CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Nuovo testo unificato C. 275 e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 275 e delle proposte di legge abbinate, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi;
   valutato favorevolmente l'impianto complessivo del provvedimento, che sostituisce pressoché integralmente le disposizioni vigenti in materia, contenute nella legge 20 luglio 2004, n. 215, che vengono contestualmente abrogate, con alcune limitate eccezioni;
   rilevato, in particolare, che il provvedimento intende assicurare una più efficace disciplina per il contrasto delle situazioni di conflitto di interessi, rafforzando il ruolo attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e introducendo rimedi di carattere preventivo, tra i quali assume rilievo l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività rilevanti in specifici settori economici, disciplinato dall'articolo 9 del testo in esame;
   considerato che, per quanto attiene alle materie più direttamente riferibili alla competenza della Commissione, nell'ambito della disciplina delle situazioni di incompatibilità con la titolarità di cariche di governo nazionale, l'articolo 6, comma 1, lettera b), dispone che tali cariche siano incompatibili con qualunque impiego pubblico e privato, confermando, in sostanza, quanto attualmente previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), della legge 20 luglio 2004, n. 215;
   osservato che il comma 6 del medesimo articolo 6, disciplinando i casi di incompatibilità successiva per i titolari di incarichi di governo nazionale, prevede che essi, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, non possano svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi;
   rilevato che il successivo comma 7, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-05644 Tripiedi: Età di pensionamento dei macchinisti ferroviari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – chiede l'intervento del Governo al fine di ripristinare per il personale ferroviario i requisiti pensionistici previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia).
  A tale proposito, faccio presente che in base alla disciplina previgente, i requisiti anagrafici di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia risultavano distinti per profili professionali e fissati precisamente in 58, 60 o 62 anni di età per il personale «viaggiante» e di «macchina», e in 65 o 66 anni di età per il restante personale, mentre il requisito di anzianità di servizio era fissato, a seconda dell'attività svolta, in 25 o 30 anni.
  Per le qualifiche professionali che conseguivano il trattamento pensionistico a 58 o 60 anni erano, inoltre, previsti aumenti di valutazione del servizio ferroviario prestato, attribuiti ai fini del calcolo della quota retributiva di pensione, in misura pari, rispettivamente, ad un decimo o un dodicesimo (articolo 217, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973).
  L'articolo 24 del decreto «Salva Italia» ha modificato i requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, estendendo, al comma 18 del suddetto articolo 24, le nuove disposizioni ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale F.S. Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i predetti limiti di età sono stati sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e 62 anni per le donne che diventeranno 66 dal 1o gennaio 2018. Tali requisiti sono ulteriormente adeguati in relazione agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per le generalità dei lavoratori.
  Tanto premesso, ripristinare la disciplina antecedente l'intervento riformatore operato tramite l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, altererebbe in modo sostanziale lo spirito e i contenuti della riforma pensionistica determinando un'asistematicità consistente, appunto, nell'esclusione dell'innalzamento dell'età pensionabile per una specifica categoria di lavoratori, senza, peraltro, considerare l'insorgere di maggiori oneri finanziari.
  Ad ogni modo, faccio presente che il personale di «macchina» e «viaggiante» che svolge attività lavorativa in orario notturno può usufruire dei benefìci di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che disciplina l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tale provvedimento, trova applicazione nei confronti dei seguenti lavoratori:
   lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1o luglio 2009;
   al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

  La concessione del suddetto beneficio è, comunque, subordinata alla dimostrazione Pag. 143di un periodo minimo di permanenza lavorativa all'interno dell'attività usurante, pari a:
   almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
   almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1o gennaio 2018.

  Da ultimo, voglio ricordare che il Governo – sin dal suo insediamento – ha dimostrato particolare sensibilità alle problematiche derivanti dall'ultima riforma previdenziale dando priorità, come è giusto, ai casi più rilevanti dal punto di vista sociale: basti pensare, a titolo esemplificativo, ai lavoratori che per effetto delle riforma pensionistica si sono trovati privi di reddito e di lavoro. Ricordo, infatti, che con la legge di stabilità per il 2016 è stata adottata la settima salvaguardia.
  Con il medesimo provvedimento è stata prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna che consente alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo – a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

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ALLEGATO 3

5-07620 Gnecchi: Pensionamenti d'ufficio disposti dall'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Gnecchi ed altri – inerente al piano di gestione degli esuberi predisposto dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, e definitivamente concluso il 1o febbraio 2015 – faccio presente quanto segue.
  In attuazione delle determinazioni del direttore generale pro tempore del 14 e del 24 luglio 2014, l'INPS ha disposto, a decorrere dal 1o febbraio 2015, il collocamento a riposo nei confronti:
   del personale dirigente di prima e seconda fascia, in conformità alla determinazione commissariale n. 56 del 24 aprile 2014 che ne ha regolamentato la risoluzione del rapporto di lavoro definendone i criteri applicativi;
   del personale in esonero dal servizio per conclusione del periodo di esonero, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
   del personale che, alla data del 31 gennaio 2011, aveva raggiunto il limite di età ordinamentale di 65 anni;
   del personale che aveva presentato domanda di dimissioni dal servizio entro il 31 gennaio 2015;
   dei soggetti con contratti di diritto privato per lo svolgimento di incarichi dirigenziali di II fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con scadenza entro il 31 gennaio 2015;
   del personale che aveva maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti pensionistici vigenti anteriormente alla cosiddetta «Riforma Fornero»;
   del personale che aveva maturato – ovvero avrebbe maturato entro il 1o febbraio 2015 – i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla cosiddetta «Riforma Fornero» (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011);
   per il riassorbimento delle residue eccedenze e, in via sussidiaria, solo dopo il pensionamento dei soggetti che ne avevano già maturato il diritto secondo le regole ordinarie del personale (dirigenti di seconda fascia e dipendenti dell'Area professionale C) che aveva manifestato la propria disponibilità al collocamento a riposo, ancora presente nella apposita graduatoria, che ha maturato – o maturerà entro il 31 gennaio 2015 – i requisiti pensionistici in deroga in deroga all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

  In conformità del parere reso dal Ministero che rappresento con nota n. 13772 del 9 ottobre 2014 – l'INPS ha provveduto a revocare i provvedimenti di collocamento a riposo in precedenza disposti nei confronti di due categorie di dipendenti:
   soggetti di sesso femminile iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) che avevano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alla normativa vigente anteriormente alla «Riforma Fornero» per aver compiuto – entro il 31 dicembre 2011 – i 60 anni di età: la revoca infatti, si è resa necessaria per evitare che tali soggetti subissero un trattamento discriminatorio rispetto al personale civile di sesso femminile iscritto ai fondi esclusivi dell'A.G.O. (gestione ex INPDAP), che, invece, matura il medesimo Pag. 145requisito al compimento – entro il 31 dicembre 2011 – del 61o anno di età;
   soggetti di sesso femminile iscritti all'A.G.O., che avevano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 al compimento di 63 anni e 3 mesi di età e al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima (pari 20 anni): anche in questo caso la revoca del provvedimento di collocamento a riposo era stata disposta dall'INPS al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto alla platea di sesso femminile iscritta ai fondi esclusivi dell'A.G.O. (gestione ex INPDAP), che invece matura il requisito al compimento del 66o anno di età.

  Discorso diverso va fatto per quei soggetti di entrambi i sessi che, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato previsto dalla «Riforma Fornero», non avrebbero comunque raggiunto – entro il 31 gennaio 2015 – un'età anagrafica tale da evitare la riduzione percentuale del trattamento pensionistico, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con riferimento a tali soggetti, infatti, la necessità evidenziata dall'INPS di revocare i provvedimenti di collocamento a riposo in precedenza disposti, è venuta meno in forza dell'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità per il 2015, ai sensi del quale: «le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  Successivamente, l'INPS, in conformità al parere espresso dal Ministero che rappresento – recepito con messaggio del direttore generale pro tempore del 20 gennaio 2015 – ha provveduto a revocare i provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro disposti nei confronti delle proprie dipendenti in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ai sensi della disciplina previgente la «Riforma Fornero» e che hanno espresso la volontà di permanere in servizio fino al compimento del limite ordinamentale dei 65 anni di età.
  Pertanto, rispetto al quesito formulato dall'interrogante relativo al numero di donne pensionate coattivamente nell'ambito dell'operazione di spending review sia iscritte all'INPDAP che all'A.G.O., l'INPS ha precisato che nessuna dipendente ha cessato coattivamente il servizio.
  Da ultimo, l'INPS ha precisato che – a conclusione del piano di collocamento a riposo del personale eccedentario – il numero del personale (dirigenti di seconda fascia e dipendenti dell'Area professionale C) cessato dal servizio che aveva manifestato la propria disponibilità al collocamento a riposo in deroga ai requisiti ordinari previsti dalla «Riforma Fornero» ammontava complessivamente a 1.108 unità.