CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07527 Sandra Savino: Iniziative in merito al riequilibrio della tassazione sulle scommesse ippiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti nel rilevare che dal 1o gennaio 2016 è in vigore per le scommesse ippiche sportive la tassazione sul margine operativo lordo (MOL), evidenziano che questo nuovo sistema, che ci uniformerà al mercato estero, porterà benefìci su tutte le scommesse, tranne che su quelle ippiche.
  Pertanto, chiedono interventi tesi ad evitare il collasso della filiera ippica.
  Al riguardo, è opportuno rappresentare che in data 10 febbraio 2016, in Commissione XIII della Camera dei deputati, è stato presentato dal Presidente della Commissione un emendamento 9.2, che è stato approvato, al cosiddetto «collegato agricoltura» (A.C. 3119), con il quale viene stabilito, fra l'altro, che nella predisposizione dei decreti legislativi relativi al riassetto, finanziamento e gestione delle attività di gestione e sviluppo della promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto, tra l'altro, a «riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, ivi incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere e la disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sui cavalli, prevedendo una parte dell'aliquota da destinarsi alla filiera ippica, e la previsione del palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica».

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ALLEGATO 2

5-07642 Gebhard: Rispetto della disciplina in materia di bilinguismo relativamente agli ufficiali della Guardia di Finanza in servizio nella Provincia autonoma di Bolzano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante stigmatizza il fatto che quest'anno nel bando di concorso per gli Ufficiali dell'Accademia della Guardia di finanza non è stato riservato alcun posto ai possessori dell'attestato di bilinguismo da arruolare nella regione Trentino-Alto Adige, nonostante permanga una grave carenza di ufficiali bilingui.
  Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza riferisce quanto segue.
  L'articolo 33, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», prevede che, in ambito reclutativo, la riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo sia proporzionale al «fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti d'istituto».
  In merito, il Consiglio di Stato ha rilevato che la riserva di cui trattasi «impone alle amministrazioni militari e di polizia, nell'esercizio della discrezionalità sottesa alle scelte di programmazione dei reclutamenti, di individuare le riserve di posti calcolando il fabbisogno complessivo di personale bilingue, senza imporre una presenza inderogabile di quote riservate per ogni procedura concorsuale» (Decisione n. 5313/2007, con cui l'Alto Consesso ha accolto l'appello proposto dall'amministrazione proprio avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 5006/2007).
  La Guardia di finanza, all'inizio di ogni anno solare, effettua un'apposita attività istruttoria per stabilire, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 574 del 1988, il numero complessivo dei posti da riservare al personale bilingue nei concorsi per il reclutamento di ufficiali.
  Tale numero viene determinato secondo un preciso calcolo proporzionale che tiene conto dei seguenti elementi oggettivi:
   popolazione complessiva della provincia di Bolzano (n. 505.067) e quella appartenente al gruppo etnico di lingua tedesca (n. 350.567);
   forza organica (ruolo ufficiali) dei reparti del Corpo competenti per l'Alto Adige pari a 15 unità.

  Il numero dei posti da riservare nei bandi di concorso per l'accesso ai ruoli ufficiali scaturisce quindi dalla differenza tra il fabbisogno emerso dal suddetto calcolo (pari a 10 unità) e il numero degli ufficiali bilingue già in servizio presso i reparti operanti nella provincia di Bolzano.
  Considerato che il numero degli ufficiali in possesso del patentino di bilinguismo nella suddetta provincia è pari a 11, il fabbisogno è risultato numericamente pari a -1.
  Pertanto, nelle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ufficiali relative all'anno corrente, non sono stati riservati posti ai possessori del patentino di bilinguismo.

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ALLEGATO 3

5-07740 Ribaudo: Problematiche relative alla tassazione degli stipendi arretrati corrisposti per le supplenze brevi e saltuarie dei docenti precari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti rilevano che il Ministero dell'istruzione, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha erogato nel mese di gennaio 2016, gli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie dei docenti precari relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
  La procedura e i criteri di tassazione applicati, a parere degli interroganti, hanno penalizzato alcuni docenti, dal momento che le competenze di cui trattasi sono state assoggettate a tassazione separata, precludendo tra l'altro agli interessati il riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti; in particolare, sia quelle relative alla produzione del reddito, sia quelle spettanti per gli eventuali carichi familiari, nonché quelle concernenti l'applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 66/2014 circa il bonus di 80 euro.
  Viene evidenziato, altresì, che i supplenti temporanei con una retribuzione complessiva annua non superiore ad euro 8.000, sono stati maggiormente penalizzati da tale modalità di tassazione, in quanto con il riconoscimento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente, sarebbero stati totalmente esenti dalla tassazione Irpef.
  È infine rappresentato che seppure la riliquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate dovesse consentire il recupero delle imposte versate, tale eventualità si realizzerebbe in successivi periodi d'imposta rispetto a quello nel quale le somme sono state oggetto di tassazione.
  Ciò considerato, gli onorevoli chiedono quali iniziative si intendano assumere affinché possano essere effettuate le dovute compensazioni d'imposta al fine di addivenire ad una rapida soluzione della problematica segnalata.
  Al riguardo, come riferiscono gli stessi onorevoli interroganti, giova far presente che sull'argomento è stata svolta in Aula Camera, in data 3 febbraio 2016, l'interrogazione a risposta immediata n. 3-01977 dell'onorevole Carocci ed altri, a cui ha riferito il Ministro dell'istruzione.
  In quella sede, il Ministro Giannini ha demandato la definizione della problematica al Ministero dell'economia e delle finanze attesa la sua natura prettamente fiscale.
  In merito a questa problematica, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, i redditi di lavoro dipendente, in generale, sono assoggettati a tassazione nel medesimo periodo d'imposta in cui sono percepiti (cosiddetto principio di cassa). Ai fini dell'applicazione delle detrazioni e del cosiddetto bonus IRPEF di 80 euro riferibili all'anno 2015, occorre tenere conto che in base all'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepite nel periodo di imposta precedente anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento.
  Data la progressività delle aliquote dell'IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivati da una rigida applicazione del criterio di cassa per redditi Pag. 71percepiti in ritardo rispetto alla loro maturazione, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR stabilisce che sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti ovvero per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate riferisce che in più occasioni, ha emanato circolari e risoluzioni per dare indicazioni sui criteri di applicazione della tassazione separata.
  Come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 23 del 1997, le situazioni che assumono rilevanza al fine di delimitare la nozione di «emolumenti arretrati» possono essere di due tipi:
   1) quelle di carattere giuridico che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi;
   2) quelle consistenti in «altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti» che ricorrono ogni qualvolta «oggettive situazioni di fatto» impediscano il pagamento delle somme spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

  L'Agenzia rileva che non essendo a conoscenza delle cause che hanno comportato il pagamento delle retribuzioni nel periodo d'imposta successivo, non è possibile dare indicazioni puntuali sull'applicabilità o meno della tassazione separata nel caso specifico.
  Nella question time in esame, è fornita la sola indicazione del pagamento di somme nel mese di gennaio 2016, riferite rispettivamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, mancando ogni informazione in merito alle cause che hanno determinato lo slittamento nel periodo d'imposta successivo a quello di competenza.
  Deve precisarsi, comunque che qualora l'amministrazione erogante ravvisasse un ritardo «fisiologico» nell'erogazione delle retribuzioni, dovrebbe far concorrere le stesse al reddito complessivo del 2016 da assoggettare a tassazione ordinaria.
  Nell'ipotesi in cui, invece, si ritenesse che il ritardo nell'erogazione fosse dovuto a cause non fisiologiche indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, lo stesso deve assoggettare le somme erogate a tassazione separata, riconoscendo peraltro ai docenti che ne facciano espressa richiesta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del TUIR, le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, nella misura in cui non siano state fruite negli anni ai quali gli arretrati si riferiscono.
  Infine, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno sottolineare che il rimborso dell'eccedenza versata sarà erogato solo se di importo superiore a cento euro in applicazione dell'articolo 37, comma 43, del decreto-legge n. 223 del 2006.
  La citata disposizione stabilisce che per i redditi assoggettati a tassazione separata ivi indicati, tra cui gli arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, «non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.».
  Il limite di cento euro previsto, quindi, si applica anche a favore del contribuente nell'ipotesi in cui dalla liquidazione emerga un debito di imposta maggiore di quello versato.
  Si fa presente, altresì, che la liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata erogati da un sostituto di imposta è effettuata sulla base dei dati risultanti dalle certificazioni trasmesse dal sostituto stesso.
  Tali redditi non devono essere indicati nella dichiarazione annuale UNICO PF o modello 730.

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ALLEGATO 4

5-07741 Pesco: Accesso della società Riscossione Sicilia SpA al sistema informatico della SOGEI e modifica del meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti sollecitano l'Amministrazione finanziaria a consentire a Riscossione Sicilia Spa l'accesso ai servizi previsti dal contratto quadro con la Sogei, alla stregua di Equitalia Spa al fine di migliore l'efficienza del servizio e per assicurare l'unitarietà del sistema informativo degli agenti della riscossione.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nell'ultimo tavolo tecnico tenutosi nel febbraio 2015 sulla questione segnalata dagli onorevoli interroganti, a cui hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento delle finanze, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Agenzia delle entrate e della Regione Siciliana, si è convenuto che non è possibile che la Sogei sia considerata società affidataria in house nei confronti di un'articolazione della regione Sicilia.
  Pertanto, è stato ipotizzato il ricorso all'istituto degli «Accordi tra le pubbliche amministrazioni» di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  In particolare potrebbe prospettarsi un accordo tra Riscossione Sicilia Spa e Equitalia Spa sull'eventuale riuso del sistema informatico delle riscossione dei tributi, e potrebbe altresì essere approfondita la soluzione di affidamento diretto alla Sogei Spa, previsto per regioni di natura tecnica, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), per l'utilizzo in hosting delle relative banche dati.
  In merito, invece, all'attuazione del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 112/1999 come sostituito dall'articolo 10, comma 13-quater, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 – il quale prevedeva che gli agenti della riscossione avevano diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, determinato annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze – si osserva che il recente articolo 9, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, ha integralmente rivisitato la disciplina della remunerazione degli agenti della riscossione, riscrivendo l'articolo 17, del decreto legislativo 13 settembre 1999, n. 112.
  Nella cennata disposizione si prevede, tra l'altro, che, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la misura dei nuovi oneri di funzionamento del servizio a carico dei contribuenti è al 6 per cento (ovvero al 3 per cento in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o all'1 per cento nell'ipotesi di riscossione spontanea).

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ALLEGATO 5

5-07742 Sottanelli: Revisione della disciplina in materia di calcolo del valore del patrimonio mobiliare delle imprese in contabilità semplificata ai fini dell'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, l'onorevole interrogante rileva che, ai fini dell'ISEE, secondo quanto specificato nelle istruzioni alla compilazione, il patrimonio mobiliare è composto, tra le altre voci, dal «valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero (dal) valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata».
  Più in particolare, per le imprese in contabilità semplificata il patrimonio è determinato dalla somma delle rimanenze finali, dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti, «nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali».
  La differente metodologia di calcolo presenta, secondo l'interrogante, alcune problematiche relative alla corretta interpretazione della definizione di «cespiti o beni patrimoniali», la quale, se riferita:
   ad altre poste inerenti ad attività o passività dell'impresa, costituisce un dato di difficile determinazione, in quanto non disponibile per le imprese in contabilità semplificata;
   letteralmente solo ai cespiti o beni patrimoniali, senza, quindi, considerare le passività, non rappresenterebbe correttamente il valore dell'azienda.

  Alla luce di quanto rappresentato in premessa, l'interrogante, chiede se non si ritenga «opportuno modificare la normativa vigente o emanare una norma interpretativa al fine di chiarire le modalità di calcolo del valore mobiliare, in particolare con riferimento alla definizione di altri cespiti o beni patrimoniali», anche «al fine di non penalizzare i piccoli imprenditori in contabilità semplificata rispetto alle imprese in contabilità ordinaria».
  Al riguardo, si fa presente che sono in corso presso i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli approfondimenti tecnici propedeutici alla predisposizione di una soluzione normativa alla problematica esposta dall'onorevole interrogante.

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ALLEGATO 6

5-07743 Paglia: Chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla recente modifica della disciplina del canone RAI introdotta dall'articolo 1, comma 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
  Gli onorevoli interroganti fanno presente, altresì, che la novità legislativa «ha dato luogo, già all'indomani della stia divulgazione, ad un'infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o successiva circolare ministeriale».
  Gli stessi interroganti evidenziano inoltre che: «ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario alle comunicazioni, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un'autodenuncia o di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l'occasione per l'Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all'esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi».
  Ciò premesso, gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se non ritenga di dover intervenire con proprio provvedimento al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta che per disciplinare le modalità di presentazione della predetta dichiarazione il comma 153 delle citata legge 208 del 2015 prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  L'anzidetto provvedimento è in corso di definizione.
  Inoltre, si segnala che per dare attuazione a quanto previsto dalla norma dovrà essere emanato un decreto ministeriale da parte del Ministero dello sviluppo economico con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per chiarire i dubbi sorti in merito alle nuove disposizioni recate dalla legge di stabilità, sono già disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate e della RAI le risposte alle domande più frequenti (FAQ – Frequently Asked Questions).
  Giova precisare, infine, che qualora dopo l'emanazione del citato decreto, persistessero dubbi applicativi potranno essere forniti chiarimenti dall'Agenzia con specifici documenti di prassi.
  Relativamente all'operatività della presunzione di possesso ai fini dell'accertamento di annualità precedenti al 2016, l'Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016.

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ALLEGATO 7

5-07744 Busin: Chiarimenti in merito al calcolo della superficie utile degli immobili ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa relativamente all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria e all'imposta catastale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti lamentano che di recente l'Agenzia delle entrate ha emesso degli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale accertando la decadenza dalle agevolazione fiscali per l'acquisto della prima casa di cui prevista dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico dell'imposta di registro), con riferimento ad immobili aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto del 1969.
  Detti atti sono stati emanati conformemente ad un orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, a parere degli onorevoli, si è consolidato solo di recente a partire dalla sentenza n. 21287 del 2013 con cui si è chiarito il concetto di superficie utile da conteggiare ai fini della qualificazione dell'immobile di lusso.
  Pertanto, gli onorevoli chiedono iniziative urgenti volte a evitare che detta nuova interpretazione della Suprema Corte di Cassazione possa essere applicata con riferimento agli atti di compravendita stipulati in precedenza.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Preliminarmente giova precisare che non ci sono documenti di prassi (circolari o risoluzioni) nei quali l'Amministrazione finanziaria abbia affermato che per «superficie utile», ai sensi del citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, doveva intendersi la «superficie utile senza considerare la superficie dei muri esterni».
  Pertanto, la citata sentenza del 2013 non sembra costituire una svolta interpretativa che smentisca precedenti orientamenti dell'agenzia, ma va vista piuttosto come il tentativo di chiarire in via definitiva come quantificare la «superficie utile» cui l'articolo 5 del citato decreto ministeriale fa riferimento.
  In particolare, con la sentenza 18 settembre 2013, n. 21287, la Corte di Cassazione ha precisato che l'articolo 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (che descrive le caratteristiche delle abitazioni di lusso) esclude dai benefici fiscali prima casa, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina) e tale norma va interpretata nel senso di dovere escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto solo i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestabile. Devono ritenersi, invece, inclusi nel calcolo della superficie utile complessiva i muri perimetrali e quelli divisori.
  Tali principi sono stati ribaditi dalla Cassazione nel 2014, con la sentenza 17 gennaio 2014, n. 861, con la quale era stato, inoltre, precisato che, ai fini della definizione di abitazione di lusso, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, non può farsi riferimento alla nozione di «superficie utile abitabile» prevista, invece dal decreto ministeriale 10 maggio 1977.
  Da ultimo con l'ordinanza n. 24469 del 1o dicembre 2015, la Cassazione ha chiarito Pag. 76che «il decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, va interpretato “nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestatile”); a suffeagio di tale orientamento può altresì sottolinearsi come nella formula “superficie utile complessiva” contenuta nel decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, manchi l'aggettivo “netta” che, invece era presente nel testo (“superficie utile netta complessiva”) della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al decreto ministeriale 4 dicembre 1961)».
  Con riferimento alle considerazioni svolte dagli onorevoli interroganti, secondo cui l'interpretazione resa dalla Corte di Cassazione non dovrebbe trovare applicazione in relazione ad atti stipulati in data antecedente alla emanazione della sentenza, (18 settembre 2013), appare utile rilevare che la Corte di Cassazione, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, assolve, tra l'altro, alla funzione di garantire l'uniforme interpretazione delle norme vigenti. L'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce, infatti, che «la corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge...».
  Peraltro, le pronunce della Corte di Cassazione citate dagli onorevoli interroganti sono state emanate proprio a seguito dell'attività di accertamento svolta dai competenti Uffici di questa agenzia, che disconoscevano la spettanza dei benefici fiscali «prima casa», proprio sulla base del criterio di calcolo della superficie dell'immobile, riconosciuto valido e coerente dalla Corte di Cassazione nelle enunciate sentenze.