CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 febbraio 2016
589.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
  «17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede, ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.».

  2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
  «b-bis) lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.».

  3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
1. 501. Il Relatore.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Prina, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 3.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: l'eventuale risarcimento fino alla fine del periodo con le seguenti: l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.
3. 2. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, pesca e acquacoltura.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 5, comma 2:
    1) lettera
e), sopprimere le parole: pesca e acquacoltura; Pag. 139
    2) lettera f), sopprimere le parole:, pesca e acquacoltura;
   3) lettera g), sopprimere le parole: , del settore della pesca e dell'acquacoltura;
    4) sopprimere le lettere i), l), m), n) e o);
   b) al medesimo articolo 5, alla rubrica, sopprimere le parole: , pesca e acquacoltura;
   c) sopprimere gli articoli 26, 27 e 28;
   d) al titolo del disegno di legge sostituire le parole:, della pesca e dell'acquacoltura con le seguenti:, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
5. 22. Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura, aggiungere le seguenti: selvicoltura e filiera foresta-legno.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   p) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento ed eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
5. 23. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli.

  Al comma 2 sopprimere la lettera h).
5. 24. Zanin.

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. 25. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 140

ART. 6,

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo, per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera
b), sopprimere le parole:, analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   b) al comma 2, sostituire la parola: regolamento con la seguente: decreto;
   c) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
  4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
6. 8. (Nuova formulazione) Carra, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 2. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 in materia di controversie riguardanti i masi chiusi).

  Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:
  «2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto Pag. 141ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.».
8. 08. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di indennità espropriative dormienti).

  1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative dormienti le Ragionerie dello Stato, competenti per territorio, sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo nonché il rilascio di copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni, degli aventi titolo e per la eventuale assistenza per il pagamento delle somme dovute.
  2. Si intendono per indennità espropriative dormienti le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo risalenti a meno di cinque anni, finalizzate al pagamento dell'indennità.
8. 017. (Nuova formulazione) Mongiello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contributo CONOE).

  1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10, del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:
   a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: 8364; 0,102/Kg;
   b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi; 0,0005/Kg;
   d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): 8364; 0,0102/Kg.

  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 Pag. 142del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

  4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.
8. 012. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Iscrizione ai Consorzi ed ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135, quando obbligate, aderiscono ai Consorzi ed ai sistemi di raccolta previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'Associazione ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Consorzi ed i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri Statuti e Regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle Associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.
  2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.
  3. L'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente: «1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui Pag. 143all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».
8. 013. (Nuova formulazione) Mongiello.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde).

  1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere esercitata:
   a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'articolo 20, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
   b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

  2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al precedente comma, lettera b).
8. 014. (Nuova formulazione) Taricco, Carra, Prina, Tentori.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri Enti pubblici).

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo.».
8. 0500. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi.».
8. 0501. Il Relatore.

ART. 9.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d-ter) revisione della normativa istituiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore.
0. 9. 600. 2. Falcone.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in attuazione del principio di cui all'articolo 1 fino a: degli enti, con le seguenti: nel rispetto dei principi e dei criteri del capo I e degli articoli 8,16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e tenuto conto dei relativi decreti legislativi attuativi, il Governo Pag. 144è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti.

  Conseguentemente al comma 2:
   a) sostituire la lettera
a) con la seguente:
   «a) eventuale revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali, la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia»;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata»;
   c) sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.
   d-bis) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;.
9. 600. Il Governo.

Pag. 145

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti:, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, ivi incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere, e la disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse ed introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sui cavalli, prevedendo una parte dell'aliquota da destinarsi alla filiera ippica, e la previsione del palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;
   b) prevedere le modalità di istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse di cui alle lettere c) e d), consentendo l'iscrizione alla Lega ippica agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
   b-bis) prevedere, primi cinque anni dalla costituzione della Lega, una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione della medesima Lega, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;
   c) prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate alla Lega;
   d) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera c), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.
9. 2. (Nuova formulazione) Sani, Faenzi, Lattuca.

Pag. 146

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) accessibilità ai dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*9.25. (Nuova formulazione) Cova.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) accessibilità ai dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*9.11. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 3 sopprimere la lettera f).
**9. 23. Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
**9. 24. Fiorio, Romanini, Carra, Tentori.

  Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei Libri genealogici può essere integrato da fonti di autofinanziamento delle associazioni di allevatori, attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico.
9. 15. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 3, lettera g) sostituire le parole: associazioni di allevatori con le seguenti: organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia.
*9. 8. Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: associazioni di allevatori con le seguenti: organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia.
*9. 19. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA».
9. 1. Cenni.

ART. 10.

  Al comma 2, dopo le parole: sulle modalità, inserire le seguenti: e condizioni.
10. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 147

  Al comma 3, dopo le parole: La Banca è accessibile, inserire le seguenti: a titolo gratuito.
10. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni e province con minoranze linguistiche riconosciute la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.
10. 5. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti ed abbandonati all'entrata in vigore della presente legge.
10. 6. Guidesi, Fedriga.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 500. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

  1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole «entro due mesi», premettere le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,».
*11. 02. Cenni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

  1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole «entro due mesi», premettere le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,».
*11. 08. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

  1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole «entro due mesi», premettere le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,».
*11. 03. Zaccagnini.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata ed adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle Organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo Pag. 148aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario.
  3. L'accesso alle banche dati di cui al comma 2 da parte delle predette organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente alla informazioni utili allo svolgimento delle funzioni ad esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per l'accesso alle predette banche dati ai sensi dei commi 2 e 3.
13. 1. (Nuova formulazione) Falcone.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso comma 132, sostituire le parole: L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa con le seguenti: L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ISA Spa con la seguente: ISMEA.
14. 10. Capozzolo, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: competenze costituzionali delle regioni, inserire le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
15. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire le parole: svolgendo le procedure, con le seguenti: attivando gli istituiti.
15. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.
15. 2. (Nuova formulazione) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data Pag. 149della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
15. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 16.

  Sopprimere il comma 1.
16. 2. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli.

ART. 17.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fabbricati in Italia.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: e rispettare i requisiti di cui al medesimo articolo 18 con le seguenti: del medesimo articolo e rispettare i requisiti di cui all'articolo 19.
17. 1. Capozzolo, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 25.

Art. 25-bis.
(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso).

  1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso, posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale.
  2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici e non replicabili, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.
25. 02. (Nuova formulazione) Falcone.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6 è inserito il seguente:
  «Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».
25. 0401. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz (Nuova numerazione dell'articolo aggiuntivo 8. 02).

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici).

  1. Non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale agli apicoltori di presidi sanitari, per i Pag. 150quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.
  2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
  3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.
25. 0500. Il Relatore.

  Dopo il capo III inserire il seguente:

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 25-bis.

  All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi.».
25. 0501. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Filiera del luppolo).

  1.Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, dando priorità al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
25. 0400. (Nuova formulazione dell'1.09) Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fungo cardoncello e prodotti derivati).

  1. Con la dizione «Fungo Cardocello» o «Cardoncello» si intende il fungo (spontaneo Pag. 151o coltivato) in qualunque modo trasformato e commercializzato della sola specie Pleurotus Eryngii.
25. 0502. Il Relatore.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» aggiungere le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e), comma 8, articolo 10 della Legge 157 del 1992,»;
   b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e), comma 8, articolo 10 della Legge 157 del 1992, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, di cui al comma 1».
25. 0402. Sani (Nuova numerazione dell'emendamento 1. 93).

ART. 29.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 7, comma 1, lettera g), dopo le parole: agli stabilimenti di pesca aggiungere le seguenti: e acquacoltura.
29. 7. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 10, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare, manomesso, alterato, modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine protette soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso articolo 10:
    1) al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
   z-bis) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco;
    2) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.;
   b) al capoverso articolo 11:
    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera z-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
    2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a Pag. 152dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
   a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
   b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
   c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
   d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
   c) al comma 1, lettera b), capoverso 14, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e z-bis), 2, lettere a) e b) e 4.;

   d) all'allegato I:
    1) sostituire il punto 5 con il seguente:

N. 5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e comma 4 del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1 e articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
Punti
assegnati
5

    2) dopo il punto 14, aggiungere il seguente:

N. 15 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 1 lettera z bis) del presente decreto, in combinato disposto con articolo 90, paragrafo 1, lettera c) e articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.
Punti
assegnati
3*

* si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

29. 6. (Nuova formulazione) Venittelli, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin.

Pag. 153

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 11, al comma 1 dopo le parole: le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere aggiungere la seguente: a),.
29. 14. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 11, sostituire il comma 10 con i seguenti:
  «10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
   a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro;
   b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 12.000 euro;
   c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 e 50.000 euro.

  10-bis. Gli importi di cui al comma 10 sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  10-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli esercizi commerciale che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.».
29. 13. (Nuova formulazione) Venittelli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale nelle acque interne dello Stato italiano, è considerato esercizio della pesca illegale nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale nelle acque interne ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  2. È vietato nelle acque interne:
   a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;
   b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
   c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
   d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
   e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Pag. 154

  3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.
  3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2000 a 12000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 3, e, ove i trasgressori ne siano in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni;
   b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

  5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  6. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  7. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'Ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
  8. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*29. 08. (Nuova formulazione) Guidesi, Fedriga.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale nelle acque interne dello Stato italiano, è considerato esercizio della pesca illegale nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale nelle acque interne ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con Pag. 155modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  2. È vietato nelle acque interne:
   a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;
   b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
   c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
   d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
   e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.
  3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2000 a 12000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 3, e, ove i trasgressori ne siano in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni;
   b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

  5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  6. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  7. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'Ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
  8. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.Pag. 156
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*29. 022. (Nuova formulazione) Venittelli, Carra, Crivellari, Bratti, Romanini, Pagani, Paola Boldrini, Baruffi, Incerti, Marchi, Gandolfi, Ghizzoni, Iori.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30. 8. Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti).

  1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature, provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi.».
30. 018. Tentori, Carra, Terrosi.