CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2016
586.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07657 Giancarlo Giordano: Sulla disciplina delle scommesse sportive, estesa al settore dilettantistico.

TESTO DEPOSITATO DALLA SOTTOSEGRETARIA DI STATO SESA AMICI

  Con riferimento all'interrogazione in oggetto (allegato I), l'Ufficio Sport trasmette elementi di competenza presenti in archivio in quanto richiesti per altro atto di sindacato ispettivo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano che ha trasmesso copia della relazione fornita dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito riassunta.
  1. In ordine alle questioni riguardanti il gioco delle scommesse nel settore calcio, la Federazione rappresenta di essere, da tempo, dotata di un sistema sanzionatorio rigoroso; allo scopo illustra le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare l'articolo 6 del citato Codice reca il divieto ai soggetti dell'ordinamento federale (dirigenti, soci e tesserati) di effettuare, accettare o agevolare scommesse che abbiano ad oggetto i risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, dell'UEFA e della FIGC. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di efficaci sanzioni disciplinari. L'articolo 7 definisce l'illecito sportivo, quale compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, e prevede l'obbligo di denuncia da parte di tutti i tesserati che ne vengano a conoscenza.
  2. Per quanto riguarda le sanzioni, il Codice di Giustizia Sportiva prevede per il divieto di scommesse una sanzione minima non inferiore ai due anni, e per gli illeciti sportivi una sanzione minima non è inferiore ai tre anni. Con riferimento all'introduzione del sistema delle scommesse sportive anche nel calcio dilettantistico, la Federazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha sempre contrastato tale iniziativa, la cui competenza regolamentare è rimessa per legge all'Autorità Statale. Relativamente ai procedimenti disciplinari degli anni passati, è fatto notorio che le sanzioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva Federale sono state estremamente afflittive, comportando per molti soggetti l'esclusione dall'ordinamento sportivo.
  3. L'attività di prevenzione deve essere svolta dalle Istituzioni Statali (Magistratura e forze di Polizia), dai Soggetti gestori delle scommesse e dalle Istituzioni Sportive. La Federazione da tempo aderisce alla Unità Informativa sulle Scommesse Sportive (UISS), organismo operante presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento PS finalizzato al contrasto del fenomeno della corruzione e delle scommesse illecite nelle competizioni sportive. La Federazione, inoltre, evidenzia che le società calcistiche hanno assolto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 8-6-2001 n.231 recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29-9-2000 n.300» (in particolare l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non è responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato se le persone anzidette hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi). Si segnala inoltre che con specifico riferimento al fenomeno delle partite truccate «match fixing» il Governo è impegnato nella firma e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa e al riguardo è Pag. 87in corso anche un'attività di studio commissionata dalla Commissione Europea presso l'Ufficio Sport della P.C.M.
  Sugli ultimi eventi, oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Catanzaro, gli Organi inquirenti della Federazione sono da giorni impegnati per avviare i procedimenti disciplinari, in sintonia con la Magistratura ordinaria.

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ALLEGATO 2

5-07658 Vezzali: Sulle garanzie per gli atleti studenti.

TESTO DEPOSITATO DALLA SOTTOSEGRETARIA DI STATO SESA AMICI

  Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente iniziative da assumere al fine di tutelare i percorsi scolastici e garantire il diritto allo studio non solo degli atleti inseriti in apposite strutture (quali i licei sportivi) ma anche di coloro i quali, segnalati dalle singole federazioni sportive nazionali, si trovano dinanzi al bivio di scelta tra la carriera agonistica ad alto livello e i percorsi di accrescimento culturale, si forniscono i seguenti elementi d'informazione.
  1. La legge 13 luglio 2015, n. 107 di «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», meglio nota come legge sulla «buona scuola», all'articolo 1, comma 1 lett. g), prevede che le istituzioni scolastiche perseguano, tra gli altri, l'obiettivo del potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
  2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge sulla “Buona Scuola” (articolo 1, comma 7) in materia di diritto allo studio degli studenti-atleti, fra le altre attività il 1 febbraio u.s. è stato presentato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un programma sperimentale rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di IIo grado che praticano attività sportiva di alto livello. Il Programma, è realizzato dal MIUR in collaborazione con il Coni, il Cip e con la Lega Serie A.
  Nel concreto il progetto, che vedrà coinvolti inizialmente 1342 studenti-atleti appartenenti alle categorie «allievi» e «primavera» della Lega Serie A, prevede la possibilità di seguire le lezioni tramite una piattaforma web consentendo così di conciliare l'attività scolastica con gli impegni sportivi. Gli studenti attraverso la piattaforma informatica, potranno dialogare e interagire con i docenti o con i compagni e avranno a disposizione tutti i materiali didattici. Ciascuno studente sarà affiancato da due tutor, uno scolastico e uno sportivo, e le attività di e-learning potranno essere equiparate ai fini della valutazione a quelle svolte in presenza, per una quota massima del 25% del monte orario annuale. Le verifiche, sia orali che scritte, valide anche ai fini della ammissione alla classe successiva, non potranno essere effettuate tramite la piattaforma digitale.
  All'esito dei progetti sperimentali in corso, saranno valutati gli elementi volti ad integrare il quadro legislativo in materia, così come auspicato dall'interrogante.

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ALLEGATO 3

5-07659 Coscia: Sul Fondo sport e periferie gestito dal CONI.

TESTO DEPOSITATO DALLA SOTTOSEGRETARIA DI STATO SESA AMICI

  Con riferimento alla interrogazione presentata dalla On.le Coscia ed altri si espone quanto segue.
  L'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185 così come convertito nella legge 22 gennaio 2016 n. 9 reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane.
  La norma prevede che, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali ed incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo «Sport e periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI.
  A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del decreto-legge il CONI deve presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ogni anno.
  Al riguardo si precisa che il CONI è tenuto inoltre a presentare annualmente all'autorità vigilante una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati. Attraverso la legge di conversione è stato stabilito che l'autorità vigilante invia alle camere la relazione de qua.
  Il CONI ha presentato, entro i termini, il primo piano di interventi urgenti e tale piano è attualmente presso gli uffici competenti allo scopo di perfezionare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione così come previsto dalla norma.
  Nel dettaglio sono previsti i seguenti interventi:
   rigenerazione impianto di atletica leggera stadio Giannatasio (Stella Polare) sito nel Comune di Roma (Ostia);
   realizzazione palazzetto dello sport polivalente sito nel Comune di Roma (Corviale);
   realizzazione di un nuovo centro sportivo polivalente nell'ambito di un complesso appartenente alla caserma Boscariello sito nel Comune di Napoli (Scampia);
   rigenerazione e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale palazzo dello sport sito nel Comune di Palermo (quartiere Zen);
   rigenerazione tramite completamento e adeguamento degli interventi in atto su stadio Barletta: rifacimento pista, ristrutturazione servizi sito nel Comune di Barletta (pista Pietro Mennea);
   rigenerazione piscine e manutenzione straordinaria impianti basket e volley presso lo stadio comunale sito nel Comune di Reggio Calabria (Polo sportivo piazza della Pace);Pag. 90
   rigenerazione piscina coperta 25 metri. Realizzazione copertura piscina 50 metri bonifica amianto e rifacimento impermeabilizzazione vasca. Site nel Comune di Milano (Lorenteggio-piscina Cardellino);
   realizzazione di parchi per l'avviamento allo sport; realizzazione di campi gioco modulabili-polifunazionali, rigenerazione completamento ed estensione della rete delle piste ciclabili siti nel Comune di Roma (interventi nelle periferie);
   contributo alle spese sostenute dal Comitato promotore della candidatura di Roma 2024.

  Ad oggi non sono ancora trascorsi i termini per la presentazione del piano pluriennale, si segnala al riguardo per completezza di informazione che il CONI, in data 3 febbraio, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale le modalità di presentazione delle proposte di intervento sugli impianti.

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ALLEGATO 4

5-07660 Borghesi: Sulle misure di protezione nell'hockey su pista.

TESTO DEPOSITATO DALLA SOTTOSEGRETARIA DI STATO SESA AMICI

  Con riferimento alla interrogazione presentata dalla On.le Borghesi ed altri, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio – FIHP, si espone quanto segue.
  1. La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio – FIHP – fondata nell'anno 1922 è associazione riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto 242/99 e successive modifiche ed integrazioni. La FIHP in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale organo rappresentativo della Comunità Sportiva Nazionale persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e le deliberazioni ed indirizzi del Comité International Olympique (CIO), del CONI e della Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) e della Confédération Européenne de Roller Skating (CERS), alle quali è affiliata.
  2. Con la modifica normativa introdotta recentemente (articolo 74 Regolamento gare e Campionati Hockey su Pista nonché articolo 4.2.5 delle Norme per l'attività giovanile 2015-2016) ed oggetto dell'interrogazione cui si risponde, la Federazione ha semplicemente e doverosamente corretto una precedente situazione di contrasto con la normativa tecnica della Federazione Internazionale di appartenenza, cui è obbligata ad attenersi per evidente obbligo statutario previsto all'articolo 1, comma 2 dello Statuto.
  3. Com’è noto, in qualunque disciplina sportiva, le norme tecniche della stessa non sono appannaggio delle Federazione Nazionale, ma discendono direttamente da quelle che – a livello internazionale – vengono definite dalla competente Federazione, e ciò al fine di garantire uniformità della disciplina che è alla base dello Sport e dello spirito Olimpico. La Federazione Italiana Gioco Calcio non potrebbe decidere di giocare, ad esempio, con un pallone di qualità peso e dimensioni diverse da quelle stabilite a livello internazionale, perché, altrimenti, la disciplina sportiva praticata non sarebbe riconosciuta come «calcio».
  4. Nel caso di cui si tratta, il Regolamento tecnico della Federazione Internazionale disciplina la materia agli articoli 17 e 19 che, per quanto qui interessa, recitano testualmente:

Art. 17.
(Equipaggiamento di base dei Giocatori).

    1. Nel gioco dell'hockey su pista, ogni giocatore deve indossare i seguenti indumenti:
   1.1 Maglietta, pantaloncini e calzini, rispettando le regole definite nel punto 4 di questo Articolo.
   1.2 2 (due) scarponcini con i pattini, rispettando le regole previste nel punto 5 di questo Articolo.
   1.3 Una stecca (o «stick»), rispettando le regole definite nel punto 6 di questo Articolo.

  2. Nel caso specifico dei portieri è anche obbligatorio l'utilizzo di attrezzatura specifica per la protezione in conformità Pag. 92con quanto specificato nell'Articolo 18 di questo regolamento.
  3. Facoltativamente, i giocatori, compresi i portieri, possono indossare diverse protezioni in conformità con quanto disposto nell'Articolo 19 di questo regolamento.

Art. 19.
(Equipaggiamento Facoltativo di protezione dei Giocatori).

  1. Tutti i giocatori, inclusi i portieri, possono utilizzare equipaggiamenti di protezione non metallici, collocati direttamente sopra il corpo e completamente stretti ad esso con l'obiettivo di preservare l'integrità fisica, purché il suo utilizzo non implichi qualsiasi tipo di vantaggio per coloro che li indossano.
  2. È espressamente autorizzato l'utilizzo del seguente equipaggiamento di protezione fisica dei giocatori:
   2.1 Guanti foderati, con spessore massimo di 2,5 cm (due centimetri e mezzo) con le dita completamente separate, la cui lunghezza non oltrepassi i 10 (dieci) centimetri dalla linea del polso all'avambraccio.
   2.2 Ginocchiere foderate, dello spessore massimo di 2,5 cm (due centimetri e mezzo) per la protezione esclusiva delle ginocchia.
   2.3 Cavigliere di protezione, dello spessore massimo di 5 (cinque) centimetri e che devono collocate sopra i calzini ed accomodate intorno alle gambe.
   2.4 Conchiglia in tessuto e conchiglia in materiale plastico resistente, per la protezione degli organi genitali.
   2.5 Gomitiere foderate di materiale non rigido o che non possa provocare danni agli altri giocatori.
   2.6 Casco leggero per la protezione della testa.

  5. La modifica di una normativa tecnica – si ripete, nel senso della migliore aderenza a quella internazionale – è stata elaborata sulla base di valutazioni e rilevazioni di ordine tecnico e comparatistico rispetto a quanto accade negli ordinamenti federali di pari importanza di quello Italiano. L'Italia, infatti, nella disciplina dell'Hockey pista, è una delle nazioni più titolate al mondo e ha registrato, a livello giovanile, sotto il profilo in esame, un ritardo nella crescita e maturazione della visione tecnico tattica del gioco, rispetto ai pari età delle altre nazioni guida, le cui ragione si possono almeno in parte attribuire alla difficoltà di visuale che le visiere (o simili) determinano inequivocabilmente.
  6. Occorre sotto tale profilo mettere in evidenza che non si deve pensare all'Hockey pista a rotelle come qualcosa di simile all'Hockey ghiaccio veicolato dai film d'oltreoceano. Nello sport in esame il contatto fisico non è previsto e ciò spiega perché, diversamente dalla disciplina sul ghiaccio, la visiera di protezione non è prevista nemmeno per gli atleti adulti.
  7. Fatta questa doverosa premessa va chiarito, altresì, che i tesserati della Federazione, all'atto dell'adesione (con la sottoscrizione del tesseramento) accettano sia le regole della Federazione Nazionale che quelle delle Federazioni internazionali di riferimento, e non è loro consentito, pertanto, sindacare queste regole, se non nelle sedi opportune. Va altresì chiarito che la modifica normativa consente tutt'ora l'utilizzo dei caschi leggeri, venendo meno solo la possibilità di aggiungere al casco la visiera: identica è la situazione negli altri principali paesi che praticano la disciplina.
  8. Non risulta, infine, almeno dai primi dati ed informazioni che è dato raccogliere dopo l'applicazione della modifica che i sinistri siano aumentati in modo significativo per numero e/o per gravità né tantomeno che si siano riscontrate diminuzioni nel numero dei tesserati per la corrente stagione agonistica.

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ALLEGATO 5

5-07661 Vacca: Sulle competenze relative alla lotta al doping.

TESTO DEPOSITATO DALLA SOTTOSEGRETARIA DI STATO SESA AMICI

  L'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 di «disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», ha istituito, presso il Ministero della salute, la «Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive».
  Il d.P.R. 28 marzo 2013 n. 44 recante «riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», ha trasferito alla «Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» del Comitato tecnico sanitario, le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui alla legge 376/2000.
  Con successivo decreto del Ministero della salute 8 agosto 2013 è stata definita la ripartizione dei componenti della Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping, composta da 11 membri così suddivisi:
   4. 3 membri designati dal Ministero della salute;
   5. 3 membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
   6. 2 membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
   7. 1 membro designato dal CONI;
   8. 1 ufficiale del Comando Carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante;
   9. 1 membro designato dall'Istituto superiore di sanità.

  Fino all'insediamento del nuova Sezione, avvenuto a seguito del DM del 20 maggio 2015, la «Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» ha continuato ad operare.

Le specifiche attribuzioni della Sezione Nazionale Antidoping.

  L'attuale assetto normativo nazionale affida alla «Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive», le seguenti attività:
   predispone e sottopone a revisione periodica la lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping;
   determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping individuando le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato;
   effettua, tramite i laboratori di cui al successivo articolo 4 della legge 376, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara;Pag. 94
   predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
   individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
   mantiene i rapporti con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
   promuove campagne informative e formative per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione e lotta al doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado – in collaborazione con le amm.ni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport – al fine di promuovere nei giovani una cultura antidoping;

  provvede a predisporre annualmente una Relazione al Parlamento sull'attività svolta.

Le specifiche attribuzioni del CONI.

  In Italia l'attività di contrasto al fenomeno del doping è esercitata anche dal CONI. In virtù del decreto legislativo dell'8 gennaio 2004 n. 15 recante «modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242», il CONI cura nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui alla L. 376/2000, l'adozione di misure volte a reprimere l'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.
  Il CONI, inoltre, annovera tra i propri compiti statutari l'adozione di misure di prevenzione e di repressione dell'uso di sostanze dopanti. L'articolo 2 dello Statuto adottato dal Consiglio Nazionale in data 11 giugno 2014 dispone che il CONI detta, tra gli altri, principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

L'Atto di intesa del 2007.

  Il 16 ottobre 2007 il Ministro della Salute, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e il Presidente del CONI sottoscrissero l'Atto d'Intesa tuttora vigente, avente ad oggetto «la necessità di coordinare gli interventi in materia di lotta al doping, da parte del Coni e della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, nell'ambito delle rispettive competenze» (allegato II).
  In base a tale documento, le Parti concordarono di «considerare le attività sportive non agonistiche e le attività sportive agonistiche non aventi rilievo nazionale oggetto prevalente dell'attività antidoping della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e di considerare le attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale (delegate dagli organismi sportivi internazionali) oggetto prevalente dell'attività antidoping del CONI».
  Questa ripartizione è stata poi confermata dal decreto del Ministero della salute del 14 febbraio 2012, attuativo della legge 376 del 2000, che definisce l'ambito di competenza in materia di controlli antidoping fra la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ed il CONI stesso.

La Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 per l'anno 2014.

  Nella «Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 per l'anno 2014», redatta ai sensi della legge 376/2000, la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping Pag. 95ha rilevato criticità in ordine all'attuale assetto di riparto delle competente in materia di controlli antidoping.
  Nella relazione si legge: «... La Commissione ritiene pertanto necessario, come già precedentemente auspicato, favorire ed implementare il coordinamento delle attività antidoping della stessa Commissione e della CONI-NADO, attesi gli ottimi risultati cui certamente si potrebbe pervenire, non solo in campo operativo, ma anche e soprattutto nei settori della formazione, informazione e ricerca, al fine di migliorare la lotta al doping e di razionalizzare le risorse disponibili. D'altronde l'esigenza di addivenire a forme di collaborazione e di coordinamento nel delicato settore dell'antidoping non rappresenta una novità, poiché già enunciati nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, che ha sancito la collaborazione tra il Ministero della sanità e il CONI, e dal decreto ministeriale 20 aprile 2006, con cui si è favorito il coordinamento tra la Commissione e l'Organizzazione antidoping internazionale in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Ai fini di tale coordinamento la Commissione continua a ritenere opportuno un adeguamento dell’«Atto di Intesa» datato 4 settembre 2007, sottoscritto dal Ministro della Salute, dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e dal Presidente del CONI. Ciò sia al fine di recepire pienamente le ultime indicazioni fornite dalla WADA in merito alle strategie di contrasto al doping, sia al fine di razionalizzare le risorse attualmente disponibili, rendendo più efficiente ed efficace la spesa pubblica nella lotta al doping e a favore della tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva. La Commissione ritiene necessario, in coerenza peraltro con orientamenti espressi in sede europea, intensificare le iniziative in un settore che è senz'altro nevralgico per affrontare precocemente il fenomeno: il controllo delle categorie giovanili anche amatoriali nel contesto delle attività svolte nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. Monitorare correttamente ed efficacemente l'esteso settore dell'attività sportiva agonistica delle categorie giovanili, risulta essenziale in quanto è proprio in questo settore che si annidano gli elementi stimolanti per maturare scelte e comportamenti contrastanti con le normative antidoping, avendo come motivazione di maggior peso la prospettiva di pervenire al livello di élite. Come ben attesta una consolidata serie di indicatori, è proprio nell'ambito dell'attività giovanile che gli atleti attivano tali scelte e comportamenti ed è pertanto in tale contesto (oltre a quello dell'attività amatoriale) che è necessario sviluppare un più efficace modello di contrasto al doping.
  Tale obiettivo potrà trovare una piena realizzazione soltanto attraverso una reale integrazione tra l'attività del CONI e quella della Commissione, promuovendo le necessarie azioni concordate e correlate che sono irrinunciabili per un credibile ed efficace programma di attività antidoping esteso all'intero panorama nazionale.
  La Commissione ha negli anni orientato sempre più la propria azione verso settori non raggiunti dall'attività del CONI-NADO e ha affinato la propria capacità di operare su vari fronti, anche in coordinamento con gli organismi inquirenti. Ma molto di più e meglio è possibile fare in un contesto di reale collaborazione con il mondo delle Federazioni Nazionali Sportive.
  Tale collaborazione potrà concretamente svilupparsi con una opportuna ridefinizione di obiettivi e strumenti operativi per mezzo della revisione del citato Atto di intesa del 2007».