CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2015
568.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07276 Barbanti: Utilizzo delle risorse del Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie alimentato dagli importi depositati su conti correnti e rapporti bancari definiti «dormienti».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti pone quesiti in ordine all'utilizzo delle somme provenienti dai «conti dormienti» devoluti al «Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie» istituito con la legge n. 266 del 2005.
  Interpellato sul punto, il dipartimento del tesoro indica al riguardo, che come occorra premettere che l'articolo 1, comma 343, della citata legge n. 266 del 2005, ha istituito un Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie che abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dagli importi dei rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della suddetta legge, sono ammessi ai benefici, di cui al comma 343, anche i risparmiatori che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica Argentina del 2001.
  La definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare agli aventi diritto dei conti dormienti, che ne abbiano fatto richiesta.
  Pertanto, tenuto conto che i termini di prescrizione decennale del diritto di restituzione sono, tuttora, pendenti e che le relative procedure di rimborso sono ancora in corso, non è possibile al momento prevedere l'ammontare delle risorse destinabili agli interventi in questione.

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ALLEGATO 2

5-07277 Pesco: Annullamento dei carichi di riscossione iscritti a ruolo a seguito della decorrenza dei termini per la definizione della relativa procedura e trattamento dei ruoli prescritti o decaduti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano talune criticità in merito all'operato di Equitalia S.p.a che, a partire da luglio 2015, avrebbe inviato ai contribuenti avvisi di intimazione di pagamento cosiddetto «multiente» comprendenti tributi risalenti agli anni ottanta, novanta e duemila.
  A parere degli onorevoli interroganti, non verrebbero applicati dall'Ente di riscossione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 527 e 528 e 540 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernenti la cosiddetta «Rottamazione automatica delle cartelle fino a 2.000 euro».
  Pertanto, gli onorevoli chiedono chiarimenti in merito all'attuale modus operandi di Equitalia S.p.a e se vi siano specifiche disposizioni governative o ministeriali in merito alla corretta gestione delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 527 della legge 228 del 2012, con particolare riferimento all'annullamento dei carichi iscritti a ruolo per decorso del termine previsto per legge, nonché in merito al trattamento dei carichi di ruoli prescritti o comunque decaduti al fine della riscossione.
  Al riguardo, Equitalia S.p.a riferisce che, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 228 del 2012 e del decreto ministeriale di attuazione 15 giugno 2015, concernente le «Modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli», i crediti di importo fino a 2 mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (a prescindere, quindi, dall'anno cui l'entrata si riferisce), sono stati sospesi e non sono stati oggetto di procedure di riscossione.
  Pertanto, tali crediti non risultano inclusi negli avvisi di intimazione emessi dagli Agenti della riscossione dal luglio 2015.
  In relazione alla procedura di sospensione legale della riscossione e dell'annullamento di diritto dei ruoli e delle cartelle, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 540, della legge n. 228 del 2012, Equitalia fa presente di non aver attivato, nei casi previsti dalla norma e proprio a fronte della possibilità di un annullamento di diritto dei carichi, le procedure cautelari ed esecutive che, diversamente, dovrebbe avviare in conformità con le disposizioni speciali che regolano la riscossione mediante ruolo.

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ALLEGATO 3

5-07278 Paglia: Diversità di trattamento in relazione alla riduzione del valore di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia pone quesiti in ordine ai dati consultabili il 23 novembre scorso sul sito di Borsa Italiana relativamente ad alcuni ISIN riferiti a obbligazioni subordinate di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio nonché alla circostanza che soltanto per alcuni titoli risultava l'azzeramento.
  Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, si fa presente che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 1241015 del 21 novembre, approvato dal Ministro dell'Economia il 22 novembre 2015, ha disposto l'avvio della risoluzione nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, che prevede la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.
  Il 22 novembre Banca d'Italia ha quindi disposto la riduzione integrale, oltre che delle azioni, del valore nominale di sei obbligazioni subordinate di classe 2 computabili nei fondi propri, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali:

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  Vi sono poi alcune obbligazioni subordinate che non sono state oggetto di riduzione e sono state escluse dalla cessione all'ente-ponte. Sono obbligazioni non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione. Tali obbligazioni sono rimaste in capo all'ente in risoluzione (di cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa con decreto del MEF del 9 dicembre 2015).
  Per esse è stato richiesto dal Commissario Straordinario di BPEL a Montetitoli la sospensione dell'operatività di trasferimento e regolamento in data 2 dicembre. Il blocco operativo di tali obbligazioni da parte di Montetitoli era stato già disposto in via provvisoria e comunicato il 23 novembre. Si tratta dei seguenti titoli, di cui uno (IT0004350515) viene citato dall'On. Paglia insieme a quelli oggetto di azzeramento:

  La Consob ha precisato, infine, che i titoli menzionati esplicitamente nell'interrogazione non sono mai stati ammessi alle negoziazioni su mercati gestiti da Borsa Italiana e che in generale di tutti i titoli elencati nelle due tabelle solo l'ultimo (IT005031395) è risultato ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale «ExtraMOT-Pro» di Borsa Italiana e risulta sospeso.

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ALLEGATO 4

5-07057 Pesco: Saldo tra pagamenti e incassi pagato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2015 e nel 2016 in relazione agli interest rate swap di duration.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-07057 l'On. Daniele Pesco ed altri pongono quesiti in ordine alle operazioni di «interest rate swap».
  Con riferimento alla prima domanda posta nell'interrogazione in questione, si conferma che la posizione con scadenza 2036, il cui contratto contiene una clausola bilaterale di «early termination», appartiene alla categoria degli interest rate swap di duration.
  Per quanto riguarda la seconda domanda posta nell'interrogazione, si precisa che i due interest rate swap per un valore nozionale totale di 2 miliardi di euro, scaduti nel 2015, appartengono a loro volta alla stessa categoria degli IRS di duration. L'importo complessivo di 91,8 milioni di euro, regolato per l'ultima scadenza, deriva dal fatto che entrambi i contratti prevedevano che la Repubblica Italiana effettuasse pagamenti annuali a tasso fisso a fronte di pagamenti semestrali a tasso variabile ricevuti dalla controparte. Entrambe le posizioni non hanno originato up-front e i flussi complessivamente generati dalle due operazioni nel corso di tutta la loro vita ammontano a circa 520 milioni di euro, importo notevolmente inferiore a quello stimato nell'interrogazione.
  Infine, il saldo tra pagamenti e incassi generato dagli interest rate swap di duration nel corso del 2015 è stato pari 3,881 miliardi di euro (rispetto ai 3,6 miliardi del complesso del portafoglio swap associato alle passività), mentre per il 2016 lo stesso saldo è previsto attestarsi sui 4,2 miliardi di euro circa (rispetto ai 4,1 miliardi sempre del portafoglio swap complessivo), sulla base dei tassi forward dell'Euribor a 6 mesi, al momento negativi e con andamento discendente.
  Si precisa, infine, che il saldo stimato per il 2016 non include l'eventuale pagamento dovuto per l'esercizio della clausola bilaterale di early termination.