CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2015
564.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07146 Grimoldi: Sulla previsione dei tempi di apertura al traffico del tunnel Gattamelata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla specifica richiesta circa l'apertura del tunnel di Gattamelata, il Comune di Milano, sentito al riguardo, ha precisato che non si è ancora proceduto all'apertura in quanto è in corso di perfezionamento la procedura di gestione e manutenzione delle reti tecnologiche realizzate per l'esercizio in sicurezza del suddetto tunnel; il Comune riferisce anche che si tratterà di presa in consegna anticipata in attesa del collaudo tecnico amministrativo non ancora prodotto. Tuttavia, persistono problematiche collegate alla presa in carico di talune aree realizzate da operatori privati per i quali è in corso una procedura fallimentare.
  Nelle more, il Comune di Milano sta comunque provvedendo a definire le procedure operative per la gestione degli impianti tecnologici per conseguire l'apertura al traffico veicolare entro il primo trimestre del 2016.
  Infine, con la trasmissione degli atti di collaudo da parte dell'amministrazione comunale, il MIT provvederà ad erogare la residua somma a proprio carico di euro 4.800.000,00.

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ALLEGATO 2

5-07147 Cominelli: Sulle iniziative da adottare per migliorare la viabilità della strada statale Gardesana Occidentale 45 bis.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La società ANAS riferisce che, per quanto di competenza, non ha al momento attività in essere lungo la SS 45 bis Gardesana Occidentale.
  Tuttavia, che, al fine di rendere la circolazione stradale più scorrevole, soprattutto nei periodi estivi, nonché per eliminare le possibili congestioni di traffico causate anche dalla presenza contemporanea di bus turistici, la Giunta provinciale di Brescia ha approvato (deliberazione n. 211/2014) il testo dell'Accordo di Programma tra la Provincia stessa e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, per la redazione dello studio di prefattibilità ambientale e del progetto preliminare delle opere di costruzione di una galleria in variante alla SS 45 bis tra i km 86+567 e 88+800; ciò al fine di bypassare le gallerie in sezione ristretta ogivale attualmente presenti lungo la statale, nonché risolvere le esistenti criticità in corrispondenza dello svincolo con la SP 38 per Tignale.
  Le ipotesi progettuali in corso di valutazione consistono in una variante tutta in galleria di nuova costruzione, avente sede stradale con carreggiata singola a doppio senso di marcia, che prevede l'inizio e il termine degli interventi in corrispondenza delle progressive prima citate e la realizzazione di una rotatoria di svincolo sita all'innesto con la provinciale per Tignale.
  Ad oggi, una stima di massima del costo delle opere prevede, per i lavori, l'impegno di circa 40 milioni di euro.
  Lo scorso mese di agosto, la Provincia di Brescia ha proposto, per la realizzazione del progetto e in analogia con quanto già effettuato per la progettazione della SS 42 (adeguamento in sede del tratto Berzo Demo – Edolo e varianti di Edolo), la stesura di una convenzione che disciplini gli impegni degli Enti coinvolti e dell'ANAS, al fine di permettere l'indispensabile condivisione delle scelte progettuali con la stessa società.

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ALLEGATO 3

5-07149 Terzoni: Sulle iniziative riguardanti l'illuminazione dei tunnel nella Quadrilatero Marche-Umbria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta alle osservazioni relative al progetto Quadrilatero Marche - Umbria, con particolare riferimento al tema dei sistemi di illuminazione nelle gallerie ed all'esecuzione dei lavori delle medesime, riferisco quanto segue.
  Quanto all'utilizzo nelle gallerie di soluzioni di illuminazione definite antiquate, il progetto esecutivo dell'asse SS 77 della Val di Chienti tratto Foligno-Pontelatrave (Maxi Lotto 1) è stato approvato a fine anno 2009 e, nel corso dell'iter istruttorio sulla progettazione esecutiva avviata nell'autunno 2008, l'effettiva competitività dell'utilizzo delle lampade a Led (in particolare per i costi di approvvigionamento) in luogo delle lampade a vapori di sodio, non si era ancora affermata. A tal proposito, giova rammentare che già in fase di gara venne considerata migliorativa la proposta del Contraente Generale di adozione della pavimentazione in calcestruzzo nelle gallerie che, data la sua naturale colorazione più chiara, contribuisce a un notevole risparmio energetico in fase di esercizio pari a circa il 30 per cento.
  Nel corso dell'esecuzione del contratto di affidamento, la sostituzione delle lampade avrebbe generato notevoli aggravi sia in termini economici (avendo il Contraente Generale già approvvigionato i corpi illuminanti e le relative armature per consentirne il montaggio) che temporali.
  Nell'ottica, quindi, di perseguire l'obiettivo della massima efficienza e della minore spesa, la società Quadrilatero, preso atto che il Contraente Generale affidatario dei lavori del Maxi Lotto 2, dove è prevista una pavimentazione di tipo tradizionale (conglomerato bituminoso), non ha ancora avviato la fase di approvvigionamento degli apparecchi illuminanti, si è già attivata richiedendo al Contraente stesso, nello scorso mese di giugno, di presentare una proposta tecnico-economica per la sostituzione delle lampade previste in progetto con quelle a Lcd.
  Quanto alle verifiche disposte da ANAS sulle gallerie della Quadrilatero ad oggi realizzate, la stessa società, a seguito dei risultati ottenuti, ha confermato la presenza di vuoti e di sottospessori del rivestimento delle gallerie, già evidenziati dalle precedenti campagne di indagine effettuate dal Contraente Generale. Inoltre, ANAS informa che da tali indagini è stato accertato che non esistono rischi di natura statica delle gallerie stesse.
  In proposito, riferisco che sono state avviate le operazioni di risanamento delle parti non conformi (intasamento dei vuoti) e che, per quanto concerne i limitati casi di sottospessori significativi, la società Quadrilatero, di concerto con ANAS, sta valutando le tipologie di intervento proposte dal progettista per ripristinare le performance di progetto.

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ALLEGATO 4

5-05618 Marantelli: sul nuovo progetto dello svincolo autostradale di Gazza da Schianno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Unitamente all'approvazione del progetto definitivo dell'autostrada Pedemontana Lombarda, il CIPE, con delibera n. 97 del 6 novembre 2009, ha disposto la variante progettuale dell'interconnessione tra l'autostrada A8 Milano Varese e la tangenziale di Varese A60, in comune di Gazzada Schianno (VA); ciò ai fini della localizzazione e dell'apposizione del vincolo pre-ordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e ha localizzato tale opera secondo la configurazione rappresentata nell'allegato grafico di cui alla nota del Presidente della Regione Lombardia 9.10.2009, n. S1.2009.0098300, come da punto 1.3 del deliberato.
  L'interconnessione A8-A60 di Gazzada costituisce, pertanto, parte integrante della tangenziale di Varese, secondo quanto disposto dalla prescrizione n. 39 allegata alla citata delibera CIPE n. 97/2009.
  Alla luce di quanto detto, a seguito della trasmissione da parte della società Concessionaria APL, la Concedente CAL in data 28 marzo 2012 ha approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'interconnessione A8-A60 di Gazzada e il successivo 28 giugno ha dato avvio al procedimento per l'approvazione del progetto e per la dichiarazione di pubblica utilità, mediante trasmissione del progetto a tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati e con pubblicazione sui quotidiani.
  Il MIT ha quindi convocato la Conferenza di servizi, che ha avuto luogo il 27 settembre 2012, e si è ora in attesa dell'approvazione del progetto da parte del CIPE.
  L'investimento per l'interconnessione A8-A60 di Gazzada trova la propria copertura economica all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) dell'autostrada Pedemontana Lombarda, approvato dal CIPE con delibera n. 24 del 1o agosto 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2015, e adottato con l'Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica tra CAL e APL, inviato al MIT per approvazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge n. 201/2001, e attualmente in istruttoria.
  Preciso che all'interno di tale PEF, i futuri investimenti sono programmati secondo il cronoprogramma per lotti funzionali, anch'esso approvato dal CIPE il 1o agosto 2014 sulla base di determinate previsioni di reperimento delle risorse finanziarie da parte della società Concessionaria.

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ALLEGATO 5

5-06580 Burtone: Sul ripristino della viabilità da Messina a Catania e sulla criticità infrastrutturale della Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto riguarda l'evento emergenziale verificatosi il 5 ottobre scorso lungo l'autostrada A/18 Messina - Catania, nella tratta Giardini Naxos-Roccalumera, ricordo che si è trattato di un movimento franoso di significativa entità, attivatosi nelle prime ore del giorno 5 sul versante a monte della carreggiata autostradale in direzione Catania, al km 32+600 circa (zona Comune di Letojanni), il quale ha interessato sia le opere d'arte di contenimento ivi presenti (muro di controripa) della carreggiata di monte della stessa autostrada in direzione Catania, sia entrambe le carreggiate.
  Dopo una prima fase di interdizione al traffico della tratta autostradale, il concessionario Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), di concerto con la Prefettura e la Polizia Stradale, ha disposto la riapertura totale a doppio senso della carreggiata di valle, per entrambe le direzioni. Nel contempo, sono iniziate le operazioni di rimozione dalla carreggiata lato monte dei materiali franati e i lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata di valle al km 32+700 dell'A/18.
  Ad oggi, la carreggiata di monte (direzione Messina-Catania) è interdetta al transito e in carreggiata di valle è istituito il doppio senso di circolazione; risultano ancora in corso i lavori attivati dal CAS per la messa in sicurezza della carreggiata di valle.
  L'intervento per il ripristino della viabilità, la cui quantificazione economica è in corso di valutazione, è stato inserito nella delibera della Giunta Regionale n. 255 del 13 ottobre 2015 di dichiarazione dello stato di calamità naturale.
  Più in generale sulla rete autostradale siciliana, informo che:
   l'autostrada A18 Siracusa-Gela è in fase realizzativa; è in esercizio il tronco Siracusa-Rosolini pari a 39,8 Km e sono in corso di esecuzione i lavori del tronco Rosolini-Modica dei lotti 6+7 e 8 (cosiddetto lotto unico funzionale) pari a 19,7 km e per un ammontare pari a 372 milioni di euro, con un avanzamento lavori al 30 settembre 2015 pari al 15 per cento;
   sono in programmazione i lavori del tronco Modica-Gela (73,3 km) per i quali è in corso anche la definizione del quadro progettuale finalizzata al reperimento dei fondi per la realizzazione dell'opera.

  Infine, ricordando che ANAS gestisce in Sicilia una rete che comprende circa 3.940 km di strade, riferisco che sono in corso di esecuzione dieci interventi, per un importo complessivo di circa 2,2 miliardi di euro, che interessano, tra l'altro, la SS 640 di Porto Empedocle, l'itinerario nord-sud di S. Stefano di Camastra-Gela – SS 117 Centrale Sicula, la SS 121 Catanese, la SS 189 della Valle dei Platani, la SS 683 Licodia Eubea, la SS 417 di Caltagirone.
  I lavori in progettazione di prossimo avvio per un totale di 217,3 milioni di euro riguardano l'itinerario nord-sud di S.Stefano di Camastra-Gela – SS 117 Centrale Sicula e la SS 626 dir Licata-Torrente Braemi.
  Nel Contratto di Programma 2015 sono stati assegnati circa 30 milioni di euro per Pag. 97i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Himera e altri 42 ME per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'infrastruttura. Tenuto conto, inoltre, della presenza di ulteriori frane sull'A19 e dello stato in cui versano altri viadotti (Cinque Archi, Cannatello, ecc.) nel programma Pluriennale 2015-2019 è stata prevista una specifica posta finanziaria per la messa in sicurezza dell'intera autostrada A19 pari a 800 milioni di euro in considerazione della rilevanza della infrastruttura appartenente alla rete TEN-T.
  Le opere di messa in sicurezza, per le quali è in corso uno studio di fattibilità, riguardano la verifica sismica delle opere d'arte, la realizzazione di adeguati interventi di protezione delle fondazioni dei viadotti, nonché interventi di protezioni marginali e di rifacimento della pavimentazione stradale.
  Da ultimo, tra gli interventi programmati nel piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 evidenzio:
   la SS 121 Catanese-Sistemazione dello svincolo per Paternò con importo 1,8 milioni di euro;
   SS 115 Sud Occidentale Sicula – Realizzazione della rotatoria al Km 134 con la SP 36 (Comune di Caltabellotta) con importo 1,2 milioni di euro;
   SS n. 113 Occidentale Sicula – Collegamento SS 113 – SS 119 – Variante di Alcano, con importo 50,2 milioni di euro;
   SS 115 Sud Occidentale Sicula – Variante alla SS 115 nel tratto compreso tra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud, con importo 149 milioni di euro;
   Itinerario nord-sud S. Stefano di Camastra-Gela. Lavori di costruzione dal termine del lotto C1/a 1o stralcio al km 10+600 compresa la bretella di Leonforte fino alla SS 121 (lotto C1/a 2o stralcio), con importo 125 milioni di euro;
   SS 118 Corleonese Agrigentina – tratto Marineo – Corleone, Variante di Marineo, con importo 130 milioni di euro;
   Tangenziale Ovest di Catania – Lavori di realizzazione della terza corsia sulla Tangenziale di Catania tra lo Svincolo di S. Gregorio e lo Svincolo Primosole, con importo 350 milioni di euro;
   Itinerario nord-sud S. Stefano di Camastra-Gela. Lavori di costruzione del tratto Nicosia Sud – Leonforte Nord comprensivo della bretella di collegamento alla SS 117 attuale (Lotto C1/a 1o stralcio), con importo 399 milioni di euro.

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ALLEGATO 6

5-07200 D'Uva: Sugli interventi del Consorzio per le autostrade siciliane e i sistemi di sicurezza e manutenzione stradale in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La gestione delle autostrade A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, e A20 Messina - Palermo, è affidata in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), ai sensi della convenzione stipulata il 27 novembre 2000 con ANAS S.p.A.
  Ricordo che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 216/2011 e dell'articolo 36, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere alla predetta data, tra cui anche la menzionata convenzione con il CAS.
  In riferimento alle iniziative da intraprendere per la presenza di gravi inadempienze da parte del Consorzio e alla necessità della verifica della sussistenza delle ragioni che hanno dato vita al contratto di concessione, evidenzio che le criticità esposte sono già all'attenzione dei competenti uffici del MIT e, come è noto, già dal 2006 ha avviato una procedura di contestazione nei confronti del CAS per gravi inadempienze alla Convenzione. Tale procedura si è conclusa con il decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010 che ha disposto la decadenza dalla concessione assentita al CAS. Tuttavia, tale provvedimento è stato dichiarato nullo con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa nel 2011.
  Nel frattempo, si è comunque proseguito nell'attività di verifica e controllo dell'operato del Consorzio prevista dalla Convenzione, continuando a contestare allo stesso le molteplici non conformità periodicamente rilevate sulle autostrade gestite, anche tramite l'attività di sopralluogo da parte dell'Ufficio territoriale competente.
  In relazione a ciò, e stata avviata, infatti, nel gennaio 2013, una ulteriore procedura di contestazione formale che potrebbe condurre ad un nuovo pronunciamento di decadenza dalla concessione qualora il citato Consorzio dovesse perseverare, non risolvendo i mancati adempimenti contestati, sia di natura tecnica che amministrativa, relativi al quinquennio 2009-2013.
  La descritta procedura di contestazione e stata formalizzata in data 4 dicembre 2014 con atto di diffida e messa in mora per un nuovo pronunciamento di decadenza della concessione; a seguito delle controdeduzioni addotte dal Consorzio, le stesse sono state rigettate e, ad oggi, è in fase conclusiva la relativa istruttoria che potrà produrre, come detto, una nuova disposizione di decadenza.
  In aggiunta a tale contestazione formale e per fatti successivi all'avvio della stessa, il MIT ha ulteriormente avanzato contestazioni per inadempimenti di natura tecnica e amministrativa al CAS, al 30 giugno dell'anno 2014 relativamente al 2013 e al 30 giugno dell'anno 2015 relativamente al 2014, per gli inadempimenti alla vigente convenzione.
  In relazione, poi, al pagamento del pedaggio, occorre evidenziare che lo stesso è una componente fondamentale del rapporto concessorio e che, unitamente ad altre risorse, è necessario per realizzare i Pag. 99programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria che, come è noto, sono alla base del livello di servizio e sicurezza da garantire a tutti gli utenti dell'infrastruttura; nel caso in esame, si rileva che, in occasione dell'adeguamento annuale delle tariffe autostradali, al CAS non è stato riconosciuto alcun incremento tariffario, proprio per i suddetti inadempimenti amministrativi e contabili, a partire dall'anno 2007.
  Faccio presente, infine, che il CAS ha aderito all'iniziativa di sconti per i pendolari regolata dal Protocollo di Intesa con il MIT, in base al quale, a partire da febbraio e sino al 31 dicembre 2015, è consentita l'agevolazione tariffaria per i pendolari pari al 20 per cento.

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ALLEGATO 7

5-06866 De Rosa: Sull'accordo italo-svizzero in merito alla gestione trasfrontaliera dei materiali inerti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazioni dell'onorevole De Rosa, relativa alla legittimità dell'Intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti, fra la Regione Lombardia e il Canton Ticino, ratificata con legge regionale n. 29 del 2015, si rappresenta quanto segue.
  Con nota del 29 ottobre 2014, la direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso un parere sul testo della suddetta Intesa, rilevando come potenziale criticità il mancato richiamo nella stessa della normativa vigente in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012.
  Conseguentemente sono stati recepiti i rilievi formulati e la citata legge regionale di ratifica dell'Intesa ha previsto l'inserimento nella stessa dei riferimenti che fanno salva la vigente normativa di settore tra cui: il Regolamento CE 1013 del 2006; gli articoli 194 e 196, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il DM n. 161 del 10 agosto 2012.
  Il richiamo espresso nel testo dell'intesa al Regolamento CE 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, garantisce che l'importazione di rifiuti edili all'interno del territorio della Regione Lombardia avvenga nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento stesso.
  Inoltre, proprio perché l'Intesa fa salvo il DM n.161 del 2012, non si ravvisa alcuna contraddizione tra l'attività di importazione dal Canton Ticino dei materiali di scavo (terre e rocce) e il decreto stesso.
  Ad ogni modo si fa presente che rimane in capo all'autorità che autorizza le operazioni di riutilizzo del materiale di scavo importato verificare che lo stesso soddisfi i criteri in base ai quali le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti e non rifiuti ai sensi del suddetto decreto.
  Per quanto riguarda, invece, alle attività di recupero dei rifiuti edili, le stesse restano in ogni caso soggette alle procedure autorizzatorie in forma ordinaria (articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006) o in forma semplificata (articolo 214 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto ministeriale 5 febbraio 1998) alle quali l'Intesa in questione certamente non deroga.
  In particolare, il recupero di rifiuti edili finalizzato al ripristino delle cave dismesse è soggetto, oltre che alle summenzionata normativa, anche alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 117 del 2008 recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
  Tale normativa consente, infatti, che i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale siano effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di aumento Pag. 101degli impatti sulla salute e sull'ambiente. Si evidenzia che le predette caratteristiche sono le stesse previste a garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, dai commi 1 e 2 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 117 del 2008 per le operazioni di ripiena dei vuoti e volumetrie effettuate con rifiuti estrattivi. Tali operazioni non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, ma operazioni di recupero.
  Ciò premesso, alla luce delle considerazioni suesposte, deve evidenziarsi come non si siano ravvisati aspetti problematici dell'accordo in questione che giustificassero l'impugnazione della legge che lo recepisce dinanzi alla Corte Costituzionale.