CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2016
598.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3

  Alla fine del comma 1, dopo le parole: specie esotiche invasive inserire le seguenti: Il Governo è altresì delegato ad adottare un provvedimento, per il contenimento di specie alloctone invasive, che permetta, previa valutazione da parte di ISPRA, l'autorizzazione alla introduzione di antagonisti naturali di queste specie provenienti dai paesi di origine delle stesse.
3. 1. Taricco.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: informazioni sugli alimenti ai consumatori, inserire le seguenti: con riferimento anche alla provenienza degli stessi,.
4. 1. Taricco.

  Al comma 1, abrogare le parole da:, anche fino alla fine del periodo.
4. 2. Russo.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: l'indicazione obbligatoria in etichetta, aggiungere le seguenti: dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,.
4. 3. Russo.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi per consentire alle imprese di adeguarsi all'obbligo di cui alla lettera a), nonché prevedere che gli alimenti già etichettati alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte;.
*4. 4. Vignali.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi per consentire alle imprese di adeguarsi all'obbligo di cui alla lettera a), nonché prevedere che gli alimenti già etichettati alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte;.
*4. 5. Squeri.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle sollecitazioni dell'EU Pilot 8123/15 aperto a dicembre 2015, relativo alla richiesta di adeguamento delle aliquote  IVA sui tartufi a quelle applicati negli altri paesi della Unione Europea).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in Pag. 127vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla richiesta di modifica delle aliquote e del regime IVA applicato ai tartufi, oggi eccessivamente alto in rapporto agli altri paesi della Unione Europea, introducendo regole tali da garantire la tracciabilità del prodotto.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e della salute e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, processi di tracciabilità tali da poter garantire la provenienza del prodotto con modalità che possano accompagnare in tutto il suo percorso il prodotto stesso;
   b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al precedente comma, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, individuando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in accordo con le Regioni e le province autonome, al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa di coordinamento nazionale, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni, fatte salve in ogni caso le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni;
   c) rivedere, in accordo con Conferenza Stato Regioni, il quadro normativa di riferimento relativo alla coltivazione e raccolta di tartufi, prevedendo un quadro normativa semplificato per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che ricalchi i contenuti dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352, relativo ai funghi epigei e conservati.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 01. Taricco.

Pag. 128

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 2.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

  1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
   b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
   d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale e di tutela e protezione dell'ambiente marino.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che Pag. 129precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 1 sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2017, sostituire la parola: 21 con la seguente: 22 e sopprimere, in fine, le seguenti parole: e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. 100. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2017 e, alla lettera b), sostituire la parola: concorrenza con la seguente: competitività.
4. 100. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:
ambientale, sociale ed economico con le seguenti: ecosistemico;
   al comma 2, dopo la parola: biodiversità sopprimere le seguenti parole: sociale, economico ed ecologico.
6. 100. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 2, sopprimere la parola: specifici e al comma 3, aggiungere dopo le parole: decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 100. Il Relatore.

ART. 10.

  Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Prodotti della pesca).

  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, Pag. 130dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
10. 100. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: Legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
11. 100. Il Relatore.

ART. 12.

  Al comma 1 aggiungere in fine, le seguenti parole: di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.
12. 100. Il Relatore.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 100. Il Relatore.

ART. 18.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.
18. 100. Il Relatore.

ART. 20.

  Al comma 1 sopprimere le parole: in tutto il territorio della Repubblica, sopprimere la parola: prevalentemente e sopprimere le parole: fatte salve propria attività.
20. 100. Il Relatore.

ART. 26.

  Al comma 1, sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi e sostituire il comma 2 con il seguente:
  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinati gli oneri aggiuntivi richiesti ai concessionari di cui al comma 1 al fine di poter produrre energia elettrica.
26. 100. Il Relatore.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29. 100. Il Relatore.