CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2015
564.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07074 Baruffi: Lavoratori pubblici distaccati presso l'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Baruffi chiede quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di assicurare la prosecuzione del distacco di numerosi lavoratori presso l'INPS, prevedendo eventualmente la loro stabilizzazione, tramite procedure di mobilità per cessione del contratto, in analogia a quanto previsto per il personale delle province, ovvero, in subordine, un'ulteriore proroga dei distacchi per l'anno 2016, come già avvenuto con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.
  Come è noto, il riassetto organizzativo degli enti di area vasta e le conseguenti procedure di mobilità del relativo personale hanno costituito una delle priorità del Governo in quest'ultimo periodo. Pertanto, anche per l'INPS, come per tutte le altre amministrazioni soggette alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, vige come regola generale il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, fino al completamento della mobilità del personale provinciale soprannumerario. Infatti, la prioritaria esigenza di ricollocazione di tali lavoratori ha inevitabilmente inciso sull'ordinario svolgimento dei procedimenti di mobilità.
  Ovviamente, il Governo non può trascurare la questione della stabilizzazione dei comandati che, non solo non può farsi rientrare a pieno titolo tra le nuove assunzioni, ma presenta profili di specificità derivanti dall'esistenza di più normative speciali in materia.
  In questo ambito, EINES ha di recente rappresentato al Dipartimento della funzione pubblica la problematica della mobilità con riferimento al personale in servizio in posizione di comando dipendente da amministrazioni sottoposte a leggi speciali (Associazione italiana della Croce rossa, ENIT, scuola), e al personale dell'ATERP di Cosenza, commissariato dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, nelle more dell'accorpamento delle cinque ATERP calabresi.
  Al riguardo, si ricorda che la normativa vigente (decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192) ha esteso all'Associazione italiana della Croce rossa l'applicazione del citato comma 425 sulla mobilità del personale provinciale. Sempre con legislazione speciale (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83) è stato riconosciuta al personale dell'ENIT, trasformato in ente pubblico economico, la possibilità di trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. Infine, la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto per il personale del comparto scuola, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, la possibilità di transitare nei ruoli dell'amministrazione ove si presta servizio.
  In conclusione, dal contesto normativo si evince che il legislatore ha stabilito lo svolgimento di procedure di mobilità per situazioni e fattispecie diverse, senza tuttavia indicare una chiara priorità temporale e senza dettare neppure limitazioni al contemporaneo svolgimento delle stesse.Pag. 135
  Per tali ragioni, ferma l'esigenza di non ostacolare i percorsi di mobilità che il Governo sta portando a termine con riferimento al personale degli enti di area vasta, sarà cura dell'Istituto valutare come programmare appositi percorsi assicurando un utilizzo razionale e un'equa distribuzione delle risorse finanziarie a disposizione.

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ALLEGATO 2

5-05252 Cominardi: Controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di orario di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Cominardi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'attività di vigilanza e di controllo svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAIL nei confronti delle imprese di maggiori dimensioni, con particolare riferimento allo stabilimento di FCA Italy spa di Pomigliano d'Arco (Napoli).
  Al riguardo, con riferimento al primo quesito formulato dall'interrogante, faccio presente che il signor Luigi Noto lavorava, a decorrere dal 1991, con la qualifica di operaio, alle dipendenze della Fiat Auto, successivamente divenuta FCA Italy spa.
  Nell'ultimo periodo, il signor Noto era stato assegnato al reparto Stampaggio dello stabilimento dove svolgeva le mansioni di manutentore, osservando la seguente turnazione: 2 giorni dalle ore 6 alle 14; 2 giorni dalle ore 14 alle 22; 2 giorni dalle ore 22 alle 6; e 2 giorni di riposo. Occorre, inoltre, precisare che il lavoratore non lavorava tutti i giorni previsti della settimana in conseguenza dell'applicazione di un contratto aziendale di solidarietà.
  Lo scorso 22 marzo il signor Noto aveva effettuato il turno notturno con inizio della prestazione lavorativa intorno alle ore 24 (e non alle ore 22, come riportato dagli organi di stampa, in quanto il lavoratore aveva usufruito di due ore di permesso); intorno alle ore 5 del mattino l'operaio accusava un malore.
  I colleghi presenti in reparto hanno chiesto, pertanto, l'intervento dei sanitari in servizio presso l'infermeria aziendale i quali, servendosi dell'ambulanza aziendale, hanno trasportato il lavoratore presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove i medici hanno accertato il decesso del lavoratore.
  A seguito di tale evento, gli ispettori della Direzione territoriale del lavoro di Napoli del Ministero che rappresento hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti di competenza presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco all'esito dei quali è emerso il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003.
  Per quanto concerne, invece, l'osservanza della disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, all'esito degli accertamenti da parte della Azienda sanitaria locale (ASL) di Napoli, è emerso che tutte le procedure previste sono state rispettate e che il lavoratore, assistito da personale altamente qualificato, ha potuto raggiungere il più vicino presidio ospedaliero nel più breve tempo possibile. Gli accertamenti hanno altresì evidenziato la presenza, all'interno dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, di una organizzazione sanitaria superiore agli standard previsti dalla normativa vigente.
  L'INAIL ha, invece, reso noto di non aver effettuato, nel caso in esame, gli accertamenti ispettivi di competenza, finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'elusione dei premi assicurativi, in quanto lo stabilimento di Pomigliano d'Arco non è risultato ricompreso in nessuna delle liste di evidenza delle imprese da sottoporre a controllo generate, nell'ultimo quinquennio, sulla base di un sistema di intelligence.Pag. 137
  Tale sistema – basato sull'uso di strumenti tecnologici sempre più innovativi, nonché sull'incrocio delle informazioni presenti in diverse banche dati – consente infatti di indirizzare l'attività di vigilanza verso quei soggetti che presentano indicatori di rischio di evasione o elusione contributiva, nonché di impiego di manodopera in nero.
  L'Istituto ha, infine, precisato che l'infortunio occorso al signor Noto è stato chiuso negativamente, con provvedimento dello scorso 29 luglio, in quanto tale evento non è stato considerato infortunio sul lavoro a causa della mancanza del nesso di causalità con l'attività svolta dall'operaio.
  Ciò posto, con riferimento al secondo quesito, è opportuno precisare in via preliminare che – ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta principalmente dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, mentre solo per alcuni settori – essenzialmente l'edilizia – la vigilanza può essere esercitata «anche» dal personale ispettivo del Ministero che rappresento (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008).
  In questo specifico caso, la vigilanza nei confronti di aziende di grandi dimensioni comporta accertamenti che risultano particolarmente complessi in quanto coinvolgono necessariamente diversi soggetti (imprese committenti, appaltatrici e subappaltatrici).
  Occorre, inoltre, ricordare che i funzionari ispettivi del Ministero che rappresento possono adottare – ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 – un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale non solo in presenza di una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20 per cento del personale presente al momento dell'accesso ispettivo ma anche in relazione a gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza Tale provvedimento costituisce, pertanto, un efficace strumento, oltre che di contrasto del lavoro sommerso, anche di tutela prevenzionistica del lavoratore.
  Al riguardo, segnalo che il recente monitoraggio, effettuato dai servizi ispettivi del Ministero che rappresento, sull'applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, ha evidenziato, nel periodo da gennaio ad ottobre del corrente anno, l'adozione di un numero di provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali pari a 6.210 con una prevalenza nel settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, del commercio all'ingrosso e al dettaglio e nel settore delle costruzioni.
  Infine, ai servizi ispettivi del Ministero che rappresento è demandata la vigilanza sull'osservanza della legislazione in materia di orario di lavoro. Tale attività si svolge, differenziandosi in relazione ai diversi ambiti regionali, prevalentemente nel settore della grande distribuzione, dell'industria, dell'autotrasporto, del terziario e in quello manifatturiero.
  Gli illeciti in materia di orario di lavoro contestati dal personale ispettivo del Ministero che rappresento, nel corso dell'anno 2014, risultano pari a 7.286, con una maggiore incidenza nei settori del terziario e dell'industria.
  Infine mi preme sottolineare che la recente istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, evidenzia la continua attenzione posta dal Ministero che rappresento alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intesa, nei suoi molteplici profili, a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità connessi all'esercizio di attività imprenditoriali.

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ALLEGATO 3

5-07069 Labriola: Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Labriola ed altri – inerente la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento ILVA di Taranto, con particolare riferimento agli infortuni occorsi – al signor Cosimo Martucci e al signor Alessandro Morricella, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dall'INAIL.
  L'infortunio occorso il 17 novembre 2015 a Cosimo Martucci, dipendente della ditta Montaggio Impianti Industriali Pitrelli Francesco s.r.l., di Taranto, si è verificato all'interno dello stabilimento ILVA spa di Taranto, e più precisamente nel reparto «AGGLOMERATO 2 LINEA D».
  In particolare, per quanto concerne la dinamica dell'infortunio, mentre alcuni operai insieme al Cosimo Martucci, stavano effettuando lo scarico di condotte metalliche dal pianale del semirimorchio, con l'ausilio dell'autogru, una di questa si ribaltava e colpiva mortalmente il signor Cosimo Martucci.
  A seguito dell'infortunio mortale, sono stati effettuati accertamenti ispettivi da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPESAL), della Direzione territoriale del lavoro e dei Vigili del Fuoco, che in data 18 novembre 2015 hanno trasmesso una prima informativa di reato alla Procura di Taranto.
  L'Inail, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ha costituito in data 1o dicembre 2015 una rendita a favore dei superstiti (moglie e figlio minore), ha liquidato l'assegno funerario e attivato la probabile azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.
  Tale evento fa seguito a quello occorso ad Alessandro Morricella, dipendente dell'ILVA di Taranto, ove prestava la propria attività lavorativa con la qualifica di operaio e mansioni di fonditore, deceduto in data 12 giugno 2015.
  In relazione a tale evento si precisa che il giorno 8 giugno 2015, alle ore 18,40, il lavoratore, mentre era intento a rilevare la temperatura della ghisa nel reparto denominato «AFO 2», è stato investito da un improvviso getto di ghisa allo stato fuso (temperatura circa 1500o C).
  Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i soccorsi aziendali e l'infortunato è stato trasportato all'ospedale S. Annunziata di Taranto, dove i sanitari hanno diagnosticato «gravi ed estese ustioni di 2o e 3o sul 90 per cento della superficie corporea»; da qui è stato subito trasferito d'urgenza al Policlinico di Bari, ove è deceduto in data 12 giugno 2015.
  L'Inail, ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni, ha provveduto alla costituzione della rendita ai superstiti in favore della moglie e dei due figli minori, a pagare l'assegno funerario esperendo, altresì, l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.
  In relazione a quest'ultimo infortunio mortale sono intervenute la Direzione territoriale del lavoro e lo SPESAL di Taranto. La Procura di Taranto ha pertanto aperto un fascicolo.Pag. 139
  Come è noto, non rientra tra le competenze dell'Inail la vigilanza generale sull'osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Tuttavia l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2015 ha affidato all'Istituto, unitamente alla ASL e ai Vigili del fuoco, nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, un'attività di monitoraggio delle aree di produzione di stabilimenti d'interesse strategico nazionale, oggetto di sequestro per reati inerenti alla sicurezza dei lavoratori (nello specifico caso il citato Altoforno 2 dell'ILVA), anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione del piano – che deve essere predisposto dall'azienda – recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.
  Alla luce di tale disposizione normativa la Direzione regionale INAIL competente per territorio ha affiancato la ASL di Taranto e il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel monitoraggio in questione.
  In particolare, l'INAIL ha presenziato, con la propria Unità operativa di Certificazione verifica e ricerca di Taranto, alle riunioni congiunte indette dall'ILVA S.p.A. propedeutiche alla predisposizione del citato Piano che, una volta ultimato, è stato trasmesso, oltre che all'INAIL, alla ASL di Taranto, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, e alla Procura della Repubblica, nel rispetto della normativa predetta.
  Successivamente il 14 settembre 2015, l'INAIL, unitamente ai due enti interessati, ha effettuato presso l'AFO 2 dello stabilimento un sopralluogo finalizzato a constatare lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano.
  Ad oggi, sono in corso le attività di coordinamento finalizzate all'ulteriore sopralluogo, presso l'AFO 2, delle istituzioni (INAIL, ASL di Taranto e Comando Provinciale dei Vigili del fuoco) competenti alla verifica del completamento degli interventi previsti dal piano sopra citato.
  Per quanto concerne le iniziative adottate per salvaguardare la salute degli operai dello stabilimento ILVA rappresento le attività conseguite alla stipula, in data 11 novembre 2013, del «Protocollo operativo sugli interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'area industriale di Taranto». Tale protocollo opera secondo, due direttrici: l'analisi degli infortuni e dei quasi infortuni e la formazione dei lavoratori sia dell'ILVA che dell'indotto. In questa ottica il protocollo si articola in una azione di responsabilizzazione di tutti gli attori interessati (pubblici e privati) coinvolti nelle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro nell'obiettivo di ridurre ed eliminare gli infortuni.
  Dal punto di vista operativo, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, le parti, coordinate dal Prefetto di Taranto pro-tempore dott. Guidato, hanno condiviso la necessità di agire tempestivamente, tanto che il 29 novembre 2013, è stata convocata presso la Prefettura di Taranto la riunione per l'insediamento del Gruppo integrato di valutazione ed intervento (G.I.V.I.), al fine di garantire il tempestivo avvio dei prioritari interventi per le azioni previste dallo stesso Protocollo.
  Successivamente all'insediamento del G.I.V.I., è stato redatto un documento tecnico-operativo, con un piano di attività – in parte realizzate – articolato in quattro livelli di azioni, relative a:
   a) formazione in materia di: apparecchi di sollevamento di materiali e persone; Direttiva Macchine 2006/42/CE; attrezzature e impianti a pressione; rischio cancerogeno chimico, rischio chimico, rischio amianto e rischio ambienti confinati;
   b) monitoraggio e controllo sulle lavorazioni e sulle attività;
   c) monitoraggio «mancati infortuni» e «quasi incidenti»;
   d) monitoraggio sull'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

  In particolare, si evidenzia che in relazione alla formazione in materia di apparecchi di sollevamento di materiali e persone, l'Inail ha posto in essere, ad oggi, l'attività formativa di sua competenza nei Pag. 140confronti dei responsabili dei servizi di protezione e prevenzione, degli addetti ai servizi di prevenzione e di protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per un totale di 651 lavoratori ILVA e delle ditte appartenenti all'indotto.
  Per quanto concerne il numero complessivo degli eventi infortunistici verificatisi nello stabilimento ILVA di Taranto nell'ultimo quadriennio, illustro i dati riguardanti tutti gli infortuni riconosciuti nel periodo 2012-2015 (ad oggi), compresi quelli di lieve entità che non hanno dato luogo a postumi invalidanti permanenti:
    Anno 2012: 636, di cui 599 senza postumi permanenti;
    anno 2013: 522, di cui 499 senza postumi permanenti;
    anno 2014: 473, di cui 443 senza postumi permanenti;
    anno 2015: 314, di cui 304 senza postumi permanenti;
   preciso che tale ultimo dato dell'anno 2015 è da ritenersi parziale, in quanto non tiene conto delle pratiche ancora in corso di definizione (circa 70);
   agli infortuni sopra citati vanno, infine, aggiunti altri 75 eventi, per l'intero quadriennio, con prognosi sino a tre giorni (cosiddetti infortuni in «franchigia»).

  Da ultimo, nel rappresentare la massima e costante attenzione del Governo al tema della sicurezza sul lavoro e alla situazione segnalata dagli Onorevoli interroganti, posso affermare che dall'analisi dei dati sopra esposti emerge un costante trend decrescente dell'andamento infortunistico complessivo nello stabilimento di Taranto, seppur di entità, nel complesso, ancora rilevante nei valori assoluti.