CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e abb.).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3317 Coscia e 3345 Pannarale recante «Istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;
   rilevato che il provvedimento interviene nelle materie «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e «ordinamento della comunicazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;
   premesso che il testo unificato in esame reca una nuova disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo nazionali e regionali (Presidenti delle regioni e delle province autonome e componenti della giunte regionali e delle province autonome) ed interviene in materia di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, introducendo con riferimento a questi ultimi, una nuova disposizione di principio nella legge n. 165 del 2004 (articolo 13);
   considerato che appare opportuno estendere la disciplina del conflitto di interessi anche ai titolari di cariche di governo degli enti locali, al fine di garantire l'assoluta trasparenza del loro operato;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge;
   rilevato altresì che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;
   considerato che:
    l'articolo 7, comma 9, prevede che nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988;
    tale disposizione non appare peraltro applicabile in via diretta alle Regioni, in caso di mancato adeguamento ai principi della legge nel termini di sei mesi, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2, comma 3, lettera p), nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome;
    ugualmente lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni, Pag. 183risulta l'applicazione in via diretta dell'articolo 7, comma 6-bis, che dispone che, in caso di astensione del titolare della carica di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    risulta pertanto necessario specificare che, in caso di applicazione di diretta della legge alle regioni, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-bis e 9, sono esercitati, rispettivamente dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale;
   rilevato infine che, a differenza delle altre disposizioni della legge, l'articolo 6, comma 6, in materia di divieto di svolgimento di attività imprenditoriale e di assunzione di incarichi presso imprese dopo la cessazione della carica di governo, si riferisce ai titolari delle cariche di governo senza specificare «nazionali», prestandosi ad essere interpretato nel senso di una diretta applicazione anche alle Regioni;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 11, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-bis e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci metropolitani ed ai presidenti delle province, nonché ai sindaci e ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
   b) all'articolo 6, comma 6, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: «titolari delle cariche di Governo» la parola: «nazionali».

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;
   premesso che il testo unificato in esame reca una nuova disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo nazionali e regionali (Presidenti delle regioni e delle province autonome e componenti della giunte regionali e delle province autonome) ed interviene in materia di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, introducendo con riferimento a questi ultimi, una nuova disposizione di principio nella legge n. 165 del 2004 (articolo 13);
   considerato che appare opportuno estendere la disciplina del conflitto di interessi anche ai titolari di cariche di governo degli enti locali, al fine di garantire l'assoluta trasparenza del loro operato;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge statale;
   rilevato altresì che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;
   considerato che:
    l'articolo 7, comma 9, prevede che, nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988;
    tale disposizione non appare peraltro applicabile in via diretta alle Regioni, in caso di mancato adeguamento ai principi della legge nel termine di sei mesi, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2, comma 3, lettera p), proprio nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome;
    ugualmente lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni, Pag. 185risulta l'applicazione in via diretta dell'articolo 7, comma 6-bis, che dispone che, in caso di astensione del titolare della carica di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    risulta pertanto necessario specificare che, in caso di applicazione di diretta della legge alle Regioni, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-bis e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale;
   rilevato infine che, a differenza delle altre disposizioni della legge, l'articolo 6, comma 6, in materia di divieto di svolgimento di attività imprenditoriale e di assunzione di incarichi presso imprese dopo la cessazione della carica di governo, si riferisce ai titolari delle cariche di governo senza specificare «nazionali», prestandosi ad essere interpretato nel senso di una diretta applicazione anche alle Regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 11, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-bis e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci metropolitani, ai componenti degli organi metropolitani che svolgono funzioni esecutive, ai presidenti delle province, nonché ai sindaci e ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e, in ogni caso, ai comuni capoluogo di area vasta;
   b) all'articolo 6, comma 6, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: «titolari delle cariche di Governo» la parola: «nazionali».

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ALLEGATO 4

DL 210/2015: Proroga termini (S. 2237 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2237, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 21 gennaio 2016;
   rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3540, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»;
   rilevato che il disegno di legge in esame contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE