CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: economia partecipata aggiungere le seguenti: fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale.
1. 2. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: organizzazioni aggiungere le seguenti:, dei loro enti rappresentativi;
   b) al comma 4, sostituire le parole: certificazione accreditati o di organismi di ispezione con le seguenti: valutazione della conformità.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ispezione accreditati con le seguenti: valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento UE n.765/2008.
1. 4. Rubinato.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e sul rispetto, con le seguenti:, sul rispetto e la solidarietà.
2. 1. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

  Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: più.
2. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: miglioramento, sostituire le parole: dei livelli ambientali con le seguenti: dei livelli di impatto ambientale.
2. 6. Da Villa.

  Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
   6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
2. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3. di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi, anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;.
2. 11. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la parola: comunque.
3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

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ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole e: secondo gli standard di cui al comma 1 con le seguenti: secondo gli standard di cui al presente comma.
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1.
5. 3. Da Villa.

ART. 9.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:, comma 2, con le seguenti:, comma 1,.
9. 1. Da Villa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «È vietato l'uso della denominazione di «organizzazione del commercio equo e solidale» con le seguenti: «È vietato l'uso delle denominazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), e sostituire le parole: «all'articolo 6, comma 4, lettera» b) con le seguenti: al medesimo articolo 6;
   b) al comma 3, in fine, sostituire le parole: nel Registro nazionale di cui alla presente legge con le seguenti: nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
9. 2. La Relatrice.

ART. 10.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
*10. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
*10. 2. Da Villa.

ART. 11.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari al con le seguenti: fino al.
11. 1. Rubinato.

  Al comma 2, all'ultimo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 14 con le seguenti: dell'articolo 15.
11. 2. Da Villa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi del comma 2, ne è assicurata agli utenti interessati adeguata informazione.
11. 4. Da Villa.

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ALLEGATO 2

5-07407 Scagliusi: Questioni relative al progetto «Interconnessione TAP».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come riportato dagli onorevoli Interroganti, l'articolo 9 del Decreto legislativo n.164 del 2000 elenca i requisiti che per legge contraddistinguono i gasdotti che fanno parte della Rete Nazionale dei Gasdotti da quelli che, a seconda delle loro caratteristiche, possono essere inclusi nella Rete Regionale di Trasporto.
  In particolare, il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, in attuazione dell'articolo 9 del citato Decreto legislativo, stabilisce che fanno parte, per espressa previsione di legge, della Rete Nazionale dei Gasdotti i gasdotti di importazione del gas e le relative linee di collegamento necessarie al loro funzionamento.
  Pertanto, ai sensi della suindicata normativa, l'allacciamento tra il punto di approdo dell'interconnector TAP e la Rete Nazionale dei Gasdotti è da classificare come facente parte della Rete Nazionale dei Gasdotti.
  Con nota del 18 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi comunicato alla Regione Puglia, per eventuali osservazioni, che il metanodotto in questione sarebbe stato classificato come nazionale.
  Il Decreto Ministeriale di aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti al 1o Gennaio 2016, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 ottobre 2015, ha conseguentemente incluso il metanodotto in progetto «Interconnessione TAP» tra quelli rientranti nella rete nazionale.
  Solo successivamente sono pervenute a questo Ministero alcune osservazioni da parte della Regione Puglia che ha poi nuovamente scritto al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo una revisione del decreto stesso.
  Preme sottolineare, tuttavia, che sulla base delle osservazioni pervenute, si è rilevato che non sussistono gli estremi per una revisione del citato Decreto, considerato in particolare che la normativa vigente specifica in modo puntuale i requisiti che rendono oggettivamente di carattere nazionale il progetto del gasdotto di collegamento tra il TAP e la Rete Nazionale Gas.
  Infine, voglio qui evidenziare che la classificazione del gasdotto in questione, come facente parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, non determina alcun pregiudizio all'esercizio delle competenze della Regione e degli Enti locali, sia nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) da poco avviato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dello stesso che sarà svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  Il Governo assicura comunque agli onorevoli interroganti la disponibilità a fornire tutte le informazioni che dovessero essere utili in merito ad una infrastruttura considerata strategica, come il gasdotto TAP.

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ALLEGATO 3

5-07497 Ginefra: Stato di attuazione del protocollo d'intesa per la soluzione della vertenza OM Carrelli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto in data 7 ottobre 2015 è stato sottoscritto dal MiSE, congiuntamente alla Regione Calabria, alla Regione Puglia, al Comune di Modugno, alla Città Metropolitana di Bari, al Consorzio ASI di Bari, all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) ed alle imprese interessate, TUA Autoworks Calabria e Tua Autoworks Puglia, un Protocollo d'intesa finalizzato a sostenere la riconversione industriale dei complessi, rispettivamente dell'ex Isotta Fraschini (rientrante nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Gioia Tauro) – e del sito ex OM Carrelli di Modugno (BA), ai fini di una ricollocazione occupazionale della manodopera in mobilità, nonché di favorire nuovi livelli occupazionali.
  È invece ancora in fase di sottoscrizione l'Accordo di Programma con il quale la Regione Calabria e la Regione Puglia si propongono di sostenere gli investimenti della Tua Autoworks Calabria e Tua Autoworks Puglia da realizzarsi nel periodo 2015-2017 nei citati complessi industriali per la produzione di veicoli a ridotto impatto ambientale.
  Le agevolazioni saranno concesse, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) 651/2014, nella forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, per un importo complessivo non superiore a 63,547 milioni di euro; l'importo definitivo delle agevolazioni sarà determinato da Invitalia, nel rispetto dei limiti sopra indicati.
  In merito a quanto richiesto nel primo quesito dall'On.le Interrogante rappresento che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha riferito che, nel corso della seduta del 29/12/2015, il Comitato Portuale di Gioia Tauro ha dato il proprio parere favorevole (articolo 9, comma 3, lettera f) della legge n. 84 del 1994) per la stipula di un atto di sottomissione tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro e Tua Autoworks Calabria S.r.l..
  Tale atto consentirà l'immediata immissione della Società richiedente nella disponibilità di mq. 111.245, 76 di cui mq. 91.272,21 scoperti, utilizzabili fin da subito per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto industriale.
  La domanda di concessione e di contestuale anticipata occupazione delle aree demaniali marittime presentata dalla Tua Autoworks Calabria S.r.l. è stata già pubblicata nei modi di legge ed è stata già espletata l'istruttoria amministrativa riguardante l'idoneità soggettiva della richiedente.
  Per quanto concerne la situazione occupazionale, come riportato dall'On.le Interrogante, l'11 gennaio scorso si è tenuto presso il MiSE un incontro finalizzato al monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto industriale di LCV-TUA AUTOWORKS.
  In tale sede, le Organizzazioni Sindacali hanno fatto presente che nel testo dell'Accordo di Programma sono stati inclusi, nel bacino calabrese dal quale la Società TUA AUTOWORKS potrà attingere per le nuove assunzioni, solo i lavoratori in cassa integrazione, escludendo di conseguenza i lavoratori in mobilità della Isotta Fraschini. Le OOSS hanno, quindi, chiesto di sanare tale situazione consentendo Pag. 128l'inclusione nel suddetto bacino anche dei lavoratori in mobilità di quest'ultima società.
  Tale richiesta è stata pienamente condivisa sia dai rappresentanti del MiSE che della Tua Autoworks, prevedendo un'integrazione del testo dell'Accordo di Programma che vada in tale direzione.
  Nell'informare che il prossimo incontro sarà riconvocato entro la fine del prossimo mese di marzo, si coglie l'occasione per ribadire il massimo impegno del Governo e delle istituzioni territoriali coinvolte per la realizzazione di questa importante opportunità di investimento nel Mezzogiorno.

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ALLEGATO 4

5-07564 Lodolini: Piano industriale della JP Industries.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dello Sviluppo Economico segue con attenzione le vicende dell'azienda Merloni.
  Come noto, a valle della vendita, autorizzata nel mese di ottobre 2011 e stipulata nel successivo mese di dicembre, un pool di banche (UniCredit Management Bank, in proprio e quale mandataria di Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Banca delle Marche, Banca popolare di Ancona, Banca CR Firenze, Banca dell'Adriatico e Monte dei Paschi di Siena) creditrici ipotecarie sugli immobili oggetto della vendita stessa, ha convenuto in giudizio la procedura di Amministrazione Straordinaria avanti il tribunale di Ancona, eccependo la nullità della vendita sul presupposto della violazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, con particolare riferimento ad una presunta erronea valutazione del valore di stima del complesso aziendale Merloni.
  Il procedimento giudiziario, come peraltro noto agli interroganti, ha seguito il suo iter fino a giungere alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, in parziale accoglimento dei ricorsi promossi, hanno cassato la sentenza di secondo grado impugnata con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione.
  In particolare, la sentenza, anche alla luce della interpretazione dell'articolo 63, comma 1, di cui all'articolo 11, comma 3- quinquies della legge 21 febbraio 2014 n. 9 ha chiarito che «il prezzo a cui l'azienda viene ceduta non deriva dal valore a cui lo stesso è stato stimato, bensì dal valore di mercato quale viene a determinarsi in ragione dell'interesse manifestato dai potenziali acquirenti e dalle offerte di prezzo da questi avanzate» e pertanto, ha escluso che la mancata osservanza del criterio di cui all'articolo 63, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 270 del 1999 sia, di per sé, idonea «a determinare la nullità del procedimento di vendita poiché il prezzo di quest'ultima deriva comunque da quello che è il valore che il mercato attribuisce al bene».
  Il Ministero dello sviluppo economico, comunque, al di là delle vicende giudiziarie in corso, anche a causa della mancanza di un supporto finanziario da parte del sistema bancario all'acquirente, si è impegnato nei mesi scorsi in incontri con tutte le parti per trovare un accordo tra banche, aziende e istituzioni, volto a consolidare e stabilizzare gli effetti della vendita per la prosecuzione dell'iniziativa imprenditoriale e al fine di salvaguardare l'occupazione.
  Attualmente sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare la possibilità di giungere ad un'intesa per la definitiva conciliazione della vicenda.
  Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Umbria e Marche stanno ultimando attività per la promozione di iniziative imprenditoriali volte alla ricollocazione dei lavoratori della Merloni tramite ricorso alle agevolazioni previste dalla legge n. 181 del 1989, con l'applicazione delle modalità attuative introdotte dal DM 6 giugno 2015, maggiormente rispondenti alle esigenze espresse dal territorio.
  Per quanto concerne il piano industriale della J.P. Industries, attraverso la sua implementazione, la società potrà presidiare nuove fasce di mercato ed operare in una logica di ottimale dimensione produttiva, assicurata da una flessibilità dei Pag. 130processi produttivi, mediante la fornitura di lotti specifici a favore di grandi imprese del settore.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico seguirà, comunque, in modo attento l'evoluzione della vicenda con l'obiettivo di individuare ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare salvaguardando i livelli produttivi ed occupazionali.

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ALLEGATO 5

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» (C. 2039 Governo e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
   evidenziato che il provvedimento, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
   sottolineato che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   evidenziato che la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale;
   condiviso l'obiettivo di garantire un preciso equilibrio, nell'assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili, al fine di non pregiudicare, da un lato, la produzione agricola e la sicurezza alimentare e, dall'altro, le condizioni generali di vita della popolazione,

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, commi 1 e 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il concerto al Ministero dello sviluppo economico, in considerazione del contributo al miglioramento della qualità urbana e al contenimento dell'uso di suolo derivante dal recupero delle aree industriali dismesse o parzialmente utilizzate;
   b) all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito, ai fini di una immediata e puntuale lettura dei fenomeni in atto e di una gestione unitaria dei dati, la definizione di un unico strumento per la tenuta, consultazione e pubblicazione delle informazioni raccolte;
   c) all'articolo 5, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare ulteriori misure tali da determinare per un congruo periodo una Pag. 132fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi, con particolare riferimento al riuso delle aree già urbanizzate e con priorità alle aree a destinazione produttiva;
   d) all'articolo 11, comma 1, valuti la Commissione di merito l'introduzione – fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine dei tre anni – di limitate possibilità di consumo di suolo finalizzate esclusivamente all'ampliamento di imprese produttive già presenti sul territorio, non comprese in piani attuativi già adottati e in assenza di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.