CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2016
572.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). Atto n. 239.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni II e X,
   premessa la necessità di promuovere lo Spazio Europeo delle Competenze e la mobilità dei lavoratori e delle lavoratrici nell'Unione Europea;
   considerato che, per agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione, la Commissione Europea ha proceduto alla creazione di una banca dati delle professioni regolamentate coperte dalla direttiva 2005/36/CE, del c.d. IMI (Internal Market Information) nonché di un gruppo di coordinatori nazionali a cui partecipa anche un rappresentante della Commissione stessa;
   esaminato e apprezzato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE che modifica la citata direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento UE n. 102472012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI);
   considerato infatti che, nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, la suddetta direttiva 2013/55/CE ha introdotto numerose modifiche alla disciplina vigente, al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti, con misure importanti che vanno:
    dalla tessera professionale europea (European Professional Card) all'accesso parziale, dai centri di assistenza alle novità sui tirocini;
    dal riconoscimento del ruolo dell'esperienza professionale e della formazione permanente alla modifica dei presupposti per la prestazione temporanea e occasionale in altro Paese membro;
    dalla revisione dei requisiti minimi di formazione per le professioni settoriali per cui vige il riconoscimento automatico (medico, infermiere, ostetrica, odontoiatra, veterinario, farmacista e architetto) alla diversa considerazione dei livelli di qualifica ai fini del diritto di stabilimento;
    dal computo dei crediti formativi nella durata di un programma di studio sulla base del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) all'introduzione del meccanismo di allerta;
    da un quadro di formazione comune e di verifiche professionali comuni per estendere il riconoscimento automatico a nuove professioni alla possibilità – per la Commissione UE – di aggiornare la lista delle attività artigianali per le quali è sancito il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale, fino alla previsione di un processo di trasparenza con il quale ogni Stato membro dovrà valutare il carattere non discriminatorio della propria disciplina sulle professioni;Pag. 8
   premesso inoltre che:
    all'articolo 4, le definizioni di soggetto «legalmente stabilito»(lett. n-septies) e di «professionista pienamente qualificato» (lett. n-octies) non sono contenute nella direttiva 2013/55/UE e la relazione illustrativa sul punto precisa, soltanto in relazione alla prima definizione mutuata da quella fornita dalla Commissione europea, che l'introduzione di cittadino UE «legalmente stabilito» deriva da esigenze di «maggior chiarezza interpretativa»;
    all'articolo 6, concernente la Tessera professionale europea e diretto a introdurre negli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies e 5-septies del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 8 del nuovo articolo 5-sexies qualifica le autorità competenti come «autorità di controllo» ai sensi della normativa sulla privacy;
    all'articolo 8 (Conoscenza della lingua italiana – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), la formulazione della disposizione, relativamente alle verifiche linguistiche, risulta eccessivamente generica né la relativa disciplina è fatta oggetto di rinvio a specifici atti regolamentari o amministrativi;
    all'articolo 16 (Domanda di riconoscimento – Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) è perseguita la finalità di assicurare l'integrità della fedina penale e professionale del richiedente il riconoscimento e si prevede che, nel caso in cui l'esercizio della professione sia subordinato all'assenza di sospensioni (temporanee o definitive) dalla professione o di condanne penali, che la relativa attestazione spetti allo Stato di origine o provenienza del richiedente; tale previsione sembra riprodurre, nella sostanza, il contenuto del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 206 del 2007, in base al quale «qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino che voglia esercitare sul territorio nazionale»;
    al medesimo articolo 16, il nuovo comma 7-ter del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, disciplina il procedimento di richiesta – in caso di fondato dubbio – all'autorità dello Stato di origine o di provenienza circa l'insussistenza di sospensione o divieto di esercizio della professione; rispetto al comma 7-bis concernente l'attestazione di assenza di sospensioni o di condanne penali, il comma 7-ter precisa che vi debbano essere «gravi mancanze professionali» a giustificare il provvedimento disciplinare da parte dell'autorità competente dello Stato di origine e, in relazione alle condanne penali, l'ambito applicativo risulta limitato alla verifica delle sole condanne che risultino «connesse all'attività professionale»;
    all'articolo 34 è prevista la modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di formazione per i medici veterinari utilizzando formulazioni che non appaiono sempre conformi al tenore letterale dell'articolo 1, punto 27, della direttiva 2013/55/UE;
    l'articolo 41, sulla formazione degli architetti, prevede tra l'altro che siano svolti 2 anni di tirocinio professionale, mentre, in base all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, la durata del tirocinio è fissata in 18 mesi per tutte le professioni ordinistiche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 9

con le seguenti osservazioni
   a) all'articolo 4 si valuti se sia necessario prevedere definizioni non imposte dalla direttiva 2013/55;
   b) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di ricondurre la competenza delle autorità di controllo ai sensi della normativa sulla privacy a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero al responsabile del trattamento dei dati;
   c) all'articolo 6, capoverso «Art. 5-sexies», al fine di semplificare e di velocizzare la procedura, con riferimento al tempestivo aggiornamento da parte delle autorità competenti in materia di fascicolo IMI e di rilascio della tessera professionale, si valuti l'opportunità di prevedere, per le professioni regolamentate, che le sanzioni di limitazione o divieto di esercizio della professione emesse dall'autorità giudiziaria siano trasmesse agli ordini professionali e alle suddette autorità competenti;
   d) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di precisare il procedimento per le verifiche linguistiche, eventualmente tramite rinvio a successivi atti regolamentari o amministrativi;
   e) all'articolo 10, che introduce l'articolo 8-bis nel decreto legislativo n. 206 del 2007, si valuti l'opportunità di prevedere, anche attraverso un impulso all'interoperabilità dei dati, meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti alla tenuta del fascicolo IMI e gli ordini e collegi professionali, ai fini della trasmissione agli Stati membri interessati delle allerte sui divieti o sulle limitazioni all'esercizio delle professioni;
   f) all'articolo 15, sul regime di stabilimento, si consideri che la modifica apportata per aggiornare la denominazione del Dipartimento per le politiche europee risulta già introdotta dall'articolo 61, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   g) all'articolo 16, volto a modificare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 206/2007, relativo ai contenuti della domanda di riconoscimento della qualifica, si valuti se i contenuti del nuovo comma 7-bis del citato articolo 17 si sovrappongano a quanto già previsto dal comma 3 dell'articolo 17;
   h) all'articolo 16, si valuti inoltre se occorra coordinare i contenuti dei nuovi commi 7-bis e 7-ter in modo da chiarire che vi è identità delle fattispecie disciplinari di riferimento per le quali vi deve essere l'attestazione da parte dell'autorità competente ovvero per le quali è richiesta conferma;
   i) all'articolo 34, comma 1, lettera b), si valuti di apportare le seguenti modificazioni:
    il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) adeguate conoscenze delle discipline sulle quali si basano le attività medico veterinarie e delle relative norme dell'Unione europea, dell'etica e della deontologia professionale»;
    il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) adeguate conoscenze della anatomia, funzioni, comportamento e necessità fisiologiche degli animali, come pure abilità e competenze per il corretto allevamento, alimentazione, benessere riproduzione e igiene in generale»;
    al numero 7), lettera b) la parola «apportando» è sostituita dalla seguente: «incluse»;
   j) all'articolo 41, si valuti se occorra coordinare il contenuto sulla durata biennale del tirocinio degli architetti con le disposizioni di carattere generale (articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012 nonché l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012) in base alle quali la durata del tirocinio è fissata in 18 mesi per tutte le professioni ordinistiche;Pag. 10
   k) si valuti un'iniziativa in sede europea affinché nell'aggiornamento della lista delle attività artigianali per cui è sancito il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale, si valorizzino le attività artigianato tradizionale riconosciute come espressione di identità culturale collettiva, per favorire percorsi di qualità, previa definizione dei percorsi e dei criteri.