CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2016
577.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. C. 3084 Governo.

EMENDAMENTI

    Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis). All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione, in modo grave, sulla negazione, sull'approvazione o sulla giustificazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.».
3. 1. Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sulla approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
3. 2. I relatori.
(Approvato)