CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 dicembre 2015
567.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-05699 Gagnarli: Sulla gestione del settore ippico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente, si fa presente che in applicazione della disciplina transitoria dei rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse per il periodo agosto-dicembre 2015, lo scorso 5 agosto è stato approvato il contratto sottoscritto con la società Sistema Cavalli, titolare della gestione dell'ippodromo di Follonica. In tale contesto è stata altresì rideterminata la scheda tecnica ad esso allegata e riconosciuto un maggior contributo per servizi di allenamento, derivante dall'incremento dei cavalli stanziali presso l'ippodromo.
  Il contratto attualmente in vigore non pone a carico delle società di corse l'obbligo di fornire servizi di allenamento in favore degli operatori, lasciando la relativa scelta alle società.
  I rapporti tra la società e gli operatori ippici sono disciplinati da regolamentazione pattizia, senza alcun intervento del Ministero nei confronti delle società ad eccezione dei profili concernenti la corretta manutenzione degli impianti e il rispetto degli standard di sicurezza.
  Per quanto riguarda le modalità di controllo adottate dal Ministero ai fini della verifica del rispetto degli obblighi assunti dalle società di corse, preciso che le verifiche sono effettuate d'ufficio ovvero, su segnalazione degli operatori, attraverso il riscontro, documentale e/o mediante sopralluogo, dei dati fisici degli impianti e dello stato di manutenzione degli stessi.
  Nel caso in cui siano accertate mancanze, si procede alla riduzione del corrispettivo dovuto, ovvero all'applicazione di una penale contrattuale.
  Preciso peraltro che abbiamo elaborato un modello per la definizione del ruolo degli ippodromi nella programmazione ippica italiana, propedeutico alla definizione dei criteri generali per l'erogazione della sovvenzione alle Società di corse e dei criteri per la formulazione del calendario nazionale.
  Il modello mira a ridefinire e valorizzare il ruolo degli ippodromi nel sistema ippico italiano, concorrendo alla stabilizzazione del comparto e creando le premesse per un suo rilancio. A tale riguardo, è in corso il procedimento amministrativo finalizzato alla definizione di un modello convenzionale che, secondo gli orientamenti del Consiglio di Stato, sarebbe oggetto di apposito accordo sostitutivo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990.
  Il nostro obiettivo è quello di concludere il percorso avviato entro la fine dell'anno.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04289 Oliverio: Su misure di sostegno delle produzioni di clementine e 5-07190 Parentela: Su misure di sostegno delle produzioni di clementine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni di cui si chiede conto recano analoghi quesiti sulla tutela del settore ortofrutticolo; ho ritenuto pertanto conveniente fornire al riguardo una risposta congiunta.
  Ricordo anzitutto che l'Organizzazione comune di mercato (OCM), come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1308 del 2013, consente di intervenire a livello europeo per contrastare le minacce di turbative di mercato introducendo misure straordinarie.
  Proprio sfruttando questa leva e grazie alle forti sollecitazioni dell'Italia, la Commissione europea con il Regolamento delegato (UE) n. 1369 del 7 agosto 2015 ha prorogato gli aiuti contro l'embargo russo per il settore ortofrutticolo. Il provvedimento modifica il Regolamento delegato (UE) n. 1031 del 2014 e istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo – valide fino al 30 giugno 2016 o ad esaurimento dei quantitativi – per i produttori di alcuni ortofrutticoli freschi.
  I citati Regolamenti prevedono per i prodotti ortofrutticoli maggiormente interessati all'export verso la Russia (tra i quali arance, clementine, mandarini e limoni) azioni di sostegno eccezionali a favore di tutti i produttori ortofrutticoli, siano essi associati o meno ad Organizzazioni di produttori riconosciute. Tali misure consentono di effettuare il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione anche dei prodotti in questione, entro determinati volumi massimi assegnati dalla Commissione europea agli Stati membri.
  Tale meccanismo, che vede l'Italia in una posizione di vantaggio nella definizione dei quantitativi di prodotti che possono essere oggetto di intervento ha previsto, per gli agrumi, volumi di intervento pari a 2.620 e 3.300 tonnellate attraverso i Regolamenti delegati (UE) n. 1031 del 2014 e n. 1369 del 2015.
  Inoltre ogni Stato membro ha il diritto di assegnare in maniera autonoma ulteriori 3.000 tonnellate, o quota parte di queste, a tutti i prodotti oggetto di applicazione del Regolamento, agrumi compresi.
  Le misure di sostegno eccezionali riguardano le operazioni di ritiro, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione effettuate dai produttori nel periodo compreso tra l'8 agosto 2015 e il 30 giugno 2016. I prodotti ritirati dal mercato potranno essere anche destinati alla distribuzione gratuita agli indigenti.
  Faccio presente che è stato utilizzato l'intero plafond destinato agli agrumi assegnato all'Italia, di cui al Regolamento (UE) n. 1031 del 2014, il cui periodo applicativo è terminato il 31 dicembre 2014, comprese le 3.000 tonnellate aggiuntive che, considerate le difficoltà del settore, sono state totalmente destinate al comparto in questione.
  Circa il 60 per cento del quantitativo totale oggetto di intervento, pari a 5.620 tonnellate, ha interessato le clementine calabresi che sono state destinate, per circa l'85 per cento, alla distribuzione gratuita a favore di persone indigenti.Pag. 30
  Rilevo poi che, nonostante la recente emanazione del Regolamento (UE) n. 1369 del 2015 del 7 agosto 2015, a fine novembre 2015 è andato esaurito l'intero plafond assegnato all'Italia per gli agrumi, pari a 3.300 tonnellate che ha interessato soprattutto clementine calabresi, destinato quasi totalmente alla distribuzione gratuita.
  Rimane ancora disponibile quota parte del plafond aggiuntivo di 3.000 tonnellate di cui dispone l'Italia che, considerate le circostanze di crisi, stiamo provvedendo a destinare ai prodotti in questione per il prosieguo delle misure straordinarie.
  Sul fronte del sostegno alla competitività della filiera ortofrutticola, per affrontare le problematiche sollevate dall'interrogante e tutelare meglio il reddito delle aziende agricole dobbiamo favorire il più possibile l'aggregazione dell'offerta e l'associazione dei produttori, utilizzando gli strumenti messi a disposizione della OCM.
  Infatti, è previsto il finanziamento di programmi di attività realizzati da organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute che possono prevedere molteplici interventi a sostegno del comparto, comprese specifiche misure per prevenire ed affrontare situazioni di crisi di mercato.
  In particolare, la regolamentazione comunitaria, completata da disposizioni attuative nazionali, prevede un finanziamento da parte dell'Unione europea (generalmente al 50 per cento e, per taluni interventi il 100 per cento), per incrementare e salvaguardare la qualità dei prodotti, migliorare le condizioni di commercializzazione, ottimizzare i costi di produzione, promuovere i prodotti e prevenire e gestire eventuali crisi.
  L'efficacia di tale strumento è in stretta relazione al grado di aggregazione dei produttori che in alcune Regioni ed in particolare in quelle meridionali, risulta ancora troppo basso, attestandosi in Calabria intorno al 22 per cento della produzione ortofrutticola regionale.
  Evidenzio altresì che, siamo favorevoli a valutare l'istituzione di un tavolo di concertazione con le parti interessate, al fine di programmare interventi strutturali per rendere competitivi i prodotti di qualità e salvaguardare le nostre eccellenze.
  Per quanto riguarda l'evoluzione degli scambi commerciali di prodotti ortofrutticoli tra Marocco e Unione europea dopo l'Accordo siglato nel 2012, la Commissione europea, anche su pressione dell'Italia, sta esercitando un costante monitoraggio per verificarne il rispetto. Preciso che le misure di salvaguardia previste dal protocollo n. 1 del citato Accordo possono essere attivate solo dopo il prescritto iter e, comunque, previa decisione del Consiglio europeo con l'approvazione della maggioranza degli Stati membri.
  Rilevo infine che, in merito all'applicazione del sistema dei prezzi di entrata con l'atto delegato n. 499 del 2014, adottato dalla Commissione europea anche su forte richiesta dell'Italia la procedura di applicazione del sistema è stata irrigidita, così da renderla meno soggetta ad eventuali manovre tese ad evitare il pagamento dei dazi.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-07005 Gagnarli: Sulla gestione delle pinete di Follonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ricorda preliminarmente che il Corpo forestale dello Stato e il Comune di Follonica hanno sempre operato in piena sintonia nella gestione dell'area oggetto dell'interrogazione.
  Fa quindi presente che, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato dal Comune di Follonica, è stato già avviato un confronto collaborativo per la valutazione delle problematiche connesse alla gestione della pineta, coinvolgendo l'Agenzia del Demanio, competente per la determinazione dei canoni.
  Evidenzio, infatti, che lo scorso 18 novembre, presso la sede di Firenze della Direzione Toscana ed Umbria dell'Agenzia del Demanio, alla presenza della parti coinvolte è stata prospettata una soluzione amministrativa che prevede l'abbattimento sostanziale del canone ad un minimo ricognitorio e l'estensione della durata delle concessioni fino al massimo consentito dalla legge, pari a 19 anni. Pertanto, a breve, provvederemo a rinnovare le concessioni secondo i termini concordati.
  Per quanto riguarda la gestione delle piante il Corpo forestale dello Stato dopo una valutazione delle condizioni di salute e di stabilità apparente di ognuna delle oltre 600 piante presenti nella Pineta di Ponente, ha stilato un documento tecnico di indirizzo che, indicando le priorità di intervento, può essere posto alla base di un piano di recupero della pineta stessa.
  Al contempo, nelle ampie chiarie che si sono andate determinando per effetto della morte delle piante adulte, il Corpo forestale dello Stato ha provveduto alla messa a dimora di oltre 300 piante tra pino e leccio, destinate a costituire il nuovo soprassuolo. Spetta ora al Comune di Follonica provvedere alla gestione ordinaria delle piante stesse, attraverso potatura e messa in sicurezza di quelle che presentano i maggiori problemi.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 e abbinate, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   condivisi gli obiettivi dell'intervento legislativo, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti;
   osservato che le richiamate finalità del provvedimento appaiono particolarmente rilevanti per la loro applicazione alle filiere e ai prodotti agroalimentari e che l'introduzione di un sistema volontario di tracciabilità potrebbe favorire il consumo di prodotti nazionali;
   rilevato pertanto che una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli nell'acquisto dei prodotti e che pertanto all'articolo 2, comma 2, non si dovrebbero limitare le informazioni relative ai produttori ai soli dati fiscali,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «ai dati» venga soppressa la parola «fiscali»;
   all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: « adottato di concerto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   all'articolo 3, comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inserire le seguenti: «nonché le imprese agricole e della pesca, fermo restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità»;
   all'articolo 3, comma 3, aggiungere in fine: «e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014;

  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli strumenti di tracciabilità indicati dalla presente legge consentano di rendere disponibili al consumatore, Pag. 33anche accendendo ad aree web, tutte le informazioni relative al prodotto, ivi comprese quelle legate alla provenienza geografica delle materie prime principali utilizzate;
   valuti la Commissione di merito di coordinare l'espressione «un sistema di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti» di cui all'articolo 2, comma 1, con l'espressione «Le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità» di cui al medesimo articolo 2, comma 3;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare, all'articolo 2, comma 3, lettera b) l'organo di controllo deputato ad eseguire la verifica periodica a campione di cui alla medesima lettera b);
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 2, le parole «dell'ente certificatore» con le seguenti: «dell'eventuale ente certificatore», e di aggiungere, al comma 3 del medesimo articolo una specifica lettera c) per precisare le modalità del controllo dell'ente certificatore;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il controllo europeo diretto sul testo della legge previsto ora al comma 5 esclusivamente per il solo regolamento attuativo previsto dal comma 4.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249).

RELAZIONE

  Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
   Per quanto riguarda il contenuto di interesse della Commissione Agricoltura, in particolare, l'allegato n. 13 (Rilancio del settore ippico) prevede, al punto 13, l'abrogazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
   Tale disposizione, in tema di potenziamento dell'accertamento in materia di giochi, affida ad un regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16 del 2012, la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, di disciplina dei giochi e delle scommesse relative alle corse ai cavalli, nonché il relativo riparto dei proventi, indicando le seguenti finalità alle quali attenersi nell'opera di riordino: rilancio del settore dell'ippica, che da ultimo registra una diminuzione del numero delle scommesse; organizzazione della gestione dei giochi secondo efficienza ed economicità; previsione di criteri trasparenti e conformi al diritto europeo per la scelta dei concessionari; assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; garantire una ripartizione delle risorse che consenta all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico lo svolgimento dei propri compiti; previsione di misure organiche per la promozione della salute e del benessere del cavallo.
   L'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), prevedendo, altresì, che con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venissero ripartite le relative competenze tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
   Secondo la relazione illustrativa l'intervenuta soppressione dell'ASSI ha reso non più attuale la disposizione della quale si prevede l'abrogazione.
   Si fa presente al riguardo che la legge 11 marzo 2014, n. 23, cosiddetta delega fiscale, ha previsto, tra l'altro, criteri direttivi di riforma in materia di giochi pubblici, prevedendo, in particolare, il rilancio del settore ippico, anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli Pag. 35ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.
   La legge delega in materia di giochi non è stata attuata.
   La XIII Commissione Agricoltura ha all'esame numerose proposte di legge in materia di promozione del settore ippico (C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo) per l'esame delle quali è stato istituito un Comitato ristretto che sta lavorando alla definizione di un testo unificato.
   In merito all'allegato: n. 14, relativo alle competenze dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), si rileva che il punto 14 abroga l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. La disposizione in esame, in tema di potenziamento dell'accertamento in materia di giochi, consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
   L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), società interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, ed è stata istituita nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. L'ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell'agroalimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.
   Il disegno di legge recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura» cosiddetto collegato agricolo (A.C. 3119), approvato dal Senato ed attualmente all'esame della XIII Commissione Agricoltura, ridisegna all'articolo 14 le competenze e le funzioni di ISA, permettendole di operare anche nel settore della pesca e della logistica su piattaforma informatica di tutti i prodotti agricoli ed agroalimentari indicati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Nella relazione illustrativa dello schema in esame si fa presente che la disposizione abrogata va coordinata con il comma 2 dell'articolo 23, della legge n. 266 del 1997, a tenore del quale il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del C.I.P.E. una delibera-quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della R.I.B.S Spa (alla quale è successivamente subentrata l'I.S.A.), ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il regime di aiuti (aiuto di Stato n. 618/2008) approvato dalla Commissione europea definisce come beneficiari le imprese agricole attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato di Roma, e limita l'azione dell'I.S.A. agli aiuti per gli investimenti al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
   La relazione evidenzia come, allo stato, senza l'approvazione di un ulteriore specifico regime di aiuti, possano accedere ai finanziamenti dell'I.S.A. solo società di capitali e società cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli, mentre l'attività ippica, non essendo riconducibile a tale ambito, non può beneficiare di detti finanziamenti.Pag. 36
   In merito all'allegato: n. 20, relativo ad AGEA, si rileva che il punto 20 abroga l'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 83 del 2012, nella versione antecedente la modifica apportata con legge di stabilità 2013, prevedeva che le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi di una serie di disposizioni di legge citate nella norma, venissero destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.
   In relazione a quanto era disposto dal comma 3, il comma 4 prevede che un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il dicastero dell'economia, definisca le modalità di applicazione di tale destinazione e vengano quantificate le risorse finanziarie da destinare, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola misura o intervento.
   Con l'articolo 1, comma 75, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013, è stato modificato il comma 3 in modo da prevedere che le somme in esame vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.
   Nel dettaglio, le risorse residuali assegnate all'AGEA fanno riferimento ai seguenti provvedimenti: legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), che, con l'articolo 69, comma 9, ha disposto le autorizzazioni di spesa per il 2003 necessarie all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero; decreto-legge n. 2 del 2006, che, con l'articolo 2, ha finanziato gli interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero; legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che, con l'articolo 1, comma 405, ha incrementato il Fondo bieticolo nazionale; legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che, con l'articolo 1, comma 1063, ha attribuito nuove risorse al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che, con l'articolo 2, comma 122, ha ulteriormente incrementato il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.
   Nella relazione illustrativa si sottolinea come il comma 3 della disposizione non è più attuabile essendo venuta meno la destinazione iniziale delle somme a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.
   Nell'allegato n. 27, relativo alla vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi, si rileva che il punto 27 abroga l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Tale disposizione prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita on-line.
   La relazione illustrativa specifica che la vendita on-line si è rivelata incompatibile con le peculiari disposizioni che regolano la vendita dei prodotti fitosanitari.
   Lo stesso articolo 10, nei commi precedenti, prevede che al momento della vendita debba essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
   Nell'allegato n. 31 relativo al registro delle imprese di pesca, il punto 31 abroga l'articolo 34-septies, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Tale disposizione in esame rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo Pag. 37economico entro il 31 dicembre 2012, l'attuazione del comma 1 che ha previsto l'iscrizione anche degli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nel registro delle imprese, insieme agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, e alle società semplici. Il decreto è chiamato a definire le modalità di integrazione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alle informazioni specifiche riguardanti gli imprenditori ittici contenute nella disciplina del registro delle imprese di pesca (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, recante il regolamento d'esecuzione della legge n. 963 del 1965 sulla pesca marittima).
   Si ricorda che nelle cinque sezioni del registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 63 del regolamento n. 1639/68 istituito presso ogni Capitaneria di porto, devono essere iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, distinte per tipologia di attività tra pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura e pesca oltre gli Stretti od oceanica.
   Per quanto riguarda l'allegato n. 33, relativo al gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, si rileva che il punto 33 abroga l'articolo 6 del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
   La disposizione di cui si propone l'abrogazione dispone norme per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. In particolare, per essi viene prevista l'applicazione dell'accisa ridotta per il periodo 1o agosto 2013 – 31 dicembre 2015, nella misura di 25 euro per mille litri; tale agevolazione era condizionata al fatto che, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, le imprese si obbligassero a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
   Si ricorda che la tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, nell'indicare gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, al punto 5 riporta la voce «Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica» dove, tra l'altro, il gasolio ha una aliquota agevolata pari al 22 per cento.
   Trattandosi di una forma agevolativa, il comma 2 ribadisce che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere all'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo venga modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
   La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui all'articolo in esame viene comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.
   Il comma 3 contiene la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra (25 euro per mille litri) disposta dal comma 1 e dalla relativa compensazione del livello minimo di imposizione del livello di accisa da corrispondere all'Unione europea (comma 2), indicata complessivamente in 14,4 milioni di euro per il 2013 e in 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002.
   Nella relazione illustrativa si evidenzia come la copertura relativa all'anno 2015 dovrebbe ancora essere implementata. Si ritiene, tuttavia, che l'agevolazione in questione, oltre a non essere mai stata resa applicabile, non appare comunque più necessaria, in considerazione del fatto che la campagna di acquisto del gasolio per Pag. 38l'anno 2015 è ormai giunta a conclusione; la sua attuazione comporterebbe, sempre secondo la relazione, esclusivamente un'ulteriore riduzione rispetto a quella disposta dalla legge di stabilità 2015, con conseguente ulteriore ed elevato aggravio per tutte le produzioni agricole.
   Infine, il comma 4 rinviava la disciplina dell'applicazione dell'articolo di cui si propone l'abrogazione ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
   Da ultimo, in merito agli allegati nn. 43, 45 e 46 relativi al gasolio agricolo, si rileva che i punti 43, 45 e 46 abrogano, rispettivamente, l'articolo 1, comma 292, della legge n. 147 del 2013 e i commi 2 e 3 dell'articolo 34 della legge n. 161 del 2014.
   La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 292, legge n. 147 del 2013) prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per l'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato per lavori agricoli, orticoli, di allevamento, di silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
   La legge europea 2013-bis (articolo 34, commi 2 e 3 della legge n. 161 del 2014), con un intervento di segno opposto, prevede, a copertura degli oneri recati dal provvedimento, un decreto interministeriale per l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.