CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge C. 3119 Governo, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;
   rilevato che:
    il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alle materie «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e «agricoltura», ascritta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
    secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 Cost.); allo stesso modo occorre richiamare la materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.), nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e la materia «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;
    la legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nel caso in cui vengano in rilievo ambiti di intervento inerenti alla «tutela della salute» e all’«alimentazione», nonché alla «ricerca scientifica e tecnologica»;
    rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di deleghe al Governo che investono anche la competenza regionale in materia di «agricoltura», prevedendo il coinvolgimento degli enti territoriali nella sola forma del parere, laddove sarebbe opportuno un coinvolgimento più incisivo, prevedendo l'intesa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

agli articoli 9, 15 e 25, si preveda l'intesa della Conferenza unificata, anziché il mero parere, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi da essi previsti.