CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM(2015)337 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM(2015)337;
   considerato che:
    la riforma del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) costituisce uno strumento decisivo per un efficace contrasto ai cambiamenti climatici;
    l'EU ETS, come risultante dai successivi adeguamenti apportati, rappresenta un unicum nel panorama mondiale, per il numero degli Stati e dei settori produttivi coinvolti, tanto da costituire un modello esemplare a livello internazionale;
    peraltro, il sistema, nella sua applicazione concreta, ha evidenziato rilevantissime criticità, in particolare in relazione allo squilibrio tra l'offerta di quote e la relativa domanda che ha portato alla impossibilità di determinare un prezzo del carbonio e quindi ad un sostanziale fallimento nel funzionamento del sistema EU ETS; a tali criticità la proposta di direttiva in esame intende porre rimedio;
    per il conseguimento degli obiettivi previsti in termini di riduzione delle emissioni, la proposta di direttiva prevede di aumentare il fattore di riduzione annuale del tetto massimo delle quote consentite dall'1,74 per cento al 2,2 per cento, a partire dal 2021;
     contestualmente, viene fissato nella misura del 57 per cento del totale l'ammontare delle emissioni destinate ad essere messe all'asta; tale misura, di fatto, corrisponde alla situazione attuale;
    la restante parte sarà comunque assegnata gratuitamente anche dopo il 2020 per evitare il rischio di carbon leakage, ossia il rischio di delocalizzazione dovuto al differenziale dei costi del carbonio rispetto ai paesi con politiche ambientali meno rigorose;
    nelle intenzioni della Commissione europea, i parametri di riferimento (benchmark) per la determinazione dell'assegnazione gratuita saranno periodicamente aggiornati al fine di evitare profitti eccezionali imprevisti (windfall profits) e di tenere conto dei progressi tecnologici realizzati nel frattempo nei settori interessati;
    una riserva del 2 per cento di quote EU ETS confluirebbe in un Fondo a sostegno degli Stati membri che nel 2013 avevano un PIL pro capite inferiore al 60 per cento della media UE, per aiutarli a far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di conformarsi ai limiti alle emissioni;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito Pag. 31del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

  esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
   a) tenuto conto, per un verso, del carattere strategico che il sistema EU ETS già riveste e ancor più nel prossimo futuro può assumere ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e, per altro verso, del suo impatto sul sistema produttivo anche in termini di orientamento positivo verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio, occorre operare affinché le modifiche da apportare al regime vigente corrispondano pienamente al duplice obiettivo di assicurare la piena efficacia del sistema stesso sia nel senso di attribuire un prezzo adeguato al carbonio sia nel senso di indirizzare in modo efficace gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati;
   b) a tal riguardo, occorre valutare se la definizione in misura fissa delle emissioni, cui si accompagna la previsione del fattore di riduzione annuo del 2,2 per cento, a partire dal 2021, non risulti eccessivamente rigida e se non sia il caso di valutare l'introduzione di elementi di flessibilità per garantire l'adeguatezza del sistema EU ETS rispetto al raggiungimento dell'obiettivo definito nell'articolo 2 dell'accordo di Parigi di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale e di puntare a un aumento contenuto entro 1,5 gradi;
   c) per quanto riguarda l'aggiornamento periodico dei parametri di riferimento (benchmark) per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria, volto ad evitare profitti eccezionali e a tenere conto dei progressi tecnologici, occorre valutare se non siano preferibili, anziché una percentuale standard e un fattore di correzione unico, regimi parzialmente differenziati che tengano conto di fattori quali l'obsolescenza dei macchinari e il diverso potenziale tecnologico dei vari settori;
   d) occorre garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di delocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza;
   e) tenuto conto che la direttiva introduce una correzione opportuna, con la previsione che gli Stati membri adottino misure finanziarie a favore dei settori a rischio di rilocalizzazione – a causa dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica – occorre che vengano redatte linee guida per determinare, presso gli Stati membri, criteri uniformi delle misure di sostegno, evitando così possibili distorsioni nella concorrenza fra singole imprese;
   f) con riferimento alla validità delle quote, occorre intervenire al fine di evitare che le norme di cui all'articolo 13 della direttiva, come modificate dall'articolo 1 della proposta in esame, possano essere interpretate nel senso di consentire un borrowing illimitato dei permessi di emissione, che potrebbe costituire un incentivo a ritardare le azioni di mitigazione delle emissioni, inficiando il raggiungimento degli obiettivi futuri;
   g) considerato che il paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva amplia il campo dei settori che possono beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote, introducendo il sostegno per i settori esposti al rischio delle emissioni di carbonio, per le attività a favore del clima nei Paesi terzi vulnerabili e per la creazione di competenze e ricollocamento della forza lavoro in una economia in via di decarbonizzazione, occorre valutare la praticabilità di elevare la quota destinata al complesso delle nuove misure, oggi fissata almeno al 50 per cento dei proventi Pag. 32derivanti dalle aste, nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea e internazionale;
   h) occorre, infine, valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti, anche attraverso la possibilità di introdurre meccanismi a sostegno dei prezzi dei titoli CO2 e, al contempo, togliere facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti nei diversi Paesi appartenenti all'Unione europea.

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ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM(2015)337 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM(2015)337;
   considerato che:
    la riforma del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) costituisce uno strumento decisivo per un efficace contrasto ai cambiamenti climatici;
    l'EU ETS, come risultante dai successivi adeguamenti apportati, rappresenta un unicum nel panorama mondiale, per il numero degli Stati e dei settori produttivi coinvolti, tanto da costituire un modello esemplare a livello internazionale;
    peraltro, il sistema, nella sua applicazione concreta, ha evidenziato rilevantissime criticità, in particolare in relazione allo squilibrio tra l'offerta di quote e la relativa domanda che ha portato alla impossibilità di determinare un prezzo del carbonio e quindi ad un sostanziale fallimento nel funzionamento del sistema EU ETS; a tali criticità la proposta di direttiva in esame intende porre rimedio;
    per il conseguimento degli obiettivi previsti in termini di riduzione delle emissioni, la proposta di direttiva prevede di aumentare il fattore di riduzione annuale del tetto massimo delle quote consentite dall'1,74 per cento al 2,2 per cento, a partire dal 2021;
    contestualmente, viene fissato nella misura del 57 per cento del totale l'ammontare delle emissioni destinate ad essere messe all'asta; tale misura, di fatto, corrisponde alla situazione attuale;
    la restante parte sarà comunque assegnata gratuitamente anche dopo il 2020 per evitare il rischio di carbon leakage, ossia il rischio di delocalizzazione dovuto al differenziale dei costi del carbonio rispetto ai paesi con politiche ambientali meno rigorose;
    nelle intenzioni della Commissione europea, i parametri di riferimento (benchmark) per la determinazione dell'assegnazione gratuita saranno periodicamente aggiornati al fine di evitare profitti eccezionali imprevisti (windfall profits) e di tenere conto dei progressi tecnologici realizzati nel frattempo nei settori interessati;
    una riserva del 2 per cento di quote EU ETS confluirebbe in un Fondo a sostegno degli Stati membri che nel 2013 avevano un PIL pro capite inferiore al 60 per cento della media UE, per aiutarli a far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di conformarsi ai limiti alle emissioni;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito Pag. 34del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

  esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
   a) tenuto conto, per un verso, del carattere strategico che il sistema EU ETS già riveste e ancor più nel prossimo futuro può assumere ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e, per altro verso, del suo impatto sul sistema produttivo anche in termini di orientamento positivo verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio, occorre operare affinché le modifiche da apportare al regime vigente corrispondano pienamente al duplice obiettivo di assicurare la piena efficacia del sistema stesso sia nel senso di attribuire un prezzo adeguato al carbonio sia nel senso di indirizzare in modo efficace gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati;
   b) per quanto riguarda l'aggiornamento periodico dei parametri di riferimento (benchmark) per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria, volto ad evitare profitti eccezionali e a tenere conto dei progressi tecnologici, occorre valutare se non siano preferibili, anziché una percentuale standard e un fattore di correzione unico, regimi parzialmente differenziati che tengano conto di fattori quali l'obsolescenza dei macchinari e il diverso potenziale tecnologico dei vari settori;
   c) occorre garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di delocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza;
   d) sarebbe opportuno un approccio armonizzato a livello europeo per le misure finanziarie a favore dei settori a rischio di rilocalizzazione a causa dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, evitando così possibili distorsioni nella concorrenza fra singole imprese;
   e) con riferimento alla validità delle quote, occorre intervenire al fine di evitare che le norme di cui all'articolo 13 della direttiva, come modificate dall'articolo 1 della proposta in esame, possano essere interpretate nel senso di consentire un borrowing illimitato dei permessi di emissione, che potrebbe costituire un incentivo a ritardare le azioni di mitigazione delle emissioni, inficiando il raggiungimento degli obiettivi futuri;
   f) considerato che il paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva amplia il campo dei settori che possono beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote, introducendo il sostegno per i settori esposti al rischio delle emissioni di carbonio, per le attività a favore del clima nei Paesi terzi vulnerabili e per la creazione di competenze e ricollocamento della forza lavoro in una economia in via di decarbonizzazione, occorre valutare la praticabilità di elevare la quota destinata al complesso delle nuove misure, oggi fissata almeno al 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste, nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea e internazionale;
   g) occorre, infine, valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti, anche attraverso la possibilità di introdurre meccanismi a sostegno dei prezzi dei titoli CO2 e, al contempo, togliere facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti nei diversi Paesi appartenenti all'Unione europea.