CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2016
580.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 210/2015 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (C. 3513 Governo);
   preso positivamente atto delle disposizioni recate dall'articolo 5 sulla delimitazione dei distretti turistici;
   rilevate le oggettive difficoltà degli operatori privati che operano nel settore del turismo di adempiere all'obbligo di stipula delle polizze assicurative per la copertura del rischio legato all'acquisto di pacchetti turistici da parte dei consumatori, a causa dell'assenza sul mercato di offerta di prodotti assicurativi o finanziari che possano coprire tali tipologie di rischio;
   ritenuto pertanto che appare opportuno prorogare l'entrata in vigore dell'obbligo per gli organizzatori e gli intermediari del settore privato di stipulare polizze assicurative o garanzie bancarie che assicurino il rimborso del prezzo versato dal viaggiatore per l'acquisto di pacchetti turistici non andati a buon fine per insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore;
   sottolineato altresì che, allo scopo di tutelare i consumatori, è necessario prorogare e allineare al 31 dicembre 2016, anche la data di riferimento per la stipula dei contratti di vendita di pacchetti turistici che possono godere della ultrattività del Fondo di garanzia, in assenza della quale per i contratti stipulati successivamente al 31 dicembre 2015, ancorché prima del 30 giugno 2016 (attuale data di cessazione del fondo di garanzia statale), i consumatori sarebbero privi di qualsivoglia tutela sia pubblica che privata,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente:

«Art. 5-bis»
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  «1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 94«l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni relative al contributo dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 92 del 2012, articolo 2, comma 34.

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ALLEGATO 2

DL n. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 210/2015 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (C. 3513 Governo);
   preso positivamente atto delle disposizioni recate dall'articolo 5 sulla delimitazione dei distretti turistici;
   rilevate le oggettive difficoltà degli operatori privati che operano nel settore del turismo di adempiere all'obbligo di stipula delle polizze assicurative per la copertura del rischio legato all'acquisto di pacchetti turistici da parte dei consumatori, a causa dell'assenza sul mercato di offerta di prodotti assicurativi o finanziari che possano coprire tali tipologie di rischio;
   ritenuto pertanto che appare opportuno prorogare l'entrata in vigore dell'obbligo per gli organizzatori e gli intermediari del settore privato di stipulare polizze assicurative o garanzie bancarie che assicurino il rimborso del prezzo versato dal viaggiatore per l'acquisto di pacchetti turistici non andati a buon fine per insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore;
   sottolineato altresì che, allo scopo di tutelare i consumatori, è necessario prorogare e allineare al 31 dicembre 2016, anche la data di riferimento per la stipula dei contratti di vendita di pacchetti turistici che possono godere della ultrattività del Fondo di garanzia, in assenza della quale per i contratti stipulati successivamente al 31 dicembre 2015, ancorché prima del 30 giugno 2016 (attuale data di cessazione del fondo di garanzia statale), i consumatori sarebbero privi di qualsivoglia tutela sia pubblica che privata,

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente:

«Art. 5-bis»
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  «1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;Pag. 96
   al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni relative al contributo dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 92 del 2012, articolo 2, comma 34;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.