CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2016
571.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (Atto n. 236).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 236 recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 201 sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
   ricordato che lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114);
   evidenziata la necessità di procedere quanto prima all'espressione del parere parlamentare al fine di consentire un rapido completamento dell’iter di recepimento della direttiva 2013/51/Euratom, il cui termine è scaduto il 28 novembre 2015;
   richiamati i criteri direttivi specifici di delega, di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2014;
   ricordato che – nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque – le disposizioni di delega prevedono un obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, nonché sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
   rilevato che la direttiva 2013/51/Euratom riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere esenzioni per acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengano che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata, nonché per le acque destinate al consumo umano e provenienti da singole fonti che eroghino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone, prevedendo che la popolazione interessata deve essere debitamente informata e, in caso di pericolo potenziale, riceva tempestivamente i consigli appropriati (articolo 3);
   osservato che, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo prevede espressamente obblighi di informazione alle popolazioni interessate, e pertanto appare conforme alla disciplina europea;
   rilevato, tuttavia, che lo schema di decreto non dispone in merito al diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive, come invece previsto dalle disposizioni di delega e che l'introduzione di tale ulteriore obbligo appare coerente con la facoltà attribuita agli Stati membri dalla direttiva 2013/51/Euratom di adottare o mantenere misure di protezione più rigorose, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno (Considerando n. 6),

Pag. 224

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  con riferimento alle tipologie di acque non sottoposte a controllo, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni prevedendo il diritto delle popolazioni interessate ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.