CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 gennaio 2016
582.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07523 Bernardo: Chiarimenti in merito ai requisiti per fruire dell'agevolazione in materia di IRAP prevista per i lavoratori stagionali nel settore del turismo dall'articolo 1, comma 73, della legge n. 208 del 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 73 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per 2016).
  In particolare, si chiede che venga precisato come computare il numero di centoventi giorni previsti dalla citata norma per poter accedere al beneficio dello sgravio ai fini IRAP.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 73 della legge 208 del 2015, novellando l'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha introdotto la possibilità di una deduzione parziale del costo del lavoro, nei limiti del 70 per cento, ai fini IRAP, «per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».
  Alla luce della formulazione letterale della norma e tenuto conto della ratio della norma, si ritiene che il calcolo dei 120 giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.
  La deduzione del costo sostenuto per il lavoratore stagionale è consentita a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro a condizione che il lavoratore sia complessivamente impiegato per almeno centoventi giorni, prendendo anche in considerazione, limitatamente al computo dei giorni, la durata del precedente contratto di lavoro.
  Giova precisare che il contratto a partire dal quale è fruibile la deduzione, in quanto con lo stesso si integra il requisito della durata minima complessiva di 120 giornate lavorative, va stipulato entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto considerato ai fini del computo delle giornate lavorative.

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ALLEGATO 2

5-07524 Pelillo: Concessione di un'anticipazione di cassa in favore dei comuni interessati dall'applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti «macchinari imbullonati», nonché dall'esenzione della TASI sulla prima casa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Pelillo ed altri chiedono se non si ritenga opportuno prevedere la concessione di un'anticipazione di cassa ai comuni.
  Al riguardo, sentito il Ministero dell'interno, si fa presente che la concessione del contributo agli enti locali a titolo di compensazione per il minor gettito dell'IMU connessa alle nuove disposizioni in materia di accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale è direttamente collegata alla conoscenza delle perdite effettivamente subite dai comuni.
  Inoltre, le domande dei contribuenti potranno essere presentate fino al 15 giugno 2016, conseguentemente non è possibile assegnare alcun acconto, non essendo noti i comuni interessati.
  Si evidenzia, infine, che la corresponsione di un acconto non è contemplata dalla normativa in questione.

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ALLEGATO 3

5-07525 Gebhard: Ambito di applicazione dell'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame, l'onorevole Gebhard ha richiesto alcuni chiarimenti in relazione all'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dalla legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità 2016).
  In particolare, l'interrogante chiede che venga chiarito se alcune figure professionali che erogano prestazioni sanitarie, come ad esempio fisioterapisti, logopedisti e assimilati, seppur non espressamente richiamati dalla norma, siano comunque tenuti all'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate previsto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e a decorrere da quale data.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Tra i soggetti obbligati all'invio dei dati la citata norma testualmente individua, con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015, «le strutture per l'erogazione delle prestazioni, di assistenza protesica e di assistenza specifica, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari», e, in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
  Ciò premesso, si rappresenta che rientrano tra i soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015 sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica, sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.
  In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

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ALLEGATO 4

5-07526 Paglia: Contenuto dell'accordo in materia fiscale concluso tra l'Agenzia dell'entrate e la Apple Italia Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alle notizie di stampa secondo cui la Apple Italia Srl, ha formalizzato un accordo con l'Agenzia delle entrate, versando l'importo di 318 milioni di euro, cioè quanto dalla stessa richiesto nei verbali di accertamento in cui si contesta l'omessa dichiarazione dei redditi ai fini Ires dal 2008 al 2013.
  A parere dell'Onorevole interrogante, il suddetto accordo può definirsi storico poiché rappresenta la prima volta che la Apple risolve un contenzioso fiscale con l'erario di uno dei Paesi in cui opera, potendo perciò diventare un «modello» da esportare anche negli altri Paesi dell'Unione europea dove Apple ha altre pendenze fiscali analoghe.
  Ciò premesso, l'onorevole interrogante chiede a quali condizioni si è chiuso il cennato contenzioso tributario, se cioè esso riguardi solo il passato o anche il futuro, e se comprenda anche impegni e clausole extra fiscali, quali ad esempio gli investimenti realizzati dalla Apple sul territorio italiano.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce che l'attività di controllo sul Gruppo Apple si è conclusa per le annualità richiamate con la definizione da parte del Gruppo dei verbali redatti dai verificatori dell'Agenzia medesima, attraverso il versamento di oltre 300 milioni di euro.
  Il confronto con il Gruppo continuerà anche per gli anni successivi a quelli oggetto del processo verbale poiché lo stesso si è reso disponibile a presentare specifiche richieste di ruling all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate.

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ALLEGATO 5

5-07528 Pisano: Modalità di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei ricavi o compensi cui esse si riferiscono.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano le criticità derivanti dalla disciplina di cui recata dagli articoli 22 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), in merito allo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto da parte delle società ai fini dell'IRES che determinerebbe notevoli complicazioni di carattere contabile e dichiarativo in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni, perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione, salva la possibilità di effettuare una dichiarazione correttiva con conseguente aggravio di oneri.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono iniziative normative volte a rivedere la disciplina contenuta nel Testo Unico Imposte sui redditi al fine di consentire lo scomputo nella dichiarazione dei redditi di competenza dei ricavi o compensi su cui sono operate ovvero, in alternativa, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono operate.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che la dichiarazione dei redditi costituisce lo strumento attraverso il quale rappresentare e mantenere la correlazione fra i redditi in essa dichiarati e l'imposta (Irpef o Ires) che sugli stessi deve essere assolta nel periodo d'imposta di riferimento.
  L'effettuazione della ritenuta a titolo d'acconto, costituendo una forma di prelievo anticipato rispetto alla nascita dell'obbligazione tributaria, fa sorgere in capo a chi la subisce un credito nei confronti dell'Erario, credito che, pertanto, viene fatto valere dal sostituito in sede di redazione della dichiarazione medesima.
  Le norme richiamate consentono, dunque, di rispettare tale correlazione attribuendo rilevanza a tutte le ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (principio di competenza). Solo in via «eccezionale» e, cioè, nell'ipotesi in cui le ritenute siano operate dopo tale termine, le stesse potranno essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono state operate (principio di cassa).
  Si rappresenta, peraltro, che rispetto alla chiusura del periodo d'imposta, ampi sono i termini per adempiere gli obblighi dichiarativi tanto per le persone fisiche, quanto per le persone giuridiche (rispettivamente, 30 settembre o 9 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta).
  Il meccanismo dichiarativo sin qui descritto trova, peraltro, il suo primario fondamento negli articoli 7 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 secondo cui l'imposta è dovuta per periodi d'imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, verrebbe, quindi, svilito ove si ponesse, in capo al contribuente, la facoltà di decidere in quale dichiarazione dei redditi scomputare le ritenute d'acconto.
  Peraltro, come evidenziato dagli stessi Onorevoli interroganti, nell'ulteriore e diversa Pag. 38ipotesi in cui un soggetto dovesse dimenticare di scomputare la ritenuta in questione, lo stesso avrebbe, comunque, la possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa cosiddetta a favore, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.

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ALLEGATO 6

5-07529 Busin: Compensazioni in favore dei comuni che hanno deciso di non applicare la TASI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Busin chiede se non si intenda compensare i comuni virtuosi che non hanno istituito la Tasi e che conseguentemente non avranno trasferimenti dallo Stato.
  Al riguardo, si fa presente che il comma 380-ter della legge n. 228 del 2012, come integrato dall'articolo 1, comma 17, lettera f), della legge n. 208 del 2015, già prevede l'erogazione di un contributo pari a 80 milioni di euro da ripartire tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
  In particolare, la predetta quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni in questione l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
  Conseguentemente, i comuni che hanno scelto di non istituire la TASI sull'abitazione principale saranno destinatari del riparto degli 80 milioni di euro, per l'equivalente del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.