CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07820 Terzoni: Iniziative normative volte ad abrogare il comma 363 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si fa presente che con l'articolo 1, comma 363, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è individuata una tipologia di interventi minori per i quali si attribuisce ai comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, qualora nel loro territorio ricadano siti Natura 2000, la competenza a svolgere la procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), prevista dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
  Le disposizioni di tutela stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 357/97, di recepimento nazionale della Direttiva Habitat, non risultano comunque incise dalla disposizione in argomento, in quanto, essa si limita ad affidare la funzione in questione ai comuni, che la esercitano in ogni caso nel rispetto delle medesime normative sinora vigenti.
  Resta fermo, pertanto, il rispetto dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva inerente l'obbligo di svolgimento della Valutazione di incidenza su tutti i restanti piani o progetti valutati in ambito regionale.
  Riguardo all'indagine della Commissione europea citata nell'interrogazione, si precisa che le richieste sinora pervenute sulla corretta applicazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE afferiscono allo specifico EU Pilot 6730/14 che include il confronto su diversi aspetti della normativa.
  Detto EU Pilot, avviato dalla Commissione europea il 10 luglio 2014, è costantemente monitorato da questo Ministero che ha già fornito alcune risposte a riguardo ed ha svolto diverse riunioni con gli Organi della Commissione europea con i quali è in corso un proficuo dialogo, nello specifico con la DG Ambiente, per un confronto costruttivo sui temi da approfondire. L'ultima riunione si è svolta in data 17 dicembre 2015, nel corso della quale sono state concordate anche le modalità di aggiornamento per tenere costantemente informati gli organi della Commissione.
  Si fa presente, infine, che l'ambito di azione rappresentato e, in particolare, il confronto del Ministero con le autorità delle regioni e province autonome, consiste in continui scambi di informazioni alle quali fanno da riferimento specifici incontri. Si ricorda, da ultimo, quello interregionale avvenuto in data 10 giugno 2015, nonché l'avvio di tavoli tecnici formalizzati nell'ambito del Comitato paritetico svolto in data 17 febbraio 2016.

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ALLEGATO 2

5-07821 Matarrese: Chiarimenti sullo stato delle strutture dei centri comunali di raccolta differenziata di Binetto, Modugno e di Bitetto in provincia di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato» si rileva che la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta è affidata al comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, dandone comunicazione alla regione e alla provincia. Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite dalla regione Puglia, e dai comuni interessati per il tramite della prefettura di Bari, si rappresenta quanto segue.
  Il progetto di «Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata», per i comuni di Binetto, Bitetto e Modugno, comune capofila Binetto, per un importo complessivo di 369.790,47 euro, parte dei quali cofinanziato dai comuni, ad oggi vede un erogazione di somme, da parte della regione Puglia, per oltre 245 mila euro, corrispondenti a circa il 95 per cento dell'importo complessivo. Il residuo del 5 per cento non è stato ancora devoluto in quanto mancherebbe la richiesta di erogazione finale e dell'omologazione della spesa sostenuta, a parte del responsabile del procedimento.
  Per il centro comunale di raccolta di Binetto, i lavori risultano ultimati in data 14 dicembre 2015 ed è stato emesso il certificato statico delle strutture. Gli allacciamenti alle reti di energia elettrica, acquedotto e fognatura, risultano effettuati per tutti i tre comuni coinvolti. Per il certificato di regolare esecuzione si è in attesa di ottenere i pareri delle ASL interessate e della città metropolitana di Bari per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico acque meteoriche, già richiesti nei mesi scorsi.
  Per quanto attiene il centro di raccolta di Bitetto, il 15 gennaio 2014 veniva consegnata l'area su cui sarebbe stato edificato il centro di raccolta. Visto lo stato di avanzamento dei lavori, il 9 luglio 2015 è stato sottoscritto il contratto per la fornitura dei servizi idrici, fognari ed elettrici. Allo stato attuale risulta che il RUP abbia inoltrato alla Asl di Bari la richiesta del previsto parere sanitario. Si è in attesa di consegna della struttura con tutti gli atti autorizzativi e pareri previsti dalla legge, da parte del Responsabile unico del procedimento.
  Il centro di raccolta di Modugno è stato completato ma non è stato ancora consegnato all'ente. Ad ogni modo, si fa presente che per l'avvio in esercizio si rende indispensabile acquisire il parere igienico sanitario richiesto in data 26 gennaio 2016. All'esito dell'acquisizione di tutte le prescritte autorizzazioni, il centro potrà essere avviato ad esercizio.
  Ciò posto, ferma restando la competenza degli enti territoriali, il Ministero dell'ambiente chiederà di essere informato sull'evoluzione della vicenda anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali competenti.

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ALLEGATO 3

5-07822 Zaratti: Sulla sospensione dell’iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva «habitat».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione degli onorevoli Zaratti e Pellegrino si rappresenta che proprio ieri si è riunito al Ministero dell'ambiente, il Comitato paritetico per la biodiversità, organismo di governance della Strategia nazionale della biodiversità, al quale partecipano Ministeri interessati e regioni.
  Fra i punti discussi, anche la valutazione della bozza di Piano nazionale sulla gestione e conservazione del lupo. Nel merito, si è raggiunto un accordo circa la necessità di aggiornare un documento risalente al 2002. Si è anche convenuto che la bozza di Piano è stata redatta su solide basi tecnico-scientifiche, con il supporto dei migliori esperti in materia.
  Nel contempo si è condivisa l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti del medesimo Piano, al fine di adottare uno strumento che consenta di proteggere una specie di particolare pregio e garantisca, allo stesso tempo, una convivenza sostenibile con le attività antropiche, tra cui l'allevamento.
  In ogni caso, nell'ambito delle misure volte a migliorare lo stato di conservazione del lupo, saranno oggetto di approfondimento ipotesi di deroghe al divieto di prelievo, secondo quanto previsto dalla direttiva Habitat e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ponendo tuttavia una serie di prescrizioni più stringenti rispetto alla normativa vigente.
  Inoltre, nella bozza, non è prevista alcuna quota di abbattimenti autorizzati a priori, e in nessun punto del Piano si fa riferimento all'abbattimento di cani-lupo e cani randagi né all'interno delle aree protette né al di fuori. È fissata invece con criteri scientifici, una precisa autolimitazione al prelievo.
  Tale documento sarà oggetto di osservazioni scritte da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, per proseguire il suo iter in tempi rapidi. Si prevede inoltre di avviare un confronto sia con le associazioni di tutela degli animali, come richiesto dall'interrogante, sia con i portatori di interesse, quali sono gli allevatori. Solo successivamente, il piano verrà presentato per opportuna condivisione, in sede di Conferenza Stato-regione.
  In relazione a quanto riportato dalla Lega antivivisezione (LAV) e da altre notizie circolate sui mass-media si evidenzia che in larga misura, esse non trovano riscontro nella bozza del piano.

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ALLEGATO 4

5-07823 Segoni: Sulle criticità della situazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite anche presso gli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che la depurazione si inserisce nel processo verticale del Servizio idrico integrato (S.I.I.) attribuendo la competenza in materia di programmazione agli enti di Governo d'ambito. Nello specifico, la regione Puglia ha provveduto alla costituzione di un ambito territoriale ottimale con estensione pari all'intero territorio regionale, all'istituzione dell'Autorità idrica Pugliese quale ente di Governo d'ambito e all'affidamento della gestione, fino al 31 dicembre 2018, del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese.
  Si fa presente, in particolare, che tale Autorità idrica Pugliese, per l'agglomerato di Foggia, ha comunicato, lo stato dell'arte degli interventi per il settore fognario depurativo inseriti nella pianificazione d'ambito: a) intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione di Foggia (per il quale i lavori sono stati ultimati e il collaudo è in corso); b) intervento di estensione della rete fognaria a servizio dell'abitato di Foggia (i cui lavori sono in corso); interventi di potenziamento e risanamento della rete fognaria dell'agglomerato di Foggia (anche in questo caso i lavori sono in corso); interventi di sostituzione dei tronchi vetusti di fognatura in amianto dell'agglomerato di Foggia (per i quali si è in fase di progettazione). Si segnala, inoltre, che l'agglomerato urbano di Foggia è oggetto di una procedura d'infrazione (2014/2059) per la quale, in data 26 marzo 2015, la Commissione europea ha emesso un parere motivato. A riscontro del predetto parere motivato, la regione Puglia, con nota del 29 maggio 2015 prot. n. 3199, ha informato il Dicastero che il 98 per cento del carico generato e collettato e trattato presso l'impianto di depurazione, impianto che è stato oggetto di un recente intervento di potenziamento conclusosi in data 22 aprile 2015. Non vi è, pertanto, la Commissione europea non ha irrogato nessuna sanzione economica che interessa la procedura in argomento.
  Premesso quanto sopra, si assicura che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è impegnato costantemente e con la massima attenzione ad intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione delle problematiche evidenziate. Al riguardo, assume particolare rilievo la procedura attivata in forza dell'articolo 7, del cosiddetto «decreto sblocca Italia», relativa all'esercizio del potere sostitutivo del Governo, attraverso la quale sono stati nominati i commissari ad acta al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. Al riguardo, si precisa che detti commissariamenti si stanno perfezionando. Ad oggi sono stati commissariati complessivi 107 interventi relativi a 64 agglomerati su tutto il territorio nazionale.

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ALLEGATO 5

5-07824 Carrescia: Iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, tenuto conto del quadro normativo vigente, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recita espressamente che: «Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore (...) comunica le informazioni (...) relative all'anno precedente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», mentre, l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, prevede che «È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157».
  Ciò posto, si ritiene di non poter considerare il termine del 30 aprile quale «ordinatorio» e, pertanto, non può che trovare applicazione la prescritta sanzione amministrativa per gli inadempienti accertati. Si fa presente, in ogni caso, che, da informazioni acquisite, la maggioranza delle aziende interessate ha adempiuto nei termini prescritti.
  Conseguentemente, il richiamato sistema sanzionarono potrebbe essere eliminato solo a seguito di specifica modifica normativa.