CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2016
576.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo)

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (C. 3513 Governo);
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva, che conseguono ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica;
    come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sui disegni di legge di conversione, dei decreti-legge n. 150 del 2013 e n. 192 del 2014, in considerazione delle finalità del divieto, volto a impedire concentrazioni proprietarie che potrebbero pregiudicare il pluralismo dell'informazione, appare opportuno introdurre nel testo unico dei media audiovisivi una disposizione che renda permanente tale divieto, piuttosto che prorogarlo di anno in anno;
    il comma 5 dell'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, definendo altresì gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
    anche in questo caso, ribadendo quanto già osservato dalla Commissione con riferimento ai decreti-legge di proroga di termini già adottati nel corso della presente legislatura, si evidenzia l'esigenza, piuttosto che di reiterare la proroga dei termini per l'adozione del decreto ministeriale, di rivedere complessivamente la disciplina delle attività in questione, anche tenendo conto delle conseguenze derivanti, nell'ambito del mercato dei servizi di trasporto di persone non di linea, dal ricorso alle nuove tecnologie informatiche;
    il comma 6 dell'articolo 7 proroga fino al 31 luglio 2016 il termine, scaduto il 30 giugno 2014, di validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti; contestualmente è altresì prorogato fino al 31 luglio 2016 il termine per l'emanazione del regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si dovranno disciplinare i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;
    in considerazione dell'esigenza di garantire la certezza del quadro normativo relativo alle modalità di formazione relative Pag. 96alle suddette attività, occorre pervenire quanto prima alla definizione della disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;
    il comma 9 dell'articolo 7 proroga la durata del Contratto di programma – parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), fino alla stipula del nuovo contratto di programma 2016-2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; la proroga ha luogo ai medesimi patti e condizioni già previsti dal contratto di programma che viene prorogato;
    si sottolinea in generale l'esigenza di pervenire alla stipula dei contratti di programma e dei contratti di servizio prima dell'inizio del periodo di riferimento e, in particolare, di provvedere quanto più rapidamente possibile alla definizione del nuovo Contratto di programma – parte servizi con RFI S.p.A., che si riferisce al periodo 2016-2020, anche al fine di assicurare un tempestivo esame dello stesso da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
    a) con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 3, si segnala l'esigenza di introdurre nel testo unico dei media audiovisivi una disposizione che renda permanente il divieto di incroci proprietari tra settore televisivo, settore delle comunicazioni elettroniche e imprese editrici di quotidiani;
    b) con riferimento alle disposizioni del comma 5 dell'articolo 7, si adottino le opportune iniziative per pervenire, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, le città metropolitane e gli altri enti locali, a una revisione complessiva della disciplina concernente il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, perseguendo in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti e affrontando le problematiche connesse alle conseguenze che determina il ricorso alle tecnologie informatiche sull'assetto del mercato di questi stessi servizi;
    c) con riferimento alle disposizioni del comma 6 dell'articolo 7, occorre che il Governo provveda quanto più tempestivamente possibile alla definizione della disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;
    d) con riferimento alle disposizioni del comma 9 dell'articolo 7, si evidenzia l'esigenza che il Governo pervenga quanto prima possibile alla definizione del Contratto di programma – parte servizi 2016-2020 con RFI S.p.A., in modo da avviare tempestivamente le procedure previste per l'approvazione dello stesso.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo),
   premesso che:
    l'Accordo, in linea con precedenti Accordi di dialogo politico e cooperazione nonché di partenariato economico, ha l'obiettivo di rafforzare i legami e le relazioni commerciali e istituzionali dell'Unione europea con la regione centro americana, sulla base dei tre pilastri del dialogo politico, della cooperazione e del commercio;
    dal punto di vista commerciale, l'Accordo favorirà la creazione di un clima di stabilità giuridica per le imprese e per gli investimenti, apportando benefici a cittadini e imprese delle due aree geografiche e favorendo una più ampia integrazione tra le parti;
    l'Accordo, anche per l'ampiezza che lo caratterizza, rappresenta un'importante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'Unione europea e, nel favorire i processi di liberalizzazione dei commerci, offrirà nuove opportunità alle aziende europee e nazionali;
    in particolare, registreranno rilevanti benefici le numerose imprese italiane attive in Messico, Paese di cui l'Italia è il secondo maggiore partner europeo e nella cui area di influenza economica orbitano i Paesi del Centro America,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.