CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 gennaio 2016
582.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07536 Galgano: Riduzione del prezzo dei carburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente evidenzio che il MiSE segue con un costante monitoraggio l'andamento dei prezzi dei carburanti per quanto riguarda gli aspetti della logistica della rete distributiva e del miglioramento della concorrenza, funzionalità, trasparenza ed efficienza del settore.
  Dai dati rilevati e dalle analisi effettuate il peso fiscale, composto dalle accise e dall'IVA è intorno al 70 per cento sia per la benzina che per il gasolio, risultando di alcuni punti percentuali superiore alla media europea, come segnalato dagli Interroganti.
  L'accisa costituisce una delle componenti del prezzo finale dei carburanti e concorre alla sua formazione unitamente all'IVA, all'imposta regionale limitatamente alla benzina (e ove istituita), e ovviamente al costo industriale.
   Ciò premesso il MEF ha precisato che l'accisa è un'imposta armonizzata nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, ciò sta a significare che la relativa disciplina trova fondamento in apposite direttive comunitarie che individuano i prodotti sui quali essa debba gravare e le relative modalità di applicazione, inclusi i livelli minimi, al di sotto dei quali non è possibile fissare le relative aliquote.
  Il MEF ha segnalato, inoltre, che nell'ambito del sistema nazionale dell'accisa è prevista una specifica agevolazione a favore degli autotrasportatori e di altre particolari categorie di operatori, consistente nel rimborso dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti dell'accisa sul gasolio.
  In merito allo specifico quesito formulato dagli On.li Interroganti si segnala che il recepimento delle direttive comunitarie sull'armonizzazione dell'IVA si è perfezionato nel decreto legge 331/ 1993, convertito nella legge 427/1993 che all'articolo 43 prevede «per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto».
  Il citato principio di onnicomprensività della base imponibile, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria, è statuito esplicitamente dall'articolo 78 della direttiva Iva (2006/112/Ce), secondo cui nella base imponibile devono essere compresi anche «le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa Iva».
  Pertanto, appare chiaro che le previsioni normative in materia discendono da direttive comunitarie e, peraltro, eventuali modifiche non possono prescindere dalle minori entrate che ne deriverebbero per il bilancio dello Stato.

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ALLEGATO 2

5-07537 Polidori: Trasferimento del personale ex Buonitalia all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel disporre la soppressione di Buonitalia Spa, l'articolo 12, comma 18-bis, del Decreto legge n. 95/2012 ha altresì definito la procedura e le condizioni per il trasferimento del personale della Società presso l'ICE-Agenzia.
   Lo stesso decreto ha previsto l'emanazione di una tabella di corrispondenza indicante le aree di possibile inquadramento ed ha prescritto di verificare l'idoneità delle risorse umane da trasferire attraverso l'espletamento di un'apposita procedura selettiva.
  Nell'ottobre 2014 i Ministeri competenti, con decreto interministeriale, hanno emanato le tabelle di equiparazione; nel mese di dicembre 2014, l'ICE-Agenzia ha espletato la procedura selettiva di verifica dell'idoneità.
  Nel dicembre 2014 gli ex dipendenti Buonitalia avevano impugnato davanti al Tribunale Amministrativo i bandi della selezione, rivendicando il proprio passaggio ope legis alle dipendenza dell'ICE e chiedendo la sospensione della procedura. Ma il TAR aveva respinto l'istanza.
  Il ricorso amministrativo – le cui censure, nel frattempo, si erano estese alle modalità di svolgimento della prova – è ora giunto alla decisione di merito: con sentenza del 21 gennaio scorso, il TAR Lazio, ha accolto alcune censure circa le modalità di svolgimento della procedura selettiva, ma ha confermato la pregiudizialità del superamento della selezione rispetto all'assunzione.
  La sentenza del TAR, quindi, sembra confutare completamente l'assunto alla base delle sentenze dei giudici civili che invece avevano affermato che il trasferimento del personale ex Buonitalia si sarebbe prodotto automaticamente.
  Peraltro, gli stessi giudici civili in sede di esecuzione hanno mutato il proprio orientamento. Recentemente sono, infatti, intervenute decisioni che hanno revocato i decreti ingiuntivi notificati da alcuni ex-dipendenti Buonitalia (Trib. Roma, sez. Lavoro, sent. n. 1226/2015); così come la Corte d'Appello, ha sospeso l'esecutività di una sentenza del giudice del lavoro (Roma, ord. n. 95/2015), affermando l'imprescindibilità dell'espletamento della procedura selettiva di verifica dell'idoneità ai fini del trasferimento del personale Buonitalia.
  Venendo alla recentissima sentenza del TAR, l'ICE-Agenzia ha comunicato che adotterà – in linea con le indicazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato – tutti i provvedimenti necessari per darne pronta esecuzione.
  Da ultimo, si osserva che le ipotesi illustrate dagli Onorevoli interroganti concernenti le recenti disposizioni, contenute nella legge di stabilità 2016, sulle procedure di incorporazione del personale di ISA e SGFA in ISMEA, ente pubblico economico, non sono assimilabili alla fattispecie in esame perché riguardano passaggi di personale fra soggetti di diritto privato, mentre l’ ICE-Agenzia è un ente di diritto pubblico, il cui personale è soggetto alle disposizioni del D.lgs 165/01 ed è inquadrato nel comparto Ministeri.

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ALLEGATO 3

5-07538 Ricciatti: Contrasto al fenomeno della delocalizzazione nel settore dei call-center.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto richiesto dagli On.li Interroganti informo che gli uffici competenti del MISE, attraverso gli Ispettorati territoriali, hanno eseguito un monitoraggio a campione per un totale di 123 verifiche (chiamate cosiddette inbound) ai fini di accertare il corretto adempimento degli operatori di telecomunicazioni alle prescrizioni contenute nell'articolo 24-bis, comma 4, del decreto legge n. 83/2012.
  Dall'attività è emerso che gli Operatori Telecom Italia, Wind, Vodafone, Sky Italia, H3G, non fornivano in via preventiva informazioni sulla gestione dei dati personali. Al riguardo, gli uffici del MiSE hanno richiesto puntuali elementi giustificativi di tali condotte.
  Dal riscontro fornito si è rilevato che l'opinione prevalente espressa dagli Operatori è stata quella di non dover informare in via preventiva il cliente circa la collocazione fisica del call center, qualora si risponda (chiamate cosiddette inbound) dall'Italia o da un Paese appartenente all'Unione Europea. Secondo gli stessi Operatori tale orientamento è conforme alla normativa comunitaria, nonché a quanto in tal senso espresso da altri soggetti istituzionali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. 14/2013 e Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento prescrittivo n. 444 del 10 ottobre 2013).
  In considerazione di quanto detto, la materia è stata oggetto di approfondimento che ha portato alla conclusione che effettivamente l'articolo 24-bis, comma 4, debba riferirsi unicamente alla delocalizzazione di attività di call center in Stati extra UE.
  Gli uffici competenti del MiSE hanno avviato, pertanto, una programmazione operativa delle attività di verifica degli Ispettorati territoriali sul rispetto delle prescrizioni dettate dal citato articolo, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria.
  In ultimo, informo che l'attività degli Ispettorati territoriali del Ministero, inerente le verifiche sul rispetto delle misure prescritte verrà svolta per il 2016 attraverso una campagna di controlli straordinaria da effettuarsi su tutto il territorio nazionale, con la previsione di almeno 60 verifiche per ciascun Ispettorato Territoriale.

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ALLEGATO 4

5-07539 Crippa: Trasparenza delle procedure di assegnazione delle risorse del Fondo finanziato dagli incassi delle multe comminate dall'Antitrust.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2015 sono state individuate con Decreto Ministeriale 6 agosto 2015 le iniziative da attuarsi mediante l'utilizzo delle sanzioni per un totale di euro 25.000.000,00, a fronte di versamenti complessivi per oltre euro 48.000.000,00.
  Evidenzio, che tali iniziative vengono individuate con cadenza biennale e non annuale, previo parere favorevole delle competenti commissioni Parlamentari.
   Il Ministero presenta una relazione dettagliata ed aggiornata di tutte le iniziative finanziate, pubblicata sui siti di Camera e Senato nella sezione dedicata alla pubblicazione degli Atti del Governo soggetti a parere parlamentare. Ugualmente è pubblicato il decreto di riparto dei fondi sul sito del Ministero (http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali ?start=20).
  Nello specifico faccio presente che è stato pubblicato sul sito MISE, sia il decreto del 30/09/2015 contenente il bando sia gli esiti dei progetti risultati idonei ed ammessi a finanziamento (http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decretidirettoriali ?start=20), oltre ad essere stati ritualmente comunicati alle associazioni interessate.
  Si precisa che, a seguito del citato bando, sono state presentate 8 domande di finanziamento per altrettanti progetti, di cui n. 6 presentati da gruppi di associazioni e n. 2 progetti presentati singolarmente. I due progetti presentati da singole associazioni, fra cui quello di Adusbef, non hanno raggiunto, in applicazione dei criteri di cui al predetto decreto, il punteggio di idoneità per essere ammessi a finanziamento.
   Preme chiarire che l'articolazione dei criteri di valutazione dei progetti (articolo 10 D.D. 30.09.2015) prevedeva l'attribuzione di un punteggio totale, dato dalla sommatoria di alcuni parametri basati su elementi oggettivi ed altri su valutazione di merito.
  Nello specifico il progetto proposto dall'Adusbef, a parte la valutazione di merito, non ha conseguito, nell'applicazione dei parametri oggettivi il punteggio minimo che avrebbe consentito il superamento della soglia di idoneità.
  Pertanto la decisione in merito all'idoneità dei progetti non è stata frutto di mera discrezionalità, come lamenta l'Associazione Adusbef, ma è stata vincolata all'applicazione di criteri preordinati e trasparenti, inoltre facilmente valutabili dall'Associazione stessa al momento della predisposizione del progetto e della sua presentazione al MiSE.
  Evidenzio, inoltre, che tale circostanza è stata riconosciuta e ben espressa anche dall'altra associazione non ammessa a finanziamento. La stessa non ha formulato critiche all'esito del bando avendo avuto modo di constatare che l'applicazione dei Pag. 81criteri previsti e già noti portava inevitabilmente a tale risultato per i progetti presentati da associazioni isolate.
  Ritengo che la procedura seguita sia stata «trasparente» in quanto: le associazioni sono comunque costantemente informate e coinvolte nel corso delle riunioni mensili del CNCU; la ripartizione dei fondi avviene previa acquisizione dei pareri parlamentari; le proposte di ripartizione ed i risultati delle attività svolte con i fondi per gli esercizi precedenti sono pubblicati sui siti di Camera e Senato e sul sito del Ministero e del CNCU.
  Quanto alla verifica delle attività, faccio presente che le iniziative, una volta ammesse a finanziamento, sono soggette a monitoraggio e che l'ammissione definitiva avviene solo a seguito dell'esito positivo non solo del riscontro della rendicontazione e della documentazione a supporto da parte dell'Amministrazione, ma anche di specifica verifica in loco da parte della Commissione di accertamento all'uopo nominata.
  Circa la finalizzazione delle risorse unicamente ad iniziative a tutela dei consumatori, preciso che effettivamente è avvenuto più volte in passato che in sede legislativa le risorse derivanti dalle multe antitrust siano state destinate parzialmente o in qualche caso totalmente a coperture di bilancio del tutto estranee alla originarie finalità di tutela dei consumatori.
  Tale scelta, peraltro, è stata giustificata da esigenze di finanza pubblica. Per il corrente anno è stata comunque limitata alla parte eccedente il fabbisogno indicato dal MISE per le iniziative più urgenti, consentendo così di dare continuità ad importanti attività progettuali.

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ALLEGATO 5

5-07540 Benamati: Rispetto del cronoprogramma previsto dal Protocollo d'intesa per la soluzione della vertenza OM Carrelli elevatori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In data 7 ottobre 2015 è stato sottoscritto dal MiSE, congiuntamente alla Regione Calabria, alla Regione Puglia, Al Comune di Modugno, alla Città Metropolitana di Bari, al Consorzio ASI di Bari, all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) ed alle imprese interessate, TUA AUTOWORKS CALABRIA e TUA AUTOWORKS PUGLIA, un Protocollo d'intesa finalizzato a sostenere la riconversione industriale dei complessi, rispettivamente dell'ex Isotta Fraschini – rientrante nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (RC) quale area demaniale marittima – e del sito ex OM Carrelli di Modugno (BA), ai fini di una ricollocazione occupazionale della manodopera in mobilità e di favorire nuovi livelli occupazionali.
  È invece in corso di formalizzazione l'Accordo di Programma con il quale la Regione Calabria e la Regione Puglia si propongono di sostenere gli investimenti della TUA AUTOWORKS CALABRIA e TUA AUTOWORKS PUGLIA da realizzarsi nei citati complessi industriali rispettivamente ex Isotta Fraschini ed ex OM Carrelli, nel periodo 2015-2017.
  Le agevolazioni saranno concesse, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) 651/2014, nella forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, per un importo complessivo non superiore a 63,547 milioni di euro; l'importo definitivo delle agevolazioni sarà determinato da INVITALIA, nel rispetto dei limiti sopra indicati.
  Il Ministero delle infrastrutture e trasporti comunica infine che, nel corso della seduta del 29/12/2015, il Comitato Portuale di Gioia Tauro ha dato il proprio parere favorevole (articolo 9, comma 3, lett. f) della L. 84/94) per la stipula di un atto di sottomissione tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro e TUA Autoworks Calabria S.r.l.
  Tale atto consentirà l'immediata immissione della Società richiedente nella disponibilità di mq. 111.245, 76 di cui mq. 91.272,21 scoperti, utilizzabili fin da subito per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto industriale.
  La domanda di concessione e di contestuale anticipata occupazione delle aree demaniali marittime presentata dalla TUA Autoworks Calabria S.r.l. è stata già pubblicata nei modi di legge ed è stata già espletata l'istruttoria amministrativa riguardante l'idoneità soggettiva della richiedente.