CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2016
572.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07007 Arlotti: Utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Arlotti concernente l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, voglio ricordare che con la legge n. 92 del 2012 sono state semplificate e chiarite le modalità per l'utilizzo del lavoro accessorio.
  In particolare, a seguito del suddetto intervento normativo, il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività (lavoro autonomo o subordinato, full-time o part-time) e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico previsto.
  L'estensione della possibilità di utilizzo dei cosiddetti voucher ha, pertanto, determinato un rilevante aumento dell'impiego dei voucher.
  Ai fini di un corretto utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, l'INPS, quale concessionario del servizio di gestione dei voucher, ha fornito d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti e precisazioni in merito agli ambiti di utilizzo dei buoni lavoro con numerosi atti regolamentari (circolari, messaggi e pareri). Oggetto di riflessione e di particolare attenzione da parte del Ministero che rappresento è stato il tema dei controlli con finalità antielusive. In tal senso, infatti, sono state fornite disposizioni per escludere l'impiego dei voucher in determinate situazioni.
  A titolo esemplificativo, voglio ricordare che il ricorso all'istituto del lavoro accessorio è stato considerato non compatibile con lo status di lavoratore subordinato, a tempo pieno o parziale, se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente ovvero con prestazioni aventi carattere di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati.
  Inoltre, preciso che in base alle procedure attuali, il committente è obbligato ad effettuare la dichiarazione di inizio attività all'INPS, pena la non esigibilità del pagamento dei voucher da parte del prestatore; tale dichiarazione, relativa alle giornate o ai periodi di prestazione è facilmente verificabile in caso di accesso ispettivo.
  Per quanto concerne l'attivazione di un osservatorio sull'utilizzo dei voucher, voglio evidenziare che ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 è già previsto un coordinamento informativo da realizzarsi tramite apposita convenzione stipulata dall'INPS e l'INAIL con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali proprio al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni vigenti.
  Al riguardo, segnalo che sono state avviate le attività necessarie per la stipula della convenzione anche al fine di acquisire, in collaborazione con l'INPS, dati Pag. 100dettagliati sul tipo di prestazione e sul numero dei lavoratori impiegati con i voucher.
  Pertanto, nel sottolineare il massimo impegno del Ministero che rappresento nelle attività di monitoraggio e di verifica sul corretto utilizzo dei voucher, posso rassicurare gli onorevoli interroganti che, all'esito delle verifiche, verrà intrapresa ogni iniziativa volta a sanzionare nonché a reprimere l'uso improprio di tale strumento.

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ALLEGATO 2

5-06694 Tripiedi: Erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a lavoratori della società «L'Isola Verde Erboristerie» e loro ricollocazione occupazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Tripiedi e altri, inerente alla situazione occupazionale della società L'Isola Verde Erboristerie srl – esercente attività di commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria e avente sede legale ed unità operativa in Lugnano di Vicopisano (PI) e ulteriori unità operative dislocate in varie parti del territorio nazionale – passo ad illustrare quanto segue.
  Lo scorso 22 giugno, la Società ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di attività nei confronti di 121 unità lavorative, di cui 21 impiegate presso la sede di Lugnano di Vicopisano e 100 presso 33 punti vendita destinati alla chiusura, su un organico complessivo pari a 406 unità.
  Lo scorso 15 luglio, la Società ha comunicato al Ministero che rappresento la conclusione, con esito negativo, della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo chiedendo contestualmente una convocazione per l'espletamento della successiva fase amministrativa.
  Lo scorso 5 agosto, pertanto, il Ministero che rappresento ha provveduto a convocare, presso i propri uffici, i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
  Nel corso dell'incontro, la Società ha precisato che le cause dell'avvio della predetta procedura di licenziamento collettivo erano principalmente riconducibili al mancato riconoscimento, da parte dell'INPS, del contributo agevolativo connesso alla stipula di un contratto di solidarietà di tipo espansivo finalizzato alla stabilizzazione – mediante assunzione a tempo indeterminato – di circa 270 collaboratori in regime di associazione in partecipazione, operanti nei 135 punti vendita della Società. Ciò, in conformità all'articolo 1, comma 28, della legge n. 92 del 2012 che ha introdotto un vincolo inderogabile per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa, stabilendo il divieto assoluto per l'associante di mantenere contemporaneamente più di tre associati «impegnati in una medesima attività».
  Il mancato riconoscimento del contributo agevolativo ha avuto un impatto fortemente negativo sulla situazione finanziaria della Società, con la conseguente necessità di procedere ad una riduzione dei costi del personale, nonché alla eliminazione di alcuni punti vendita.
  All'esito dell'incontro del 5 agosto, le Parti hanno sottoscritto un accordo che ha previsto il ricorso – ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991 – al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, per cessazione parziale di attività, per dodici mesi a decorrere dal 15 settembre 2015, in favore di un numero massimo di 98 unità lavorative impiegate presso le 32 sedi che cesseranno l'attività.
  Informo, al riguardo, che, a seguito della chiusura delle predette trentadue sedi, il Ministero che rappresento ha autorizzato, con decreto direttoriale dello scorso 24 dicembre, la corresponsione (con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS) delle spettanze economiche connesse alla concessione del trattamento Pag. 102di CIGS – per dodici mesi decorrenti dal 15 settembre 2015 – in favore di 98 lavoratori ivi operanti.
  Le Parti hanno altresì concordato che la Società potrà procedere al licenziamento dei lavoratori sottoposti al trattamento di CIGS durante tutto il periodo di fruizione dello stesso e che tale licenziamento potrà essere effettuato, nei confronti di un numero massimo di 119 lavoratori, sulla base del criterio inderogabile della non opposizione allo stesso.
  Infine, per la sola sede di Lugnano di Vicopisano, le Parti hanno convenuto la stipula – ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984 (come modificato dalla legge di conversione n. 863 del 1984 e successivamente abrogato dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 148 del 2015) – di un contratto di solidarietà di tipo difensivo, per 12 mesi, a decorrere dal 15 settembre 2015.
  Informo, al riguardo, che è in corso di emanazione, da parte del Ministero che rappresento, il decreto direttoriale che autorizza la concessione, in favore di un massimo di 33 unità lavorative, del trattamento di integrazione salariale conseguente alla stipula del predetto contratto di solidarietà.
  Informo inoltre che la società ha manifestato l'intenzione di realizzare percorsi di formazione professionale per i lavoratori in CIGS avvalendosi a tal fine della collaborazione di una società di settore specializzata e utilizzando i fondi interprofessionali. L'avvio di tali percorsi dovrebbe avvenire presumibilmente entro il mese di marzo 2016.
  Vorrei, pertanto, rassicurare l'interrogante in ordine all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla vicenda in esame, tenuto anche conto degli istituti di tutela adottati e di quelli in corso di attivazione. In ogni caso, posso assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.
  Riguardo poi al secondo quesito, l'INPS ha precisato che l'erogazione del trattamento di CIGS presuppone sia l'emanazione del decreto autorizzatorio da parte del Ministero che rappresento sia il compimento, da parte del datore di lavoro degli adempimenti posti a suo carico: quest'ultimo, infatti, è tenuto a presentare all'INPS, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, la modulistica telematica necessaria per la liquidazione delle prestazioni ai lavoratori.
  Pertanto, nel caso in esame, essendo stato già emanato il provvedimento di concessione del trattamento di CIGS, l'INPS potrà provvedere prontamente all'erogazione dell'ammortizzatore sociale a seguito della presentazione da parte della società l'Isola Verde Erboristerie srl, della modulistica telematica necessaria per la liquidazione delle prestazioni ai lavoratori.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (Atto n. 238).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015;
   considerato che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che i meccanismi di attuazione e di controllo previsti dal decreto siano adattati, per le navi che non effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame;
   ritenuto opportuno, anche in considerazione della circostanza che il termine per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE è scaduto il 31 marzo 2015, procedere tempestivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2;
   osservato che l'articolo 4, comma 1, lettera c), e l'articolo 8, comma 7, prevedono, nell'ambito di attività volte ad assicurare la verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e la gestione dei reclami concernenti la violazione della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, il coinvolgimento, da un lato, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, dall'altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   ritenuto che le richiamate disposizioni debbano essere coordinate con quelle del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», con il compito, tra l'altro, di esercitare e coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
   rilevata altresì l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento nelle attività ispettive e nella valutazione dei loro esiti anche delle strutture competenti, Pag. 104sulla base della legislazione vigente, in materia di tutela della salute dei lavoratori marittimi, anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, indica tra gli organi di vigilanza le Aziende Unità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima;
   considerato che l'articolo 9 regolamenta i casi in cui, qualora siano accertate deficienze che determinano pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, è disposta la sospensione delle operazioni e, nei casi più gravi, il fermo della nave e che il comma 7 prevede che i ricorsi amministrativi siano esperibili solo avverso i provvedimenti di fermo;
   evidenziata l'esigenza di precisare in modo più puntuale i rapporti tra il provvedimento in esame e le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, con particolare riferimento all'applicazione delle sanzioni previste da tale ultimo provvedimento nei casi in cui si riscontrino eventuali inadempienze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
   osservato che l'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 giugno 2013, n. 13, disciplina il rilascio e il rinnovo del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo;
   rilevato che l'Allegato I, nello stabilire i requisiti professionali minimi degli ispettori, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, richiede ai titolari di laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo equipollente, anche l'esercizio per almeno cinque anni della professione cui dà titolo la laurea stessa, mentre analogo requisito non è previsto per i titolari di diversi diplomi di laurea o per i titolari di diplomi di scuola secondaria ovvero di laurea triennale in scienze nautiche, ribadita, su un piano più generale, l'esigenza, più volte segnalata in occasione dell'esame di atti di recepimento della normativa dell'Unione europea, di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le norme di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative del lavoro marittimo assicurando un livello di tutela pari a quello riconosciuto alla generalità dei lavoratori;
   richiamata, in questo contesto, l'esigenza di adottare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, di quella relativa alle attività in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, ed al settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nonché delle disposizioni volte ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, eventualmente attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo, anche al fine di operare un migliore coordinamento tra la disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre;
   visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;
   preso atto della valutazione espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e Pag. 105programmazione), nella decisione che si allega al presente parere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

  valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, lettera c), sostituire le parole: , con l'Istituto nazionale di previdenza sociale e con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le seguenti: e con l'Ispettorato nazionale del lavoro;
   b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: all'Ispettorato nazionale del lavoro;
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere un più esplicito coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame e la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori marittimi, anche in considerazione degli specifici compiti affidati in materia alle Aziende Unità sanitarie locali e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ferme restando le procedure di comunicazione e di coinvolgimento che dovranno essere attivate dalle autorità competenti ai sensi del presente provvedimento per informare tali strutture in ordine agli esiti delle verifiche e delle ispezioni effettuate;
   all'articolo 9, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che i ricorsi amministrativi sono esperibili anche avverso gli atti di sospensione delle operazioni;
   valuti il Governo, con riferimento all'Allegato I, l'opportunità di un'ulteriore verifica in ordine ai requisiti professionali minimi richiesti per gli ispettori, con particolare riferimento alla previsione di un periodo minimo di esercizio della professione cui dà accesso il titolo di studio richiesto;

  valuti il Governo l'opportunità, sotto il profilo della formulazione del testo, di apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, si introduca un riferimento alle ispezioni effettuate nell'ambito delle specifiche campagne di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
   b) all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore alle 200 tonnellate e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate;
   si valuti l'opportunità di prevedere in questa sede una disciplina di rango primario relativa al rilascio e al rinnovo del certificato del lavoro marittimo e alla dichiarazione di conformità del lavoro marittimo che riprenda i contenuti dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 giugno 2013, n. 13.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3261, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012;
   osservato che l'articolo 42 dell'Accordo prevede che le Parti convengano di cooperare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante specifiche azioni e programmi volti, in particolare, a garantire un lavoro dignitoso, ad estendere la copertura della protezione sociale, a favorire il dialogo sociale, nonché ad affrontare le questioni connesse all'economia informale;
   rilevato che, in tale ambito, si intende promuovere il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro contenuti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e noti come norme fondamentali del lavoro, in particolare per quanto concerne la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e alla non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile, la parità di trattamento tra uomini e donne;
   considerato che i dati raccolti dall'Organizzazione internazionale del lavoro indicano una elevata presenza di lavoratori domestici nell'area dell'America Latina e dei Caraibi e che tale categoria di lavoratori, in ragione della propria debolezza contrattuale, necessita di particolari tutele;
   ritenuto, pertanto, opportuno richiamare l'esigenza di promuovere il rispetto della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (n. 189) del 2011,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  nel quadro della cooperazione in materia di promozione dell'occupazione e protezione sociale di cui all'articolo 42 dell'Accordo, si valuti l'opportunità di adottare iniziative volte a promuovere il rispetto, da parte degli Stati interessati dall'Accordo stesso, delle previsioni della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (n. 189) del 2011.