CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2016
573.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Atto n. 236.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (Atto n. 236);
   rilevato che l'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione delle norme dello schema in esame, prevede, in particolare, che la popolazione interessata sia informata in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e che riceva tempestivamente i consigli appropriati allorché si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque;
   evidenziato che la suddetta disposizione non sembra recepire, almeno in modo esplicito, il criterio di delega concernente l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
   visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 17 dicembre 2015;
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), nella decisione che si allega al presente parere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  si valuti l'opportunità di recepire in modo esplicito, nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo, il criterio di delega concernente l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Pag. 99

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Atto n. 236.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (Atto n. 236);
   rilevato che l'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione delle norme dello schema in esame, prevede, in particolare, che la popolazione interessata sia informata in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e che riceva tempestivamente i consigli appropriati allorché si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque;
   evidenziato che la suddetta disposizione non sembra recepire, almeno in modo esplicito, il criterio di delega concernente l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
   invitato il Governo a recepire le modifiche proposte nel documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome allegato al parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 17 dicembre 2015;
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), nella decisione che si allega al presente parere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  si valuti l'opportunità di recepire in modo esplicito, nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo, il criterio di delega concernente l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.