CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2016
571.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

DIS.

  Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. Melilla, Marcon.

ART. 1.

  Sopprimere gli articoli 1 e 3.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un ulteriore importo pari a 60.329.479,56 euro sempre per l'anno 2015, destinato ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.
1. 1. Guidesi, Simonetti.

  Sopprimere gli articoli 1 e 3.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere le lettere d) e e).
1. 2. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a valere su una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri. Le risorse sono ripartite tra le singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.
1. 3. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da utilizzare esclusivamente per interventi in conto capitale.
1. 4. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previa intesa con la regione ed i comuni interessati».
1. 5. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3, dell'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e previa intesa con la regione interessata».
1. 6. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 4 e 5 sono abrogati.
1. 7. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, è preposto un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale.»;

   b) il comma 5 è abrogato.
1. 8. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 5 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  «5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi.».
1. 9. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.
1. 10. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al Ministero la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere e rispettare le previsioni urbanistico-edilizie di cui agli strumenti urbanistici vigenti e ai vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e del rispetto della legge Regionale n. 21/2003; delle opere pubbliche o d'interesse pubblico che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento; i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica nella persecuzione della finalità preminente del pubblico interesse.».
1. 11. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  «9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri di concerto con il presidente della regione interessata e i sindaci del comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, considerando prioritariamente quelli posti alla tutela dell'ambiente e della salute.».
1. 12. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al primo periodo le parole: «Il Commissario straordinario di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e il penultimo periodo è soppresso.
1. 13. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al terzo periodo le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono soppresse.
1. 14. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9, terzo periodo, le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Presidente della regione interessata e i sindaci del comuni interessati, che partecipano alle sedute del Consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, considerando prioritariamente quelli posti alla tutela dell'ambiente e della salute» e, al medesimo comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 15. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono soppresse.
1. 16. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 10 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
1. 17. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnoli Futura S.p.A. alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 147 del 2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.».
1. 18. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Pag. 137

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  «12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.».
1. 19. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  «12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.».
1. 20. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Pag. 138

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 12, primo periodo, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «in stato di fallimento» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i diritti del Comune di Napoli».
1. 21. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «. Il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura S.p.A. volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio».
1. 22. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  «13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia sono invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.».
1. 23. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:
  «13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio.».
1. 24. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Pag. 139

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
1. 25. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 13.2 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  «13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la proposta del comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge regionale n. 21 del 2003, approvata con atto deliberatorio del Consiglio comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La proposta del comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica».
1. 26. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:
  «13-ter. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la proposta del comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge regionale n. 21 del 2003, approvata con delibera del consiglio comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La proposta del comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica».
1. 27. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 13-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  «13-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, comma 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura S.p.A. alla data della dichiarazione di fallimento.».
1. 28. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, Pag. 140con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.

  1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente:

Art. 246-bis.

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta entro il 30 giugno 2016 il Piano nazionale per le Bonifiche assicurando, attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica, un'ampia partecipazione degli enti, delle istituzioni e del pubblico interessato.
  2. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, anche attraverso la destinazione di specifici fondi da destinarsi negli Accordi di Programma che interessano tali aree, assicura l'apertura di uno o più sportelli territoriali per la costante informazione del pubblico e delle aziende; in cui verranno mensilmente aggiornati i cronoprogrammi e gli stati di avanzamento e di spesa dei lavori di ogni sito; e per la ricezione di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, anche al fine di facilitare l'attuazione delle procedure e la diffusione dei documenti e delle informazioni ambientali in possesso degli enti relativi al sito in questione.
  3. Le conferenze dei servizi convocate per la definizione delle procedure e degli interventi relative ai siti nazionali per le bonifiche sono aperte alla partecipazione del pubblico interessato, ivi compresi i comitati territoriali, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo acquisire informazioni che possono essere utili nella definizione dello stesso. Tutti i documenti attinenti i punti all'ordine del giorno delle conferenze sono resi disponibili informato digitale nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi in uno dei comuni inclusi nei perimetri dei Sui e a cui partecipano i portatori di interesse e in generale il pubblico interessato, finalizzato a promuovere l'ideazione di strategie, iniziative ed attività condivise volte a promuovere la bonifica e il riutilizzo delle aree interessate dall'inquinamento.
  5. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 giugno 2016 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2016 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro.
  6. In ogni Accordo di programma sottoscritto sono riportati gli obblighi di cui ai punti precedenti e stabilito dalle parti il cronoprogramma di intervento. Ogni revisione del cronoprogramma deve essere comunicato per tempo con motivazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.».
1. 29. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.
(Inammissibile)

Pag. 141

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nominata soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono responsabili della mancata attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 del citato articolo 33. La mancata trasmissione di tale programma al Commissario straordinario entro il termine del 31 marzo 2016, come stabilito ai sensi della lettera b) del comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2015, n. 262, o la mancata attuazione degli interventi nei termini stabiliti, comporta per i componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia la decadenza dall'incarico e il divieto, per un periodo di 10 anni, di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi in società pubbliche o a partecipazione pubblica.
1. 30. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In merito alla corretta applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005 sulla trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali è fatto obbligo per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di risolvere le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali, compresi i monitoraggi delle matrici ambientali relative ai siti di interesse nazionale per le bonifiche di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I dati di cui al presente comma devono essere pubblicati entro il 28 febbraio 2016. L'eventuale persistenza dell'inadempienza comporta l'immediata sospensione dall'incarico del responsabile del procedimento.
1. 31. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con proprio decreto, stabilisce le sanzioni nei confronti del Soggetto Attuatore e del Commissario straordinario per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del programma di bonifica, rispetto ai termini previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
1. 32. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 percento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica Pag. 142(ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
   a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
   c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
   d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
   e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Per il finanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2016, sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive pari a 96 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla tabella C, allegata alla legge n. 208 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527)
   2016: + 67.206.000;
   2017: + 67.206.000;
   2018: + 67.206.000;

   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge n. 328 del 2000, articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671)
   2016: – 67.206.000;
   2017: – 67.206.000;
   2018: – 67.206.000.
1. 01. Bechis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 percento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
   a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
   c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
   d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
   e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come Pag. 143accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Per il finanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2016, sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive pari a 96 milioni di euro».
1. 02. Bechis.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole:, il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti con le seguenti: il Presidente della Regione Campania unitamente ai sindaci dei comuni interessati, alle associazioni e comitati a tutela della salute e dell'ambiente presenti sui territori interessati nonché a tre esperti in tema di gestione dei rifiuti riconosciuti a livello internazionale da scegliersi dal mondo accademico, predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti.
2. 5. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà, Cariello.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Al fine sino a: (causa C-653/13).
2. 2. Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di inserire le seguenti: rispondere alle procedure d'infrazione europee in tema di bonifiche e.
2. 3. Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: (causa C-297/2008) aggiungere le seguenti:, del 2 dicembre 2014 (causa C-196/2013).
2. 4. Russo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole:, il Presidente della Regione Campania predispone aggiungere le seguenti:, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,.
2. 6. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: piano straordinario d'interventi, inserire le seguenti: da attuare, con riguardo ai rifiuti solidi urbani, all'interno del territorio regionale.
2. 7. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: riguardanti con le seguenti: che prioritariamente riguardano.
2. 8. Russo.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) la bonifica integrale dei siti censiti e francamente contaminati così come approvati nel piano bonifiche della Regione Campania;.
2. 9. Russo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lo smaltimento, inserire le seguenti: all'interno del territorio regionale relativamente ai rifiuti solidi urbani,.
2. 10. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere la seguente parole: eventuale.
2. 11. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Pag. 144

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da conseguire, per quanto concerne i rifiuti solidi urbani, all'interno del territorio regionale.
2. 12. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti:, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,.
2. 13. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Al comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
2. 14. Carrescia, Cominelli.

  Al comma 2, dopo le parole: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri inserire le seguenti:, alle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
2. 15. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui al presente comma comporta la decadenza dell'incarico per i soggetti nominati responsabile unico del procedimento per i singoli interventi.
2. 16. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i pareri, i visti, ed i nullaosta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 17. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

  Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.
2. 18. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 138 milioni, le parole: 70 milioni con le seguenti: 64 milioni e le parole: 80 milioni con le seguenti: 74 milioni.

Pag. 145

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 41. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 4 sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 45 milioni.
2. 19. Carrescia, Cominelli.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione Campania pubblica sul proprio sito web lo stato di avanzamento degli interventi relativi alle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), rilevando la presenza di eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma.
2. 20. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata alla rendicontazione delle spese del Fondo di cui al comma 4, con dati economici periodicamente aggiornati.
2. 21. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La mancata attuazione del Piano stralcio di cui al comma 7 entro il termine di approvazione del Piano di cui al comma 1 nonché il mancato rispetto del cronoprogramma del Piano straordinario di cui al comma 1 comportano la riduzione del Fondo di cui al comma 4 per un importo corrispondente a tutte le spese non liquidate entro novanta giorni dalla prestazione del lavoro o servizio previsti dal relativo atto di pianificazione secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare e destinate agli interventi di bonifica di ex siti di interesse nazionale che non abbiano beneficiato di precedenti finanziamenti dello Stato.
2. 22. Carrescia, Cominelli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il controllo sulla rendicontazione viene effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di attività di indagine per conto della procura della Corte dei conti di Napoli.
2. 23. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Sopprimere il comma 6.
2. 24. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione della procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, non interrompe gli effetti delle sanzioni comminate a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13) e del diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, da parte dello Stato a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che le hanno determinate, anche mediante la compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.
2. 25. Carrescia, Cominelli.

Pag. 146

  Sopprimere il comma 7.
2. 26. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante, spacchettamento delle balle e selezione per il massimo recupero della materia al fine del riciclo, estrusione della frazione non riciclabile, tramite il revamping degli impianti di «tritovagliatura» di Giugliano di Caivano e di Santa Maria Capua Vetere e di altri in prossimità che si riterrà opportuno e necessario riconvertire per la massimizzazione del recupero di materia, anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali degli impianti, all'attualità sottoutilizzati per la riduzione della produzione dei rifiuti di RSU e l'aumentata quota regionale di R.D, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.
2. 27. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Al comma 7 sostituire le parole: recupero energetico con le seguenti: riciclo e riutilizzo della materia.
2. 28. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Le somme di denaro di cui al presente articolo non possono essere trasferite a favore della regione Campania prima che venga approvato, anche dal Consiglio regionale, il piano straordinario di interventi di cui al comma 1.
2. 29. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. È escluso qualsiasi trattamento termico dei rifiuti di cui al presente articolo.
2. 30. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2010, n. 3841, e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'Ordi-nanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3849.
*2. 31. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, l'Agenzia Pag. 147regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2010, n. 3841, e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3849.
*2. 32. Palladino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2010, n. 3841, e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3849.
*2. 33. Manfredi, Tartaglione, Tino Iannuzzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nelle more della piena operatività, anche per i connessi risvolti occupazionali, del programma straordinario di cui al comma 1 e per consentire il pagamento delle spettanze dei dipendenti dei Consorzi di bacino operanti nel ciclo dei rifiuti in regione Campania, fino alla data del 30 giugno 2016 è sospesa l'efficacia degli atti di pignoramento aventi ad oggetto somme vantate dai predetti Consorzi nei confronti di propri committenti. I Commissari liquidatori dei Consorzi utilizzano le suddette somme esclusivamente per il pagamento delle spettanze del personale dipendente.
**2. 34. Palladino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nelle more della piena operatività, anche per i connessi risvolti occupazionali, del programma straordinario di cui al comma 1 e per consentire il pagamento delle spettanze dei dipendenti dei Consorzi di bacino operanti nel ciclo dei rifiuti in regione Campania, fino alla data del 30 giugno 2016 è sospesa l'efficacia degli atti di pignoramento aventi ad oggetto somme vantate dai predetti Consorzi nei confronti di propri committenti. I Commissari liquidatori dei Consorzi utilizzano le suddette somme esclusivamente per il pagamento delle spettanze del personale dipendente.
**2. 35. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Per consentire, nelle more dell'attuazione del piano straordinario di cui al comma 1, la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire perdurante efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, è prorogato alla data del 30 giugno 2016.
2. 36. Palladino.
(Inammissibile)

Pag. 148

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Per consentire, nelle more dell'attuazione del piano straordinario di cui al comma 1, la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire perdurante efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, è prorogato alla data del 31 dicembre 2016.
2. 37. Manfredi, Tino Iannuzzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Campania, tramite apposita iniziativa, impone la pubblicazione on line dei dati riguardanti le analisi chimiche delle ceneri in uscita da ciascuno degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, prima che esse siano miscelate con altri materiali.
2. 38. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Campania, assume ogni iniziativa necessaria atta a istituire un sistema di tracciabilità dedicato per le ceneri pesanti e leggere, anche classificate come non pericolose, provenienti da incenerimento di matrici disomogenee e a composizione variabile quali i rifiuti solidi urbani.
2. 39. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle attività produttive e previa intesa con la regione Campania, assume opportune iniziative di verifica e comparazione economica durante il tempo in cui sono erogati gli incentivi per le energie rinnovabili e dopo la scadenza di tale stanziamento (CIP6 e «certificati verdi») nonché verifiche sugli esiti delle attività di produzione energetica, atte a dimostrare la reale necessità di garantire la sicurezza nazionale attraverso la gestione dei rifiuti finalizzata all'autosufficienza, affinché essa stessa non comporti il depauperamento delle risorse economiche e ambientali necessarie alla realizzazione della filiera virtuosa dei rifiuti/risorse, in previsione di una eventuale revisione della normativa in materia di erogazione degli incentivi per le energie rinnovabili.
2. 40. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2016».
2. 01. Russo.
(Inammissibile)

Pag. 149

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
  2. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni.
2. 02. Russo.
(Inammissibile)

  Sopprimere l'articolo 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, n. 7.
2. 03. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere l'articolo 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, n. 7, sono riassegnante al medesimo Ministero 150 milioni per l'anno 2016.
2. 04. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, lettera d), sostituire le parole: quanto a 12 milioni con le seguenti: quanto a 2 milioni.
3. 4. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Pag. 150

  Sopprimerlo.
3. 1. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: al comune di Reggio Calabria con le seguenti: ai comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 e sostituire le parole: medesimo comune con le seguenti: medesimi comuni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Finanziamento dei Comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013).
3. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.
(Inammissibile)

  All'articolo 3, sostituire le parole: 10.329.479,56 con le seguenti: 7.329.479,56.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 5. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

  Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 60.329.479,56 euro per l'anno 2015.
3. 3. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 10 milioni di euro in favore dei territori della Romagna colpiti dal violento nubifragio del 18 giugno 2014»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.
4. 1. Nicola Bianchi, Liuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50.
*4. 2. Manfredi, Tartaglione, Tino Iannuzzi.
(Inammissibile)

Pag. 151

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50.
*4. 3. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
*4. 4. Palladino.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. Per sostenere l'economia turistica degli sport della neve, tenuto conto della situazione di eccezionale siccità invernale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 363 del 2003.

  Conseguentemente all'articolo 3, sostituire le parole: 10.329.479,56 con le seguenti: 5.329.479,56.
4. 5. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Sopprimerlo.
*5. 3. Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso, Cariello.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sopprimere la parola: anche;
   b) al comma 1 dopo la parola: stesse, aggiungere le seguenti: e contributi ad AREXPO per la realizzazione degli interventi;
   c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tra le iniziative di valorizzazione di cui al comma 1 vengono ricomprese anche le iniziative e le opere finalizzate alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano «21st Century. Design after Design» che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016 per le cui modalità attuative, l'individuazione delle opere necessarie e connesse e la definizione degli organismi per la gestione delle attività, si rinvia al DPCM di cui al comma 3.
  1-ter. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, è autorizzata la spesa di 15 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

Pag. 152

   d) sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco del Comune di Milano e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono definite le Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e 1-bis, le modalità attuative con indicazione dei criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
   e) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «dal comune di Milano» sono inserite le seguenti: «e dalla Regione Lombardia».
  5-ter. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 4. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 22 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 1. Cariello, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni;
   2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 20 milioni;
   3) al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 17 milioni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 523 milioni;
   b) all'articolo 15 comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 80 milioni di euro nel biennio 2016-2017, di cui 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.;
   c) all'articolo 17, lettera m) sostituire le parole: 123,6 milioni con le seguenti: 0,6 milioni.
5. 40. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2025;
   b) al comma 2 sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con; le parole: in uso a EXPO S.p.a. con le seguenti: di proprietà di AREXPO S.p.A; al secondo periodo dopo la parola: IIT aggiungere le seguenti: d'intesa con le principali istituzioni scientifiche lombarde.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025.
5. 5. Guidesi, Simonetti.

Pag. 153

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sullo stanziamento di cui al periodo precedente una quota pari a 5 milioni di euro è immediatamente attribuita alla Società Arexpo S.p.A. al fine di provvedere ad un aumento di capitale.
5. 6. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche.
5. 7. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche mediante con le parole: con esclusione della.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4 non possono essere utilizzate per oneri derivanti da esecuzione, già realizzata o da realizzarsi, di bonifiche, scavi e riporti di terre per esse necessari, nonché di opere per la messa in sicurezza della falda acquifera, sull'area utilizzata per l'Expo o su altre aree in uso alla Società Expo S.p.a.
5. 8. Da Villa, Cancelleri, Della Valle, Crippa, Vallascas, Fantinati, Caso, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche mediante con le seguenti: con esclusione della.
5. 10. Da Villa, Cancelleri, Della Valle, Crippa, Vallascas, Fantinati, Caso, Cariello.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Per l'anno 2015 le risorse stanziate nel fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ,e successive modifiche, sono incrementate di 100 milioni di euro.
5. 39. Cariello, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 2.
5. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 12. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Castelli.

Pag. 154

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 13. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 14. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Castelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, Pag. 155dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 15. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 16. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Cariello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 17. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 70 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno Pag. 1562015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 18. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Castelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere degli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Tale stanziamento è assegnato alle università e agli enti di ricerca sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università e degli enti di ricerca, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 19. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Castelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere degli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario, previo loro adattamento. Tale stanziamento è assegnato alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 20. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca istituisce un comitato guida costituito dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di ricerca finalizzato alla realizzazione di progetti scientifici e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Il Ministero dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad istituire un Fondo la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro per il 2015 destinato al finanziamento del Pag. 157progetto di cui al periodo precedente. Il comitato guida elabora un progetto esecutivo che è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti e approvato, previo parere delle Commissioni parlamentari stesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 21. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica che utilizzi parte delle aree in uso a EXPO S.p.A., ove necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca, anche in associazione tra loro o con altri enti attivi nel campo della ricerca. Per il finanziamento della progettazione e della realizzazione della predetta iniziativa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo, denominato «Fondo per la ricerca EXPO», a cui è attribuito un primo contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 22. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca sulla base del programma PRIN, previo parere degli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate e con pubblicazione del relativo bando pubblico, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. La procedura di evidenza pubblica relativa dovrà necessariamente prevedere l'intera assegnazione del finanziamento ad un singolo progetto scientifico e di ricerca.
5. 23. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è stanziato, per l'istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Il contributo è versato solo a seguito del completamento dell'iter di approvazione del progetto dell'IIT, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 24. De Rosa, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
5. 25. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 2 sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. Per l'anno 2015 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo Pag. 158comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rifinanziata per 12.200.000 euro.;
   all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 26. Cariello, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 55 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: di 25 milioni di euro con le seguenti: di 50 milioni di euro.
5. 41. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Cariello.

  Al comma 2 dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge,.

  Conseguentemente aggiungere in fine il seguente periodo: A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'istituto Italiano di Tecnologia, invia con cadenza trimestrale una relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di avanzamento del progetto scientifico e di ricerca, di cui al presente comma, contenente la quantificazione e le modalità di utilizzo del contributo erogato.
5. 27. Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: approvato, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. 28. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: IIT elabora un progetto esecutivo che è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 29. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Caso, D'Incà.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono definite inserire le seguenti:, entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
5. 30. Guidesi, Simonetti.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 31. Cimbro.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 32. Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 33. De Rosa, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Per far fronte al mancato contributo della Provincia di Milano alla Società Expo S.p.a. è autorizzato, per l'anno 2016, un contributo dello Stato dell'importo di 60 milioni di euro da attribuire alla suddetta Società Expo S.p.a.
  5-bis. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma Pag. 159precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. 34. Centemero.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità e per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano, è autorizzato, per l'anno 2016, un contributo dello Stato di 60 milioni di euro da attribuire alla Società Expo S.p.a, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. 35. Cimbro.

  Al comma 5, dopo le parole: Provincia di Milano aggiungere le seguenti: con l'impegno di rifinanziare l'opera infrastrutturale, appena ne sussistano le condizioni di cantierabilità.
5. 36. Cimbro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo si impegna a reperire le risorse necessarie al rifinanziamento dell'opera infrastrutturale, appena ne sussistano le condizioni.
5. 37. Centemero.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
5. 38. Guidesi, Simonetti.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Interventi per il Giubileo).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 300 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 100 milioni di euro per il trasporto pubblico locale di Roma Capitale e dei Comuni confinanti e 100 milioni di euro per la riqualificazione delle periferie di Roma Capitale. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.
  2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 37 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.
6. 1. Marcon, Melilla, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi Giubilari inserire le seguenti: Pag. 160da realizzarsi su tutto il territorio nazionale.
6. 2. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie con le seguenti: le cui risorse sono destinate almeno per il 50 per cento alla mobilità, al decoro urbano, alla lotta all'inquinamento e alla riqualificazione delle periferie;
   b) sopprimere la parola: annualmente;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dell'affidamento e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture attraverso l'impiego delle risorse di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti assicurano l'applicazione di specifiche misure per la trasparenza e la pubblicità che sono raccolte in una relazione da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari.
6. 3. Daga, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie con le seguenti: per l'ottimizzazione del sistema trasportistico pubblico esistente, la riqualificazione del decoro urbano e delle periferie.
6. 4. Daga, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la mobilità inserire le seguenti: , la sicurezza.
6. 5. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di 65 milioni di euro per l'anno 2016.
6. 6. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma.
6. 7. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: da e verso la stazione di Roma San Pietro.
6. 8. Nesci, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Cariello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La Regione Lazio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedete, una relazione dettagliata sull'utilizzo del contributo di cui al precedente comma.
6. 9. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, l'Ente Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale senza alcun limite di spese per tutto l'anno 2016, previa una specifica programmazione del piano e del fabbisogno assunzionale per il triennio 2016-2018.

Pag. 161

  Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
6. 10. Fassina, Zaratti, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, l'Ente Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale senza alcun limite di spese per tutto l'anno 2016, previa una specifica programmazione del piano e del fabbisogno assunzionale per il triennio 2016-2018, sulla base delle graduatorie concorsuali esistenti ed anche attraverso apposite procedure di stabilizzazione occupazionale per il personale a tempo determinato inserito all'interno di graduatorie concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale e/o da selezioni per soli titoli per assunzioni a tempo determinato nell'ambito delle scuole dell'infanzia e dell'asili nido e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione o che maturino tale requisito in virtù in un contratto in essere alla data di emanazione della presente legge, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

  Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
6. 11. Fassina, Zaratti, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro carretto utilizzo.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.
6. 12. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro corretto utilizzo.Pag. 162
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.
  2-quater. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80.000.000 di euro per l'anno 2016 si provvede mediante una corrispettiva riduzione per l'anno 2016 di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 13. Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Le risorse previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 138 milioni.
6. 01. Fregolent, Dallai.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la valorizzazione e la salvaguardia della «Via Francigena» quale Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa).

  1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della Via Francigena quale risorsa culturale e ambientale di primaria valenza pubblica.
  2. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla Via Francigena come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.
  3. Il presente articolo si applica al percorso italiano della Via Francigena, che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma, parte integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998.
  4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dalla Via Francigena, i seguenti interventi:
   a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, anche a fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già avviati e all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena già fruibili;
   b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, spirituale, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, Pag. 163di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena;
   c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
   d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;
   e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate collegate al percorso;
   f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo l'itinerario;
   g) attività di informazione e comunicazione per la promozione turistico-culturale e ambientale della Via Francigena;
   h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della Via Francigena promosse dalle scuole e dalle università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia della Via Francigena, la consapevolezza di una comune identità europea;
   i) attivazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza dei parchi naturali, delle oasi naturalistiche e delle aree protette prossime all'itinerario, nonché realizzazione di attività finalizzate alla formazione di una cultura turistico-ambientale;
   f) attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.

  5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la Via Francigena, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al perseguimento delle finalità del presente articolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016.
  6. Il Fondo è gestito da un'apposita Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante di ciascuna delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio e da un rappresentante dell'Associazione europea delle Vie Francigene. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dal presente articolo.
  7. Ciascuna regione individua le proposte e le priorità a livello regionale e redige annualmente, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, da trasmettere entro il 10 febbraio di ogni anno alla Commissione di cui al comma 6 del presente articolo, che forma la graduatoria complessiva e stabilisce l'entità dei relativi finanziamenti.
  8. Per ciascun intervento il soggetto proponente deve indicare la quota di cofinanziamento, che non può essere inferiore al 30 per cento.
  9. I progetti interregionali sono presentati dalla regione capofila direttamente alla Commissione di cui al comma 6.
  10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, gli enti locali possono Pag. 164predisporre progetti in partenariato o in collaborazione con soggetti privati, comprese agenzie di pellegrinaggio e fondazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.
6. 02. Dallai, Fregolent, Cenni, Terrosi.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata per l'anno 2016 la realizzazione di interventi finalizzati a supportare la realizzazione e la fruizione dei suddetti itinerari, approvati dalle Regioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e concernenti i seguenti ambiti:
   a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;
   b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;
   c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;
   d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a facilitarne la conoscenza e la fruizione.

  2-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi di cui al comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo di cui al comma 1.
7. 1. Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 4-bis.
7. 2. Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere i seguenti:
  4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
  4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici.»;Pag. 165
   b) al comma 3 le parole da: «non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo», fino a: «ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014».
7. 3. Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Piazzoni, Minnucci, Roberta Agostini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al comma 226 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni».
7. 4. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
7. 5. Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Piazzoni, Minnucci, Roberta Agostini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo Pag. 16624 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
7. 6. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004 fino alla data del 30 novembre 2016.
7. 7. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, sul territorio nazionale fino alla data del 30 novembre 2016.
7. 8. Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e comuni confinanti.
7. 9. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole «può essere ricusata» inserire le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,».
7. 10. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: per le imprese inserire le seguenti: che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani,.
8. 1. Russo.

Pag. 167

  Al comma 1, dopo le parole: legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiungere le seguenti: prioritariamente orientate alle produzioni a marchio.
8. 2. Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: di livello internazionale, inserire le seguenti:, incentivando, in particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese locali.
8. 3. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 2, dopo le parole: Italian sounding aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle imprese che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani.
8. 4. Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: Italian sounding aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai prodotti a marchio.
8. 5. Russo.

  Sopprimere il comma 3.
8. 6. Russo.

  Al comma 3, infine aggiungere il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto e in seguito annualmente, l'ICE relaziona alle Camere sugli interventi e i risultati derivanti dall'applicazione del presente articolo.
8. 7. Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
  3-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-bis, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del Turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
8. 8. Fassina, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  3-bis. In ragione della precipua competenza sulle tematiche dell’Italian sounding e al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle Pag. 168imprese agricole con vocazione all’export, i dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo del 2013 sono, a domanda, stabilizzati alle dipendenze di Ice. L'inquadramento dei dipendenti trasferiti è disposto entro trenta giorni con provvedimento del direttore generale di Ice. Le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a., di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 che all'articolo 12, comma 18-bis, sono trasferite all'Ice.
8. 9. Russo.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per la copertura dei costi del servizio del traffico aereo erogato presso lo scalo di Crotone da AFIS e del servizio di controllo aerodromo (TWR) per il periodo da maggio 2015 a tutto 2016 sono stanziati euro 1.500.000 in favore di Enav S.p.A. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2016, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole:. Interventi in favore dell'aeroporto di Crotone.
9. 1. Dorina Bianchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  Alla legge n. 208 del 2015, dopo il comma 866 inserire il seguente: 866-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 20 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
9. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 4.
10. 1. Nicola Bianchi, Liuzzi.

Pag. 169

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 30 milioni a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
10. 2. Piras, Melilla, Marcon, Franco Bordo.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: 30 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 30 milioni a decorrere dal 2015;
   b) al secondo periodo dopo le parole: non rilevano aggiungere la seguente: solo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 3. Nicola Bianchi, Liuzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 30 milioni annui per ciascun anno del triennio 2015-2017.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: e quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 4. Nicola Bianchi, Liuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di realizzare e garantire la continuità territoriale da e per le isole, anche minori, e ridurne i disagi derivanti dalla condizione di insularità, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane, con dotazione pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tali risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna regione. Agli oneri derivanti dalla istituzione del Fondo di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente alla rubrica, alla parola: Continuità premettere le seguenti: Fondo nazionale per la.
10. 5. Nicola Bianchi, Liuzzi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1 Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2016, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e delle normativa dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario.
10. 6. Piras, Melilla, Marcon, Franco Bordo.

Pag. 170

  Sopprimere il comma 2-bis.
10. 7. Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di garantire l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.
10. 01. Simonetti, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  Per il personale civile in servizio alla data del 1o gennaio 1994 presso Mariteleradar – Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, con riferimento alla relativa tabella di equiparazione, l'inquadramento, a far data dal 1o gennaio 2014, nei rispettivi livelli e profili è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel comparto ministeri.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 70 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
10. 02. Bergamini.

ART. 11.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per i lavori di prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Bignami a Monza Bettola, con previsione di prosecuzione fino alle stazioni di «Ospedale San Gerardo» e «Parco Villa Reale».

  Conseguentemente all'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agl'immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 200 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati».
11. 1. Centemero.
(Inammissibile)

Pag. 171

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 dopo le parole: «alla viabilità» sono aggiunte le seguenti: «in particolare per l'incremento della sicurezza nella pubblica ultimazione delle strade extraurbane in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico collettivo,».
11. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 120 milioni per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: quanto a 503,8 milioni di euro per l'anno 2015;
   all'elenco allegato, la riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese per il Ministero della difesa per l'anno 2015 è pari a 33.000.000 euro di cui 8 milioni relativi alla Missione «Difesa e sicurezza del territorio (5)» in riferimento al Programma «1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare», e 25 milioni relativi alla Missione «Ricerca e innovazione (17)» in riferimento al Programma «2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa».
12. 1. Marcon, Duranti, Piras, Melilla.

  Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 120 milioni per l'anno 2015.
12. 2. Marcon, Duranti, Piras, Melilla.

ART. 13.

  Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera m) e dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
13. 1. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Sopprimere il comma 1-bis.
13. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  Per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuito un contributo pari a 50 milioni di euro alla Regione Calabria da destinare nella misura del 50 per cento alla crescita sostenibile, allo sviluppo tecnologico, alla nuova imprenditorialità e all'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo a nuove imprese start-up innovative, e nella misura del 50 per cento al sostegno e all'incremento occupazionale delle imprese start up innovative già esistenti sul territorio.
13. 4. Nesci, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, D'Incà, Parentela.

  Al comma 1-bis, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Per consentire specifici interventi di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende del Pag. 172settore funiviario, tenuto conto della situazione di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
13. 5. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: entro il 30 giugno 2016 e le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente al terzo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
13. 6. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  1-quater. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1-ter si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
  1-quinquies. Ai fini di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1-ter del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  1-sexies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-ter il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) quanto a 149,340 milioni di euro per l'anno 2016, a 62,61 milioni di euro per l'anno 2017, a 64,61 milioni di euro per l'anno 2018, a 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, a 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, a 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e a 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 mediante riduzione del fondo relativo alle esigenze indifferibili di Pag. 173cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 7. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Placido, Airaudo, Fassina, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:
  «113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 113-bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

  1-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016.
  1-quinquies. Il comma 61 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  «61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: “27,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “24,5 per cento”.».
13. 8. Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, Pannarale, Carlo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:
  «113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, Università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 113-bis e 113-ter si Pag. 174autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
13. 9. Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, Pannarale, Carlo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è estesa con le modalità di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
13. 10. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Placido, Airaudo, Fassina, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Per il completamento, delle procedure di stabilizzazione di tutti i lavoratori impegnati in attività socialmente utili impiegati presso gli enti regionali e gli enti locali, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. Le regioni dispongono con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli oneri necessari derivanti da quanto previsto dal periodo precedente e assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

  Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
13. 11. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014-2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del SSN ricompresi nel proprio ambito territoriale.
13. 12. Dallai.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  13-bis. All'articolo 16, tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita in fine la seguente voce: «manutenzione dei beni strumentali ai servizi svolti da Onlus».
13. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

Pag. 175

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 2016, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.
  1-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1-bis, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:
   a) di proprietà di istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
   b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa depositi e prestiti;
   c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

  1-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.
  1-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.
  1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.
  1-septies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  1-octies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «o per cento».
14. 2. Melilla, Marcon, Fassina, Zaratti, Pellegrino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: «2014 e 2015» con le seguenti: «2014, 2015, 2016, 2017 e 2018».Pag. 176
  1-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
14. 3. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, gli importi per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono ulteriormente incrementati di 50 milioni di euro.
  1-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
14. 4. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
14. 5. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aumentata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 6. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
14. 7. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito con il seguente «Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00».
14. 8. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà.

Pag. 177

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sono comunque escluse dalla corresponsione dell'imposta di registro per l'acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno fiscale 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
14. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, si dispone la sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica – sovvenzionata, agevolata e convenzionata – realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e/o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di ERP.
14. 04. Lombardi, Caso, Brugnerotto.

ART. 15.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:
   1. alla lettera c) sostituire le parole: 27,8 milioni con le seguenti: 7,8 milioni;
   2. alla lettera h) apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: quanto a 85 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: quanto a 65 milioni per il 2015 e 35 milioni per il 2016;
    b) sostituire le parole: 53 milioni con le seguenti: 33 milioni;
    c) sostituire le parole: 68 milioni con le seguenti: 18 milioni;
    d) sopprimere le parole: e 30 milioni di euro per l'anno 2017.
15. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).

  1. Ai fini del potenziamento delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio Pag. 1782015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
  2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
   a) ricognizione, in collaborazione con l'ANCI, degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
   b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività sportiva, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
   c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.

  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il CONI, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1.
  5. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare ex-novo un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
  6. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
  7. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
15. 2. Marcon, Fassina, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attività sportiva agonistica nazionale con le seguenti: delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione e sopprimere le parole: da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera a) dopo la parola: ricognizione inserire le seguenti: in collaborazione con l'ANCI;Pag. 179
   al comma 2, lettera b) sostituire le parole: all'attività agonistica nazionale con le seguenti: all'attività sportiva;
   al comma 2, lettera c) sostituire le parole:, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale con le seguenti: localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
   al comma 2 sopprimere la lettera d);
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il CONI, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1;
   sopprimere il comma 5;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare ex-novo, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
15. 3. Marcon, Fassina, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti.

  Ai commi 1 e 2, dopo la parola: nazionale ovunque ricorra, inserire le seguenti: regionale e locale.
15. 4. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane con le seguenti: svantaggiate del Paese, nelle periferie urbane o nelle città metropolitane.
15. 5. Russo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con le seguenti: e per almeno il 50 per cento delle risorse disponibili per la diffusione di attrezzature sportive per favorire la pratica sportiva dilettantesca nelle stesse aree.
15. 6. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla, Fassina.

  Al comma 2 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche assicurando l'uso degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive che hanno tra gli iscritti adolescenti e giovani svantaggiati o a rischio devianza indicati dai servizi sociali.
15. 7. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Pag. 180

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).
*15. 8. Simonetti, Guidesi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).
*15. 9. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI aggiungere le seguenti: sentiti, per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, gli enti locali.
15. 11. Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ed i soggetti attivi nel servizio di recupero dei giovani nelle medesime aree.
15. 12. Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI presenta aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di perequazione fra aree.
15. 10. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: per l'approvazione, inserire le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
15. 13. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 14. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
15. 15. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il piano pluriennale degli interventi aggiungere le seguenti: con particolare attenzione a riequilibrare l'offerta di impianti sportivi sul territorio nazionale.
15. 16. Russo.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi piani entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima procedura siano tempestivamente pubblicati sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e del CONI.
15. 17. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 5.
15. 18. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, tenendo conto dell'utilità sociale dei differenti progetti presentati attraverso idonee procedure comparative tra gli stessi.
15. 19. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Pag. 181

  Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 50 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle, e dopo le parole: senza fini di lucro inserire la seguente: che.
15. 20. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 40 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle, e dopo le parole: senza fini di lucro inserire la seguente: che.
15. 21. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 30 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle, e dopo le parole: senza fini di lucro inserire la seguente: che.
15. 22. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: anche assicurando l'uso degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive che hanno tra gli iscritti adolescenti e giovani svantaggiati o a rischio devianza indicati dai servizi sociali.
15. 23. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nel caso di concorso di più progetti, si procede ad una consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi progetti, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima siano tempestivamente pubblicati sui siti internet degli enti locali sul cui territorio insiste l'impianto sportivo interessato al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure adottate. In ogni caso gli enti locali garantiscono il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.
15. 24. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, D'Incà.

  Al comma 6, secondo periodo aggiungere in fine, le seguenti parole: sempre che gli enti locali non intendano intervenire direttamente nell'attività di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento e successiva gestione degli impianti sportivi e nel rispetto dell'articolo 90, commi 24 e 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
15. 25. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le Convenzioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune sul cui territorio insiste l'impianto sportivo.
15. 26. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

  Al comma 8 dopo le parole: il Comune inserire le seguenti: previa pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
15. 27. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Pag. 182

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, per l'ammodernamento dello stadio Ezio Scida, in considerazione della necessità di adeguare la struttura alle norme della Federazione calcistica e della Lega serie A, è erogato al comune di Crotone un contributo di euro 300.000 per l'anno 2016.
15. 28. Dorina Bianchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo».
15. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per l'AFAM).

  1. Le province continuano ad assumersi gli oneri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori di industrie artistiche, fino all'emanazione di tutti i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. All'onore derivante dall'attuazione della presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 02. Crimì.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:
  «11. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata al 10 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
16. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon.

ART. 17.

  All'elenco di cui alla lettera a), recante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri tabella Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eliminare la voce relativa alla missione 3 Ricerca e Innovazione (17), programma 3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) per l'importo di 4 milioni di euro.

Pag. 183

  Conseguentemente, alla tabella Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce relativa alla missione 12 Ricerca e Innovazione (17), programma 12.1 Ricerca applicata e di base (15), per l'importo di 4 milioni di euro.
17. 2. Tartaglione, Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.
17. 3. Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso, Castelli.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.