito applicativo della nuova normativa prudenziale europea (Regolamento UE n. 575/2013, cd. CRR, e Direttiva 2013/36/UE, cd. CRD IV) e ha confermato per le stesse, a livello nazionale, la regola per cui il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore al capitale iniziale. Al fine di assicurare continuità nell'applicazione delle norme, limitando possibili aggravi per gli operatori, si è scelto di applicare tale regola riferendosi al patrimonio di vigilanza calcolato in base al Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, senza richiedere il rispetto dei più stringenti criteri di calcolo dei «fondi propri» previsti dalla normativa europea per le altre SIM.
  La Banca d'Italia ha, in particolare, sottolineato che tale previsione è finalizzata ad assicurare il perseguimento degli obiettivi della vigilanza prudenziale previsti dalla normativa primaria, quali la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la sua stabilità e il buon funzionamento, nonché la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli operatori (articolo 5 TUF). Tenuto conto delle peculiarità operative delle SIM, la normativa prudenziale è stata declinata in coerenza con il principio di proporzionalità attraverso regole volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi della vigilanza con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari (articolo 6 TUF).
  La Banca d'Italia ha, infine, segnalato che, su un totale di 82 SIM, quelle attualmente autorizzate alla prestazione del solo servizio di consulenza senza detenzione delle disponibilità della clientela né assunzione di rischio in proprio sono undici. Dal recepimento della MIFID nel 2008 il numero di tali intermediari si è più che dimezzato.
  Con riferimento alla presunta disparità di trattamento tra SIM di consulenza e società di consulenza finanziaria, di cui è cenno nell'interrogazione, si fa presente Pag. 49che le SIM di consulenza, che intendono prestare unicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti (senza detenere disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e senza assumere rischi in proprio), devono avere un patrimonio di vigilanza minimo di 120.000 euro, mentre le società di consulenza finanziaria, che svolgono attività analoga rispetto alle SIM di consulenza, non sono obbligate a detenere, ai sensi della normativa vigente, un patrimonio di vigilanza.
  In via generale, si precisa che le SIM di consulenza finanziaria e le società di consulenza finanziaria sono due fattispecie con caratteristiche distinte:
   le SIM di (sola) consulenza sono imprese di investimento a tutti gli effetti ai sensi della direttiva MiFID e, pertanto, sono soggette alle disposizioni nazionali attuative della direttiva per quanto concerne requisiti organizzativi e regole di condotta;
   le società di consulenza finanziaria sono invece una fattispecie introdotta dal Legislatore italiano nel 2009 e regolata solo a livello nazionale, in regime di esenzione rispetto alla direttiva europea anzidetta.

  Anche le società di consulenza finanziaria che non detengono somme per conto dei clienti, ma ugualmente affrontano dei rischi operativi connessi con lo svolgimento dell'attività di impresa, devono possedere alcuni requisiti patrimoniali specifici ai sensi dell'articolo 4 del DM 5 aprile 2012, n. 66 (Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria).
  Infatti, l'iscrizione all'albo delle società di consulenza finanziaria è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
  Si soggiunge che la disciplina sull'albo dei consulenti finanziari, con una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria, è stata recentemente modificata dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) per consentire l'avvio dell'Albo mediante la trasformazione dell'attuale Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF) nel nuovo Organismo per la tenuta dell'albo e la vigilanza sui consulenti finanziari.
  Poiché l'albo non è ancora operativo, al momento, non vi sono società di consulenza finanziaria iscritte.
  Le disposizioni della legge di stabilità per il 2016 che hanno introdotto modifiche al TUF per consentire la trasformazione dell'APF nel nuovo organismo per i consulenti finanziari stabiliscono un iter preciso per l'avvio del nuovo albo che presuppone in primis la modifica da parte della Consob del proprio regolamento in materia. La Consob sta elaborando tali modifiche che saranno poste in consultazione pubblica non appena possibile.
  Si segnala, infine, che il Ministero è già impegnato ad elaborare le necessarie modifiche alla disciplina dell'attività di consulenza finanziaria che è stata oggetto di revisione, assieme a tutta l'attività di intermediazione finanziaria, da parte della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) che deve essere a breve recepita nel nostro ordinamento, nel rispetto dei criteri di delega previsti dall'articolo 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge 114/2015). In tale ambito, sono oggetto di valutazione tutti gli aspetti della consulenza finanziaria, ivi compreso quello dei requisiti patrimoniali per le SIM di consulenza, al fine di garantire la coerenza delle regole ed evitare arbitraggi regolamentari, sempre nel rispetto della disciplina MiFID.

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ALLEGATO 2

5-07901 Sottanelli: Erogazione dei rimborsi d'imposta richiesti dai contribuenti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla problematica dei rimborsi del 90 per cento delle somme versate a titolo di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesti dai contribuenti residenti nelle province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa interessate dal sisma del 1990 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge 289 del 2002 e sollecitano in tempi brevi l'emanazione del decreto per stabilire l'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue. L'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 ha dato luogo ad un rilevante contenzioso, instaurato avverso i dinieghi taciti delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti che, prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione agevolativa, avevano effettuato il pagamento per intero delle imposte dovute.
  Il contenzioso si è incentrato prevalentemente in primo luogo sulla sussistenza del diritto alla restituzione delle imposte versate dai contribuenti in eccedenza rispetto alla misura agevolata del 10 per cento e in secondo luogo sul termine di decadenza per la presentazione delle relative istanze di rimborso (quarantotto mesi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992), nonché sulla decorrenza del medesimo termine (dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che ha introdotto l'agevolazione in questione, ovvero della legge n. 31 del 2008 che da ultimo ha prorogato la disposizione agevolativa).
  La prima questione è stata risolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato con orientamento consolidato la spettanza del diritto dei contribuenti al rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misura agevolata del 10 per cento.
  Tale orientamento è stato recepito dall'Agenzia delle entrate con la direttiva n. 1/2013 del 10 gennaio 2013, che ha fornito indicazioni agli Uffici per l'abbandono sul punto del contenzioso pendente, fatta salva la sostenibilità di ulteriori questioni tra cui quella relativa all'applicazione del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, per la quale sussisteva favorevole giurisprudenza di legittimità.
  Nella medesima direttiva veniva, altresì, specificato il temporaneo divieto di effettuare i rimborsi in favore dei contribuenti esercenti attività economiche, imposto dalla decisione n. C (2012) 7128 del 17 ottobre 2012 della Commissione europea, attesa l'indagine in corso circa la natura di aiuti di Stato incompatibili delle diverse agevolazioni disposte dallo Stato italiano in occasione di eventi naturali calamitosi, come già evidenziato in sede di risposta del Governo all'interrogazione n. 5-07535 dell'onorevole Causi, discussa il 26 luglio 2012 in Commissione VI Finanze.Pag. 51
  Da ultimo, l'articolo 1, comma 665, della menzionata legge n. 190 del 2014 ha disposto il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, non esercenti l'attività di impresa, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31.
  La novella legislativa recata dal comma 665, se da un lato ha reso incontestabile il diritto al rimborso e l'applicazione del termine di decadenza di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'altro non ha inciso su altre problematiche giuridiche, pure rilevanti ai fini della trattazione delle istanze di rimborso e della gestione dei contenziosi in corso.
  Al fine di recepire il nuovo dettato legislativo, l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni alla Direzione regionale della Sicilia per la gestione anche in contenzioso dei rimborsi in questione, affermando che vanno considerate tempestive le istanze di rimborso presentate entro il 1o marzo 2010, atteso che il termine decadenziale di due anni, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, ossia dal 1o marzo 2008.
  Le linee interpretative prospettate dall'Agenzia delle entrate prevedono l'immediata operatività dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, dal momento che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria in esito agli opportuni approfondimenti tecnici hanno convenuto che i rimborsi possano essere eseguiti indipendentemente dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri di assegnazione dei fondi.
  Infine, deve essere ribadita la non rimborsabilità delle imposte agli operatori economici.
  La sospensione dei rimborsi per gli esercenti attività economiche, di impresa o di lavoro autonomo, era stata inizialmente disposta in via cautelativa, in attesa della conclusione della procedura formale di indagine avviata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE con la decisione dalla Commissione europea n. C (2012) 7128 final del 17 ottobre 2012. Successivamente, con decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, la Commissione europea ha dichiarato i benefici fiscali in questione aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Si aggiunge che con ordinanza del 15 luglio 2015, causa C-82/14, la Corte di giustizia UE ha dichiarato l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in contrasto con gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di IVA, in quanto «non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio nazionale». Si deve pertanto ritenere che il divieto di rimborsare le imposte agli esercenti attività economiche discenda dalla definitiva decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con cui la Commissione europea, nel dichiarare i benefici fiscali in questione aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ha stabilito che «L'Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell'aiuto ... con effetto dalla data di adozione della presente decisione» (articolo 4, comma 5, della decisione) e che «A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi [tra cui quello di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; n.d.r.] può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti» (punto 135 della citata decisione).
  Tanto premesso in ordine allo stato attuale di lavorazione delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti siciliani interessati dal sisma 1990, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Il numero totale delle istanze presentate e acquisite al sistema informativo Pag. 52dell'Agenzia delle entrate è pari a 190.750, per un valore provvisorio pari ad euro euro 213.189.478,04.
  Nell'ambito di tale numero totale:
   32.566 sono le istanze nelle quali è valorizzata la somma richiesta a rimborso per un importo pari ad euro 211.291.534,04;
   158.184 sono le istanze prive del valore del rimborso richiesto; per queste domande gli uffici hanno acquisito al sistema informativo un valore convenzionale pari a 12 euro, per un importo complessivo registrato pari ad euro 1.897.944,00;
   65.507 istanze riguardano anche la restituzione di ritenute di lavoro dipendente; di queste, 60.413 sono prive del valore del rimborso richiesto e, come per le altre, gli uffici hanno acquisito al sistema informativo un valore della domanda convenzionale pari a 12 euro;
   322 sono le istanze per le quali sono già stati erogati i rimborsi nel novembre del 2015, per un importo complessivo pari ad euro 776.751,72;
   186 sono le istanze successivamente per le quali i relativi rimborsi, per euro 190.133,62, saranno erogati presumibilmente già nel corrente mese di febbraio.

  Da ultimo l'Agenzia comunica che le istanze per le quali gli uffici hanno denegato la spettanza dei rimborsi sono 738 per un importo di euro 4.329.552,58.

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ALLEGATO 3

5-07902 Gebhard: Chiarimenti circa la deduzione dall'IRAP del costo del lavoro per l'assunzione di lavoratori stagionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli Gebhard ed altri, chiedono un chiarimento interpretativo circa la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 73, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, come noto, ammette la deduzione dell'IRAP, nei limiti ivi indicati, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro.
  Preliminarmente, gli interroganti richiamano i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione di una recente interrogazione, evidenziando che il calcolo dei centoventi giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.
  Muovendo da tale premessa interpretativa, e dalla circostanza che l'anzidetta norma vale a decorrere dal periodo di imposta 2016, gli interroganti chiedono «se sia corretto ritenere che i datori di lavoro possano ottenere, già nella dichiarazione relativa all'anno 2016, la deduzione IRAP sul secondo rinnovo contrattuale allo stesso lavoratore stagionale che avvenga nell'arco dell'anno 2016, se lo avevano già assunto una prima volta nell'anno 2015, purché esso sia impiegato complessivamente centoventi giorni».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che l'anzidetta norma, contenuta nella legge di stabilità 2016, decorre dal 1o gennaio 2016 e che la relazione tecnica stima complessivamente una perdita di gettito (tenendo conto anche degli effetti positivi di riduzione dell'IRAP deducibile dalle imposte sui redditi) pari a 25,2 milioni di euro a partire dal 2016.
  Si ritiene, pertanto, che l'agevolazione spetti dal 2016 anche in funzione dei contratti stipulati nel corso del 2015.

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ALLEGATO 4

5-07903 Fragomeli: Detraibilità delle spese relative ai trasferimenti per motivi di salute aventi carattere d'urgenza dovuti a ricovero all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie.
  Come recentemente ribadito dall'Agenzia delle entrate nel provvedimento del 29 gennaio 2016, di approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2016-PF» e con provvedimento del 15 gennaio 2016, di approvazione dei modelli 730, le spese mediche sostenute all'estero beneficiano delle predetta detrazione al pari di quelle sostenute in Italia.
  Tuttavia, nei medesimi provvedimenti si precisa che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non assimilabili alle spese sanitarie.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere: «se non si ritenga opportuno comprendere tra le spese detraibili, ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, anche le spese per il trasferimento urgente e il relativo soggiorno all'estero per motivi di salute [...]»;
  Al riguardo, la riconducibilità delle spese in esame – sostenute tanto in Italia quanto all'estero – fra le spese detraibili, di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 15 del TUIR, dovrebbe essere disposta mediante apposito intervento legislativo che dovrà tener conto dei riflessi, in termini di minor gettito, a carico del bilancio dello Stato.

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ALLEGATO 5

5-07904 Busin: Gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati e sulle cosiddette «sigarette elettroniche» relativamente all'anno 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame si chiede di conoscere «a quanto ammonta il gettito relativo all'anno 2015 di ogni categoria di prodotto di cui al Capo III-bis e all'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995».
  Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce, di seguito, i dati richiesti.

  Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane precisa che la commercializzazione dei tabacchi da inalazione senza combustione, che interessa per ora tre prodotti, è stata avviata a partire dal mese di ottobre 2014.
  In merito, invece, ai prodotti di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 (prodotti succedanei dei prodotti da fumo), si rappresenta che il tributo, previsto con decorrenza dal 1o gennaio 2014, non ha di fatto trovato concreta applicazione in quanto il Tar per il Lazio ha dapprima sospeso e – a seguito della pronuncia n. 83/2015 della Corte costituzionale – annullato con sentenza n. 229/2016 il decreto ministeriale 16 novembre 2013, attuativo del citato articolo 62-quater.
  Peraltro, prima che intervenissero dette pronunce, con il decreto legislativo n. 188 del 2014, alla luce delle motivazioni descritte nell'ordinanza del Tar per il Lazio, è stato rivisto il sistema di tassazione delle cosiddette sigarette elettroniche, limitando la tassazione ai liquidi ed escludendo dalla stessa i cosiddetti «dispositivi» e le relative parti di ricambio, ossia gli strumenti utilizzati per il consumo dei prodotti.
  Anche tale ultima normativa, vigente dal 1o gennaio 2015, è stata impugnata da Pag. 56alcuni operatori e associazioni del settore e il Tar per il Lazio, con ordinanze n. 2900/2015 e 2914/2015 dell'8 luglio 2015, ha disposto la sospensione del pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi non contenenti nicotina, rinviando all'udienza del 4 novembre 2015 la decisione di merito, che, tuttavia, non è intervenuta in quanto il Tar, con ordinanza 3166/2015, ha rimesso anche la nuova normativa all'esame della Corte costituzionale.

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ALLEGATO 6

5-07905 Pesco: Dati sui diritti reali di garanzia relativi ai crediti in sofferenza della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio di Chieti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Daniele Pesco ed altri pongono quesiti in ordine alla cessione delle sofferenze da parte delle quattro banche in risoluzione (Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio).
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che, durante l'amministrazione straordinaria delle quattro banche, le sofferenze sono state valutate sulla base delle politiche creditizie della banca, come riviste dagli Organi straordinari nel corso dell'attività di accertamento svolta.
  Per quanto riguarda la cessione da parte di Banca Etruria del portafoglio crediti in sofferenza al Credito Fondiario Spa, richiamata nell'interrogazione, la Banca d'Italia ha precisato che il corrispettivo di vendita pattuito risulta in linea con il valore di carico degli stessi crediti.
  Tale valore è in media inferiore rispetto alla percentuale indicata nell'atto parlamentare in oggetto (34 per cento) ed è sostanzialmente coerente con gli esiti della valutazione provvisoria delle sofferenze ai fini della risoluzione effettuata sulla base dei criteri previsti dalla BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) e di quanto indicato, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2009 (2009/C 72/01). Tale valutazione si discosta da quella utilizzata nelle ordinarie prassi contabili.
  Nel corso delle interlocuzioni con la Commissione, questa ha chiaramente indicato come unica soluzione accettabile, in quanto approssimativa del valore teorico di cessione dei crediti, una valutazione di quelli collateralizzati pari al 25 per cento dell'importo erogato e di quelli non collateralizzati pari all'8 per cento.

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ALLEGATO 7

5-07906 Paglia: Eventuali movimenti anomali di compravendita di quote di banche di credito cooperativo con patrimonio superiore a 200 milioni di euro nel periodo successivo all'approvazione del decreto-legge n. 18 del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione immediata in Commissione dell'onorevole Giovanni Paglia concerne la riforma del sistema delle banche di credito cooperativo (BCC), prevista dal decreto legge n. 18 del 2016, in fase di conversione.
  In particolare, l'interrogante chiede di conoscere «se nei giorni che intercorrono fra l'approvazione» di tale decreto da parte del Consiglio dei Ministri «e la data odierna si siano registrati movimenti anomali di compravendite di quote in BCC aventi patrimonio netto superiore ai 200 milioni di euro, con particolare riferimento alla BCC di Cambiano».
  Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente, in via preliminare, che l'Ordinamento bancario riserva alle BCC alcune specificità normative rispetto alla disciplina generale in materia di società cooperative. Tali specificità si ricollegano, tra l'altro, alla mutualità prevalente che caratterizza la natura delle BCC e al principio del voto capitario che si riflettono nei rapporti intercorrenti tra la banca ed i soci. L'interesse primario del socio alla partecipazione al capitale della BCC si sostanzia principalmente nel vantaggio derivante dalla possibilità di utilizzo dei servizi e dei prodotti della banca.
  In particolare, il decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) prevede che il valore nominale delle azioni emesse da una BCC sia compreso tra euro 25 e euro 500 (articolo 33, comma 4, del TUB), che la compagine sociale sia composta da almeno 200 soci (articolo 34, comma 1, del TUB) e che nessun socio possa detenere azioni il cui valore nominale complessivo superi euro 100 mila (articolo 34, comma 4, del TUB, come modificato dal decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016). Giova precisare però che il decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016 («Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio») ha innalzato a 500 il numero minimo di soci di una BCC, consentendo alle banche un periodo di 5 anni per adeguarsi alla novità legislativa (articolo 2, comma 5).
  Con specifico riferimento alla richiesta riguardante recenti movimentazioni delle azioni della BCC di Cambiano, si fa presente che, in data 16 febbraio 2016, la BCC è stata autorizzata al riacquisto/rimborso di azioni proprie fino a concorrenza dell'importo di euro 500 mila e che, sulla base delle segnalazioni periodiche di vigilanza, non sono disponibili informazioni circa eventuali compravendite azionarie in seno alla compagine dei soci, né in ordine a variazioni del capitale sociale o del numero dei soci, considerato il breve arco di tempo cui la richiesta si riferisce.
  Si segnala, infine, che la base sociale della BCC di Cambiano risulta essere contenuta (circa n. 3.200 soci al 31 dicembre 2015) in rapporto alle dimensioni aziendali in ragione di una precisa scelta fatta dall'intermediario che, nel tempo, ha limitato le nuove adesioni, in un'ottica di mantenimento dei consolidati equilibri della compagine. Infatti, BCC di analoghe dimensioni presentano una base sociale più numerosa.