CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2016
577.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07453 Gnecchi: Revisione dell'interpretazione dell'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, contenuta nella circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto dell'Onorevole Gnecchi, con il quale si chiede di promuovere la correzione, in via amministrativa, della circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012 al fine di consentire l'accesso al pensionamento delle lavoratrici e dei lavoratori nati nel 1952, rappresento che il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011, nato da un emendamento governativo, prevede una disposizione che, al fine di mitigare parzialmente gli effetti dei repentino innalzamento dei requisiti pensionistici, ha istituito un canale agevolato di accesso alla pensione.
  Tale disposizione prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti previsti dalla previgente normativa per il pensionamento di anzianità possono conseguire il trattamento pensionistico al compimento di almeno 64 anni di età. La medesima disposizione prevede inoltre che le lavoratrici dipendenti del settore privato possono accedere al trattamento di vecchiaia a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.
  Questa disposizione consente a una specifica platea di soggetti, che era vicina al conseguimento del diritto a pensione al momento dell'approvazione della legge di riforma pensionistica, di evitare di rincorrere per un lungo periodo di tempo il raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici. L'anticipo medio del pensionamento rispetto ai nuovi requisiti risulta infatti di circa due anni.
  Al fine di dettare le istruzioni applicative della predetta legge di riforma ed in considerazione del dettato letterale del comma 15-bis in questione, l'INPS, con la circolare n. 35 del 2012, condivisa dai Ministeri vigilanti, ha previsto l'utilizzo delle predette disposizioni eccezionali esclusivamente in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che svolgevano attività di lavoro dipendente al momento dell'entrata in vigore della norma, ovverosia il 28 dicembre 2011. L'interpretazione letterale della disposizione riferisce, infatti, la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non anche al lavoratore che ha perso il posto di lavoro. L'indicazione normativa di un termine è direttamente collegata alla necessità di individuare la platea dei potenziali beneficiari per la quale è stato indispensabile reperire la relativa copertura finanziaria.
  Tuttavia, il Ministero che rappresento, ben consapevole delle difficoltà che la riforma pensionistica ha ingenerato nei lavoratori, ha compiuto grandi sforzi per limitarne gli effetti negativi – penso ad esempio alle diverse misure di salvaguardia – e ha avviato, da tempo, delle interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'INPS al fine valutare le varie istanze pervenute anche allo scopo di realizzare altre forme di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro.

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ALLEGATO 2

5-07454 Chimienti: Iniziative in materia di pubblicazione delle statistiche sull'occupazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Chimienti, inerente alla pubblicazione di dati e statistiche in tema di occupazione alla luce delle novità introdotte con il Jobs Act, occorre precisare, innanzitutto, che non è esatto affermare che più volte i dati sono stati smentiti; in realtà solo nel mese di agosto il dato relativo alle cessazioni inizialmente fornito dal Ministero del lavoro era inesatto ed è stato prontamente corretto con il riconoscimento dell'errore.
  Ad ogni modo, approfitto dell'occasione per fornire alcuni dati aggiornati sull'andamento dei contratti a tempo indeterminato tratti dalle recenti comunicazioni dell'Inps.
  I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli) attivati tra gennaio e novembre 2015 sono 1.640.000, circa 443.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2014 (pari a 1.197.000). Ad essi vanno aggiunte 469.000 trasformazioni di contratti a tempo determinato e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, dunque, 96.000 in più rispetto al dato del 2014 che è di 373.000.
  Le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel medesimo periodo, sono pari a 1.525.000 a fronte di 1.497.000 nel 2014, circa 28.000 in più.
  Per quanto concerne la circolare n. 34 del 23 dicembre 2015, rappresento che con essa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e all'applicazione del capo II del decreto legislativo n. 150 del 2015. La circolare, ovviamente, non può modificare la regolamentazione dei servizi per l'impiego, ma si limita a fornire chiarimenti alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2015. L'impianto normativo del decreto n. 150, infatti, ridisegna le funzioni e i compiti dei Centri per l'impiego, in un'ottica di potenziamento del loro ruolo, semplificando e riducendo il carico burocratico in capo agli stessi.
  In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa in riferimento all'ipotesi che il Governo possa modificare le statistiche del lavoro mediante la nuova procedura per dichiarare lo stato di inoccupazione, vale la pena riportare quanto ha dichiarato l'Istat lo scorso 14 gennaio. L'Istat dice testualmente che: «per la stima mensile e trimestrale degli occupati e disoccupati non utilizza le informazioni fornite dai Centri per l'impiego ma esclusivamente quelle ricavate dalle interviste effettuate direttamente su un campione di cittadini nell'ambito delle indagini sulle forze di lavoro.
  Alle persone senza lavoro viene chiesto quali tipi di azioni di ricerca attiva hanno svolto per trovare un'occupazione. Tali azioni possono essere di vario tipo: dalla ricerca via internet, all'invio di curricula, al contatto con i Centri per l'impiego, alla partecipazione a colloqui di lavoro, etc. Il cambiamento introdotto dalla circolare del Ministero del lavoro, diffusa lo scorso 23 dicembre sulla possibilità di autocertificare il proprio stato di disoccupato senza obbligo di iscrizione al Centro per l'impiego non avrà pertanto alcuna ripercussione Pag. 98sulla stima del numero di disoccupati e sul tasso di disoccupazione in Italia prodotti dall'Istat e da Eurostat». Mi pare di poter dire che il chiarimento sia assolutamente risolutivo.
  In relazione al quesito circa le iniziative intraprese per garantire la pubblicazione di dati e statistiche accurate in tema di occupazione, rappresento che lo scorso 22 dicembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha siglato con i presidenti di Istat, Inps e Inail un accordo di collaborazione finalizzato al collegamento dei propri sistemi informativi, per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi amministrativi e statistici. Il protocollo è finalizzato a rispondere alla crescente domanda di informazione statistica sulle dinamiche del mercato del lavoro e sull'attuazione delle politiche del lavoro e di protezione sociale valorizzando il patrimonio informativo disponibile ricorrendo a metodologie avanzate e diffondendo dati e analisi integrati, coordinati, non ridondanti e di elevata qualità.
  I quattro soggetti lavoreranno, quindi, insieme per individuare un percorso di elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici che produca un miglioramento dell'informazione statistica inerente al mercato del lavoro e alla protezione sociale.
  Un impegno che porterà alla realizzazione e diffusione di prodotti congiunti e coordinati per facilitare gli utenti nella lettura integrata delle informazioni su questi temi.

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ALLEGATO 3

5-07455 Simonetti: Recupero dei contributi versati dai lavoratori frontalieri nell'ambito del secondo pilastro previdenziale svizzero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Molteni e Simonetti concernente la giacenza in Svizzera di fondi pensionistici professionali maturati e non riscossi da lavoratori italiani «frontalieri».
  Voglio ricordare che la legislazione previdenziale svizzera in materia di pensioni si basa su un sistema di tre pilastri: pensione di base (cosiddetto primo pilastro), previdenza professionale (cosiddetto secondo pilastro) e assicurazione individuale (cosiddetto terzo pilastro).
  La normativa svizzera prevede che i lavoratori iscritti alla previdenza professionale possano ritirare in un'unica soluzione il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del secondo pilastro quando lasciano definitivamente la Svizzera.
  Le richieste, di regola, vengono presentate dagli interessati al proprio Istituto di previdenza oppure all'Ufficio centrale del secondo pilastro, Fondo di garanzia LPP, che è l'ufficio di collegamento tra gli Istituti di previdenza professionale svizzeri e gli assicurati.
  La Legge federale svizzera stabilisce che gli Istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all'Ufficio centrale del 2o pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto i soggetti che abbiano raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita (cosiddetti «averi dimenticati»).
  A seguito di tali comunicazioni, l'Ufficio centrale del secondo pilastro, Fondo di garanzia LPP, individua le persone a favore delle quali risulta un «avere dimenticato» in giacenza presso un Istituto di previdenza svizzero.
  In particolare, al fine di provvedere alla restituzione degli «averi dimenticati», è necessario reperire l'indirizzo degli aventi diritto residenti all'estero.
  La questione è ben nota al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Al riguardo, infatti, voglio ricordare che già nel 1998, si è tenuto a Berna un incontro tra una delegazione italiana e una delegazione svizzera, durante la quale furono stabilite le procedure atte a rintracciare i titolari, attraverso il confronto tra gli archivi INPS e quelli dei competenti istituti elvetici. Tale collaborazione consentì, nell'arco di un anno, di individuare i recapiti di circa 4.800 interessati e, a coloro che avevano raggiunto l'età pensionabile svizzera, furono liquidate le somme dovute.
  Ricordo, altresì, che è stato stipulato in materia un successivo accordo in data 19 maggio 2006 tra l'lTNPS e il Fondo di garanzia LPP. Tale accordo, nel rispetto delle normative nazionali in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati trasmessi, prevede una procedura di scambio di informazioni finalizzata ad individuare i cittadini italiani, aventi diritto alle somme suddette, che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia.
  Pertanto, sottolineo che il Ministero che rappresento ha sempre facilitato la diffusione delle informazioni agli interessati, attuando una stretta sinergia con l'INPS, l'Ambasciata d'Italia a Berna e le istituzioni svizzere competenti, assicurando la Pag. 100massima collaborazione all'Ufficio centrale del secondo pilastro.
  Segnalo, inoltre, che ciascun lavoratore o erede interessato può rivolgersi, direttamente o attraverso un Patronato, all'Ufficio centrale del secondo pilastro, Fondo di garanzia LPP, per richiedere la somma maturata.
  Da ultimo, voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero che rappresento adotterà ogni utile iniziativa, attraverso il coinvolgimento dell'INPS, al fine di dare la massima divulgazione alle informazioni in argomento ed, eventualmente, coinvolgere nella campagna informativa anche la COVIP.

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ALLEGATO 4

5-07457 Airaudo: Iniziative in ordine alla riforma dei modelli contrattuali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Airaudo, con il quale si pone all'attenzione del Governo sul processo di riforma dei modelli contrattuali, dico subito che il Governo considera la materia contrattuale un tema afferente alla responsabilità delle parti sociali.
  Colgo l'occasione per dire che il Governo ritiene che il nostro Paese abbia bisogno di un ammodernamento del sistema contrattuale finalizzato a migliorare l'efficienza e la produttività complessiva del sistema economico-sociale al fine di renderlo più competitivo nello scenario internazionale.
  Il Governo, come ha dimostrato con le disposizioni inserite nella legge di stabilità per il 2016, ritiene che vadano incoraggiate e sostenute tutte le azioni che si muovono nella direzione del potenziamento della contrattazione di secondo livello, sia per quanto riguarda le questioni relative alla parte di salario legato all'incremento di produttività sia per quanto riguarda le forme di welfare aziendale.
  Ad oggi, come precisato, peraltro, nel presente atto parlamentare, le organizzazioni sindacali hanno predisposto la propria proposta di riforma preannunciandone la comunicazione alle rappresentanze dei datori di lavoro.
  Il Governo, in questa fase ritiene che le parti debbano avere la possibilità di sviluppare il proprio confronto. In relazione all'andamento di questo confronto e al suo esito, il Governo adotterà le proprie determinazioni.

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ALLEGATO 5

5-07456 Polverini: Tutela dei lavoratori della società Sviluppo Italia Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Catanoso e Polverini – inerente alle problematiche occupazionali di Sviluppo Italia Sicilia spa, società interamente partecipata dalla Regione siciliana – passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso la Regione Siciliana.
  La predetta società ha operato, a decorrere dal trasferimento del capitale azionario alla Regione siciliana, come organismo in house, svolgendo attività ausiliare e strumentali nei confronti del socio totalitario, in particolare: attività promozionali per l'attrazione e la creazione di imprese, la fornitura di strutture logistiche per le piccole e medie imprese, l'assistenza tecnica alla Pubblica amministrazione.
  Tuttavia, negli anni precedenti, la società ha palesato gravi criticità di bilancio, con consistenti perdite di esercizio, per un importo superiore a 2 milioni di euro nell'anno 2014.
  L'attività della società, infatti, si è rivelata insufficiente a fronte degli esorbitanti costi di funzionamento causati, tra l'altro, dall'eccessivo costo del personale ad oggi pari a 76 unità lavorative.
  La Regione siciliana – espressamente interpellata dai competenti uffici del Ministero che rappresento – ha reso noto di aver predisposto un piano di riordino delle società partecipate pubblicato, lo scorso 8 gennaio, nella Gazzetta Ufficiale.
  Il piano prevede in particolare – nel quadro della complessiva sostenibilità degli equilibri di bilancio delle partecipate e in presenza di oggettive necessità produttive – una serie di strumenti quali: la mobilità tra le società partecipate e l'inserimento dei dipendenti delle società in liquidazione in uno specifico albo dal quale altre società devono prioritariamente attingere in caso di necessità di incremento di organico, in relazione alle specifiche professionalità richieste. Il piano di riordino è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  In conclusione, nel ribadire il grande interesse del Governo per la tutela dei livelli occupazionali delle imprese in crisi, faccio presente che la vicenda evidenziata con il presente atto parlamentare esula dalle competenze del Ministero che rappresento in considerazione della sua rilevanza meramente locale e della conseguente competenza della Regione siciliana nella gestione della stessa.
  In ogni caso, posso assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

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ALLEGATO 6

5-07458 Labriola: Tutela dei lavoratori impiegati negli stabilimenti del gruppo ILVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Labriola concernente la situazione occupazionale dei lavoratori della società ILVA Spa, in particolare dello stabilimento di Taranto, voglio ricordare che la società Ilva spa in data 21 gennaio 2015 è stata posta in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003 e successivamente la procedura è stata estesa anche ad altre società del gruppo.
  Inoltre, il 4 gennaio scorso il Ministro dello sviluppo economico ha approvato il programma di cessione dei complessi aziendali depositato dai commissari straordinari Ilva. Tale programma, la cui durata è fissata in quattro anni, prevede – in estrema sintesi – la cessione a terzi dei complessi aziendali di tutte le citate società in procedura, previa una eventuale fase di affitto, volta a preservare la continuità operativa aziendale e a consentire l'implementazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
  Il Ministro dello sviluppo economico, contestualmente al programma e in attuazione delle recenti disposizioni normative contenute nel decreto-legge n. 191 del 2015, ha autorizzato l'avvio della procedura pubblica volta alla individuazione di un partner con il quale dare corso all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali imprenditorialmente strategici facenti capo alle società in amministrazione straordinaria.
  Conseguentemente, il 5 gennaio scorso, i Commissari straordinari hanno pubblicizzato un Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendale facenti capo ad Ilva spa in amministrazione straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo. In tale invito, è precisato che le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dal 10 gennaio 2016 ed entro il 10 febbraio 2016.
  Il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato sulla questione oggetto del presente atto parlamentare – ha precisato che il trasferimento dei complessi industriali della società, per le finalità proprie della procedura di amministrazione straordinaria e delle norme specifiche dettate con riferimento alle procedure attinenti le imprese di rilevanza strategica è funzionale al duplice obiettivo della realizzazione degli interventi di carattere ambientale e all'obiettivo della conservazione del patrimonio produttivo delle società in amministrazione straordinaria, ivi inclusi i livelli occupazionali.
  Inoltre la normativa sull'amministrazione straordinaria, pur prevedendo la possibilità del trasferimento del cessionario, assicura piena tutela ai lavoratori trasferiti, prevedendo che il mantenimento del rapporto di lavoro per almeno due anni debba formare oggetto di obbligazione del cessionario in sede contrattuale.
  Pertanto, voglio evidenziare che la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti è la finalità propria della procedura di amministrazione straordinaria.
  Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'unità produttiva di Taranto, voglio ricordare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato con Pag. 104decreto direttoriale del 9 giugno 2015 la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, per il periodo dal 3 marzo 2015 al 2 marzo 2016 in favore di un numero massimo di 11.200 lavoratori su un organico complessivo di 14.331 unità.
  Al riguardo, segnalo che la società con nota dell'11 gennaio scorso – indirizzata alle organizzazioni sindacali e pervenuta per conoscenza ai competenti uffici del Ministero che rappresento, ha comunicato l'avvio della consultazione sindacale, da espletarsi in sede aziendale, per prorogare di ulteriori dodici mesi, decorrenti dal 3 marzo 2016, il contratto di solidarietà attivato nel marzo 2013, relativamente alla sede produttiva di Taranto.
  Tale necessità scaturisce dal perpetrarsi della crisi di settore che ha investito l'ILVA spa, la quale, per ottemperare alle prescrizioni dell'AIA e per adempiere agli obblighi connessi all'amministrazione straordinaria, ha dovuto attivare un piano di risanamento finanziario e di riassetto industriale.
  Stando a quanto riferisce l'azienda, la produzione giornaliera di acciaio si ridurrà dalle 30.000 tonnellate al giorno, relative al pieno assetto produttivo, a circa 17.000 tonnellate al giorno.
  Secondo quanto rappresentato dalla società, la riduzione della produzione fa emergere un esubero strutturale di 3.519 unità lavorative gestibili attraverso il contratto di solidarietà in argomento, che dal 3 marzo, per 12 mesi interesserà un numero complessivo di 11.033 lavoratori.
  Pertanto l'azienda auspica, che al termine del ricorso al contratto di solidarietà, e conclusi gli adempimenti richiesti dall'AIA, con i relativi investimenti, si potrà pervenire gradualmente ai livelli produttivi programmati ed al richiamo in attività del personale sospeso.
  In conclusione, nel ribadire l'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione rappresentata nel presente atto parlamentare, tenuto conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati e di quelli che si potranno attivare, posso assicurare che il Governo nelle sue diverse articolazioni continuerà a monitorare le operazioni di cessione dei complessi aziendali facenti capo alla società al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori dell'ILVA.