CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2015
564.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04930 Marzana: Sul percorso abilitativo per docenti di strumento musicale, denominato biennio di II livello per la formazione dei docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti chiedono informazioni sulla possibilità di immissione in ruolo diretta dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione per la classe di concorso A077 – strumento musicale negli istituti di I grado – con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 (Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti). Ciò in considerazione del fatto che gli interessati hanno già superato una procedura concorsuale al momento in cui sono stati ammessi a partecipare ai percorsi abilitanti ordinari previsti dalla norma citata.
  Si rappresenta in proposito che, per quanto riguarda la ricognizione dei posti disponibili, occorre distinguere le procedure di ricognizione dei posti da mettere a concorso ai fini del reclutamento da quelle preordinate, invece, alla quantificazione dei posti per l'accesso alla formazione iniziale.
  Infatti, mentre la programmazione del reclutamento avviene sulla base dei posti vacanti e disponibili, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107 del luglio 2015, i posti messi a bando per la formazione sono determinati sulla base dei posti disponibili ma non vacanti, tenuto conto del «fabbisogno del personale docente abilitato», secondo le modalità di cui all'articolo 5 del sopra citato Regolamento n. 249, come modificato dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 81 del 2013,
  Si osserva poi che il comma 110 dell'articolo unico della suddetta legge n. 107 stabilisce il titolo di abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure concorsuali. Il medesimo titolo di abilitazione si consegue con la frequenza dei relativi corsi ad accesso programmato, previo superamento di prove preselettive. Tale modalità di conseguimento dell'abilitazione, indipendentemente dalla durata dei corsi, si applica a tutte le tipologie di insegnamento, ivi compresa la classe di concorso A077.
  Da quanto sopra esplicitato si evince che l'unico canale di accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi i docenti di strumento musicale, non può che essere il concorso pubblico per titoli ed esami, così come previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera a), della recente legge n. 107.

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ALLEGATO 2

5-06441 Latronico: Sulla biblioteca «Tommaso Stigliani» di Matera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'Onorevole Latronico chiede di sapere quali iniziative il Ministero intenda adottare per la Biblioteca ex provinciale di Matera, denominata Tommaso Stigliarli, in relazione alla soppressione delle Province disposta dalla cosiddetta «legge Delrio»,
  Vorrei brevemente ricordare che il famoso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha trasferito alle Regioni alcune funzioni amministrative esercitate dallo Stato, in particolare (con l'articolo 47) in tema di «Musei e biblioteche di enti locali». Conseguentemente, le Regioni e le Province hanno istituito, finanziato e regolamentato i servizi e le attività territoriali nei rispettivi territori. La Regione Basilicata ha emanato la legge regionale 21 maggio 1980, n. 37, «Disciplina dei Servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente», ai sensi della quale promuove lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale, di competenza della Regione, e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione culturale regionale. La legge assegna esplicitamente alla Regione l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi di biblioteche, la formazione del catalogo unico regionale e di un'emeroteca regionale, la conservazione e il godimento pubblico del patrimonio librario e archivistico, il funzionamento del polo regionale del Servizio bibliotecario nazionale e, non ultimo, il funzionamento dell'archivio della produzione editoriale regionale della Basilicata, le cui funzioni sono già svolte da tempo dalle due storiche biblioteche provinciali di Potenza e Matera, cui spetta di diritto il deposito di una copia di tutto quanto viene pubblicato e realizzato in Basilicata, in formato sia cartaceo che digitale.
  Indubbiamente la soppressione dell'ente Provincia, inserendosi in questo quadro di competenze, richiede una tempestiva e approfondita analisi di tutti gli aspetti gestionali e organizzativi dei sistemi bibliotecari provinciali.
  Il Ministero condivide la necessità di concertare con gli enti locali soluzioni gestionali valide per l'intero territorio per la salvaguardia dei sistemi bibliotecari provinciali e ritiene, nello specifico, che le Regioni debbano rivedere con urgenza le rispettive normative al riguardo per ridefinire le competenze istituzionali sui servizi culturali del territorio di pertinenza.
  Risulta tuttavia che la realtà delle biblioteche di enti locali sia assai variegata a livello nazionale. Non esistono sistemi provinciali in tutte le Regioni, in alcune zone le reti bibliotecarie sono di ambito interprovinciale o di area vasta, in altri casi ancora le biblioteche di ente locale fanno capo a sistemi regionali; non tutte le aree del paese, pertanto, attraversano in questo momento storico-politico le medesime vicissitudini istituzionali.
  Per questo motivo la competente Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero ha avviato un'indagine conoscitiva, impegnando proprie risorse tecnologiche e umane, al fine di arrivare a una conoscenza più approfondita della realtà bibliotecaria provinciale in termini di servizi e di patrimonio. I dati inizialmente disponibili, forniti dall'Anagrafe delle biblioteche italiane alimentata dall'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni Pag. 77bibliografiche, coordinatore del Servizio Bibliotecario Nazionale, censiscono complessivamente 112 istituti bibliotecari di appartenenza provinciale. In alcuni casi le biblioteche provinciali costituiscono il centro di estese reti territoriali, aperte anche a istituti bibliotecari di varia appartenenza (istituti culturali, scuole, enti religiosi), che forniscono servizi culturali integrati alla cittadinanza.
  Con questo lavoro si è voluto contribuire a definire il quadro delle biblioteche provinciali particolarmente meritevoli di salvaguardia, a valutarne le relazioni con gli altri istituti bibliotecari del territorio, ad appurare i costi umani e finanziari di gestione del patrimonio, degli immobili, dei servizi integrati e delle connesse reti informative, al fine di valutare le migliori iniziative da intraprendere, in condivisione con gli enti territoriali, per garantire il funzionamento degli istituti che rappresentano la cultura libraria sul territorio.
  Vorrei inoltre precisare che a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2015, cosiddetti «Enti locali», è in atto una intensa collaborazione tra le Amministrazioni interessate al fine del collocamento, anche all'interno del Ministero, di personale specializzato proveniente dalle Province, in relazione al quale è stato recentemente emanato un bando selettivo, nonché il riassorbimento degli Archivi e degli Istituti della cultura provinciali, proprio al fine di evitare la chiusura degli istituti e la dispersione delle relative conoscenze acquisite nel corso degli anni e oggetto di pubblica fruizione.
  In particolare, al fine dell'adozione del Piano di razionalizzazione previsto dalla normativa, il Ministero ha avviato la ricognizione della consistenza bibliografica e della titolarità del patrimonio immobiliare e personale delle Biblioteche provinciali, stimabile, per quanto riguarda la biblioteca di Matera, in circa 250.000 volumi, 34 unità di personale (24 tecnici e 10 amministrativi), 6.000 mq di spazio disponibile, per un costo fisso di 1.371.632,83 euro/annui.
  L'adozione del Piano, che prevede il concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, è finalizzata proprio ad assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e a garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso. Nel Piano, di prossima adozione, saranno previste le modalità di assorbimento degli Istituti provinciali all'interno del Ministero, mediante trasferimento allo Stato del patrimonio culturale, delle sedi demaniali e del personale provinciale.

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ALLEGATO 3

5-06770 Rizzetto: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico.
5-07187 D'Uva: Sulla concessione di spazi dell'università di Udine al Partito democratico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, circa l'utilizzo degli spazi universitari in occasione del convegno tenutosi nei giorni 23 e 24 ottobre scorso, appare opportuno, in via preliminare, precisare che tale materia rientra nell'ambito dell'autonomia universitaria.
  Infatti, le università godono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 168 del 1989, di una formale e sostanziale autonomia, riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione. In particolare, il suddetto comma 1, recita: «Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti».
  Nell'ambito di tale autonomia e nell'esercizio della discrezionalità del proprio ruolo il Rettore ha, quindi, ritenuto ospitare l'iniziativa descritta nell'atto di sindacato ispettivo.
  Anche il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato invitato al convegno unitamente ad altri numerosi rappresentanti degli organi istituzionali del settore tra cui i Presidenti della CRUI, del CUN, dell'ANVUR, del CNSU, del CNR e a molteplici Rettori, professori e ricercatori di varie università italiane.
  Ciò nonostante, pur a fronte di prerogative che il Rettore esercita nella sua piena autonomia, il Ministro ha ritenuto opportuno chiedere allo stesso immediati approfondimenti, che sono stati resi con nota scritta il cui contenuto, già esposto in precedenti atti di sindacato ispettivo, viene di seguito riassunto.
  Il Rettore, in particolare, ha comunicato di aver attentamente valutato, nel rispetto della normativa di ateneo e nell'ambito della discrezionalità del proprio ruolo, di accogliere la richiesta di concessione degli spazi, visti i contenuti e la tipologia della manifestazione denominata «Più valore al capitale umano. Università, ricerca e alta formazione motori di sviluppo».
  Lo stesso ha dichiarato di essersi attenuto al Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità che recita, all'articolo 60: «L'Università, verificati l'interesse istituzionale e la convenienza, può concedere in uso spazi a soggetti pubblici e privati sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sulla base delle modalità definite da Regolamento sull'uso degli spazi».
  Riferisce, inoltre, il Rettore, che tale disciplina supera quanto contenuto in un vecchio disciplinare dell'ateneo, privo di valore prescrittivo e comunque precedente al nuovo Regolamento di amministrazione, che prevedeva il divieto di uso degli spazi per iniziative di carattere politico o simili.
  Il Rettore ha, altresì, precisato che i costi degli spazi e dei servizi posti a disposizione dell'Università sono stati coperti interamente dagli organizzatori.
  La scelta di ospitare tale convegno è maturata, espone il Rettore, nell'ambito della consolidata apertura dell'Ateneo verso la discussione di tematiche relative al sistema universitario che, già nello Pag. 79scorso mese di luglio, avevano visto l'Università di Udine promuovere tre giorni di confronto sui nuovi saperi e metodi del sistema universitario, coinvolgendo gran parte dei rettori italiani, guidati dal presidente della CRUI, imprese, giornalisti, enti pubblici e organizzazioni territoriali.
  Infine, da quanto emerge dalla nota trasmessa dal Rettore, lo stesso, nell'ambito della propria discrezionalità, appare aver agito nel pieno rispetto della normativa di Ateneo, ritenendo il tema del Convegno di interesse istituzionale per l'Università degli Studi di Udine.

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ALLEGATO 4

5-07053 Malisani: Sulla responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti circa la normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento alla connessa responsabilità dei dirigenti, appare opportuno preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
  Come esposto dagli Onorevoli interroganti nell'atto di sindacato ispettivo, la questione della responsabilità legata agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro era stata già disciplinata dal decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, all'articolo 4, comma 12, rubricato proprio «Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e preposto».
  Tale disposizione è stata poi interamente trasfusa nel vigente articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, cosiddetto testo unico sicurezza sul lavoro, rubricato «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente». Il citato comma dispone: «Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».
  Stante quanto previsto dal suindicato comma, la normativa vigente impone obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza delle scuole in capo all'amministrazione proprietaria. Nel caso di specie, si tratta, infatti, degli enti locali (comune, provincia, enti di area vasta o città metropolitana) proprietari degli stessi edifici scolastici.
  Allo stesso tempo, la medesima disposizione normativa di cui sopra prevede che gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro siano individuati in capo ai datori di lavoro e, quindi, nel caso in questione, in capo ai dirigenti scolastici. Gli stessi dirigenti si considerano affrancati dai suddetti obblighi con la richiesta di intervento avanzata alle amministrazioni proprietarie degli edifici. Pertanto, secondo le vigenti disposizioni si configura in capo al dirigente scolastico, in quanto appunto datore di lavoro, una responsabilità relativa al rispetto della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma contestualmente lo stesso dirigente scolastico può esimersi da responsabilità segnalando le criticità agli enti proprietari ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
  Posto ciò, è evidente che Tunica strada possibile per alleviare le responsabilità legate alla figura del dirigente scolastico è quella di una modifica normativa.
  Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, anche in riferimento ai contenuti di cui all'articolo 2087 del codice civile Pag. 81(«tutela delle condizioni di lavoro») ed all'autonomia scolastica, considerato anche il fatto che non può essere presente in ogni luogo ed in ogni tempo, per poter svolgere correttamente e concretamente le sue funzioni, ha la necessità di dover ben impostare la propria struttura lavorativa mettendo in luce gli aspetti organizzativi e gestionali in modo tale che risultino chiaramente identificati i compiti, le funzioni e le responsabilità di ogni singolo prestatore di lavoro subordinato così come identificati dagli articoli 2094 e 2095 del codice civile.
  Una proposta, oggetto di riflessione interna al MIUR, da valutare comunque in raccordo con le altre amministrazioni interessate, è quella secondo cui potrebbe prevedersi di limitare gli obblighi attualmente insistenti in capo al dirigente scolastico, quale datore di lavoro, alle sole aree e spazi che gestisce direttamente. Gli altri spazi, come ad esempio, i locali tecnici, i sottotetti non utilizzati e i tetti potrebbero essere individuati quali luoghi di esclusiva competenza ed accesso (e quindi responsabilità) dell'ente locale proprietario. Stesso discorso potrebbe farsi, inoltre, anche con riferimento ai locali adibiti a cucine, mense o bar che, di conseguenza, potrebbero essere individuati quali luoghi per i quali gli obblighi e la responsabilità sono riconosciuti ad esempio in capo al titolare della ditta alla quale è affidato il servizio di ristorazione, mensa o bar.
  Si evidenzia, inoltre, che, proprio al fine di ridurre i rischi connessi al deterioramento e alla scarsa manutenzione degli edifici e, di conseguenza, i rischi dei dirigenti scolastici di incorrere in responsabilità per l'eventuale mancata o insufficiente segnalazione delle criticità agli enti proprietari ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, il Governo ha investito ingenti risorse negli ultimi 2 anni per la messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Sono stati, infatti, stanziati circa 4 miliardi di euro, destinati a finanziare numerosi interventi su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la recente legge n. 107 del 2015.
  Tra le ulteriori iniziative nuove e rilevanti in materia, si evidenzia che il 7 agosto scorso è stata finalmente resa pubblica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, quale strumento utile per conoscere l'attuale «stato di salute» degli edifici scolastici. Il portale è accessibile da parte di tutti gli interessati e tramite l'inserimento del solo codice meccanografico della scuola è possibile ricavare tutte le informazioni al riguardo.

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ALLEGATO 5

5-06887 Simone Valente: Sull'affidamento in concessione del servizio di gestione del Civico museo archeologico e della città di Savona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'Onorevole Valente, unitamente ad altri colleghi, chiede se il Ministero non intenda intervenire in merito al bando emesso dal Comune di Savona per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Museo archeologico comunale.
  Vorrei preliminarmente rilevare che in numerosi casi gli Enti Locali gestiscono direttamente e mediante proprio personale, i propri Musei Civici; è tuttavia loro facoltà individuare soggetti esterni per la loro gestione.
  In questi mesi diversi Comuni liguri (non solo Savona, ma anche Finale Ligure e Sestri Levante) hanno proceduto all'emanazione di bandi per l'individuazione dei soggetti gestori dei loro Musei Civici Archeologici. La Soprintendenza Archeologia, che, come è noto, costituisce l'ufficio del Ministero dei beni culturali sul territorio, non è stata in alcun caso preventivamente interpellata, come da norma e buona prassi, ma è, comunque, intervenuta lamentando sistematicamente la mancata previa consultazione e segnalando agli Enti locali le eventuali criticità riscontrate nei rispettivi bandi.
  Nel caso di Savona a tali osservazioni (esplicitate con una nota del Soprintendente dello scorso 16 ottobre) ha fatto seguito una dettagliata relazione del responsabile Dirigente del Comune di Savona (trasmessa il successivo 21 ottobre 2015).
  Preso atto dell'urgenza nell'individuazione del soggetto gestore, la Soprintendenza ha ritenuto soddisfatte le proprie richieste e sostanzialmente sanate le criticità del bando. Il Comune ha peraltro inserito nella commissione giudicatrice il vicario del Soprintendente, specificamente esperto di gestione museale in quanto già Direttore del Museo Preistorico dei Balzi Rossi.
  Proprio la partecipazione alla commissione giudicatrice ha consentito alla Soprintendenza di valutare direttamente la qualificazione culturale e professionale dei candidati e di considerare pertanto il soggetto risultato vincitore adeguato allo svolgimento del compito in quanto in possesso dei necessari requisiti tecnico-scientifici.
  Nel puntuale adempimento dei propri compiti di tutela la Soprintendenza proseguirà a vigilare sulla correttezza della conservazione e della presentazione scientifica dei reperti di proprietà statale e più in generale sull'adeguatezza della gestione del Museo da parte di tale gestore rispetto alle vigenti normative.
  Mi soffermo ora brevemente in merito alla ricerca archeologica nell'ambito del sito del Priamar.
  L'attività di ricerca archeologica è riservata, in base alla normativa vigente contenuta nell'articolo 88 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, alla istituzionale competenza ministeriale e pertanto compete solo al Ministero dei beni culturali il rilascio (o la revoca) dell'autorizzazione ai concessionari per l'esecuzione delle ricerche.
  Il ruolo svolto storicamente dal benemerito Istituto Internazionale di Studi Liguri nelle ricerche sul Priamar di Savona, come anche su altri siti archeologici liguri, ha sempre rappresentato per la Soprintendenza piena garanzia di regolare esecuzione Pag. 83scientifica di dette ricerche. La stessa Soprintendenza ha garantito pertanto il proprio impegno, affinché tali indagini archeologiche possano proficuamente proseguire.
  Vorrei da ultimo rilevare, solo per diligenza e proprio in ragione della competenza istituzionale alla ricerca archeologica sopra richiamata, che i 1083 reperti archeologici citati come «provenienti da scavi realizzati dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri» sono comunque di proprietà dello Stato, cui spettano quindi le decisioni in materia di tutela dei beni medesimi.

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ALLEGATO 6

5-07004 Bini: Sulla manutenzione straordinaria delle scuole, con particolare riferimento alla scuola primaria «De Amicis» in Pieve a Nievole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro, per intervenire, con ancora maggiore decisione, riguardo allo sblocco di risorse da destinare alla manutenzione straordinaria delle scuole.
  Occorre preliminarmente precisare che la materia dell'edilizia scolastica si conferma, senza alcun dubbio, una delle priorità dell'attuale Governo.
  Negli ultimi anni, infatti, sono state investite ingenti risorse finanziarie, destinate soprattutto alla realizzazione di interventi per prevenire ed evitare che si ripetano ancora episodi del tipo di quello ricordato dagli Onorevoli interroganti, tra le quali si ricordano: 150 milioni di euro del cosiddetto «decreto del Fare», 400 milioni di euro per 1.636 interventi della delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, 905 milioni di euro del cosiddetto Piano BEI (articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), 244 milioni di euro per lo sblocco del patto di stabilità per i comuni per gli anni 2014 e 2015, 100 milioni di euro per lo sblocco del patto di stabilità per province e città metropolitane per il 2015, le risorse dei fondi strutturali europei della vecchia programmazione 2007-2013 (circa 223 milioni di euro più 380 milioni relativi al Piano di azione e coesione) nonché le risorse della nuova programmazione 2014-2020 (circa 380 milioni di euro).
  Inoltre, attraverso il sistema di monitoraggio degli edifici scolastici del MIUR è stato possibile effettuare un'accurata gestione delle risorse finanziarie che ha portato al recupero di 23 milioni di euro sull'85 per cento degli interventi conclusi del «decreto del Fare» in poco più di un anno; tale recupero consentirà l'avvio di ben 113 nuovi cantieri.
  È in questo quadro normativo, quindi, che va ad inserirsi anche la recente legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (legge n. 107 del 2015) che ha introdotto le seguenti misure specifiche per prevenire e ridurre al massimo le cause di incidenti connessi all'edilizia scolastica:
   un investimento di ulteriori 200 milioni circa per l'ampliamento del suddetto Piano BEI in corso di attuazione;
   lo sblocco di 300 milioni dei fondi INAIL per la costruzione di scuole innovative, attraverso un investimento ulteriore di 9 milioni all'anno a titolo di corrispettivo per i canoni di locazione a INAIL;
   l'avviamento di un'importantissima procedura di recupero delle risorse in passato stanziate per procedure di edilizia scolastica che, però, non sono state mai avviate (ciò consentirà, finalmente, di poter disporre di risorse impegnate, ma rimaste inutilizzate e favorire, così, il recupero e il reimpiego delle stesse che potranno essere utilizzate anche per intervenire su quegli edifici scolastici nei quali le indagini diagnostiche hanno rilevato situazioni di criticità);
   un investimento di 40 milioni per indagini diagnostiche su edifici scolastici per prevenire il crollo di solai e controsoffitti.

  In particolare, occorre ricordare che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 agosto scorso, n. 594, sono stati stabiliti i criteri Pag. 85e le modalità per l'erogazione delle risorse agli Enti locali.
  In data 15 ottobre, è stato poi pubblicato sul sito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici.
  In data 11 dicembre, il Ministro ha firmato il decreto di approvazione della graduatoria degli istituti scolastici in cui saranno effettuati gli interventi sui solai e i controsoffitti di oltre settemila scuole italiane.
  Sono state 13.584 le candidature pervenute da parte degli Enti locali, 7.304 le ispezioni che verranno effettuate per una spesa complessiva di oltre 36 milioni di euro. Le risorse rimanenti, si osserva, saranno successivamente redistribuite, con un nuovo specifico decreto.
  L'elenco completo delle scuole che saranno coinvolte nelle indagini è attualmente disponibile sul sito del MIUR nella sezione dedicata all'edilizia scolastica (www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml).