CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 18 dicembre 2015
565.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Atto n. 241).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Atto n. 241);
   sottolineata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale, attuando la direttiva 2014/49/UE, persegue lo scopo di garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari;
   rilevato come la direttiva 2014/49/UE intenda assicurare che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di risorse commisurate ai depositi protetti, stabilendo a tal fine l'obbligo per gli intermediari creditizi di versare contributi su base periodica e passando dunque da un sistema di contribuzione ex-post, in cui i fondi vengono raccolti in caso di necessità, a un sistema di contribuzione ex-ante, in cui i fondi devono essere versati periodicamente fino a raggiungere la percentuale prestabilita dei depositi protetti;
   evidenziato come una delle novità più rilevanti introdotta dalla direttiva 2014/49/UE sia l'introduzione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8 per cento dell'importo dei depositi coperti;
   rilevato altresì come le disposizioni della direttiva si connettano strettamente con il quadro normativo in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, conformemente alla cosiddetta direttiva BRRD (direttiva 2014/59/UE), prevedendo che i mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi;
   evidenziato inoltre come lo schema di decreto, all'articolo 3, disciplini puntualmente le informazioni da fornire ai depositanti, prevedendo in particolare che le banche forniscano ai depositanti stessi le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela;
   sottolineata l'urgenza di recepire in tempi rapidi nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE, essendo sostanzialmente già scaduto il relativo termine e considerato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per la mancata trasposizione della direttiva stessa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera a), dello schema di decreto legislativo, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 Pag. 47del 1993, preveda il Governo che l'abrogazione, ivi prevista, dell'obbligo, per le banche di credito cooperativo, di aderire al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito, decorra dal 30 giugno 2018, al fine di non privare il sistema del credito cooperativo di tale importante strumento in una fase in cui non si è ancora realizzata la riforma del settore.