CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2015
563.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (Atto n. 227).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (Atto n. 227);
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva 2014/100/UE nell'architettura generale del sistema SafeSeaNet, finalizzato al monitoraggio del traffico navale e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri, mediante una rete di sistemi nazionali e una banca dati centrale di raccordo; il sistema centrale e i sistemi nazionali devono essere conformi ai requisiti previsti dalla direttiva per ciò che concerne la riservatezza delle informazioni e i principi in materia di sicurezza;
    il sistema SafeSeaNet nel suo complesso risponde agli obiettivi di migliorare la sicurezza marittima e dei porti, rafforzare la protezione dell'ambiente e le misure di prevenzione dell'inquinamento, promuovere l'efficienza del traffico e dei trasporti marittimi, attraverso lo scambio di informazioni, tra cui quelle relative alla posizione delle navi, ai carichi pericolosi e all'inquinamento;
    in considerazione delle finalità del sistema SafeSeaNet, con particolare riferimento a quelle concernenti la sicurezza marittima e dei porti e l'efficienza del trasporto marittimo, l'Autorità nazionale competente è individuata, per l'Italia, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;
    occorre considerare che la condivisione delle informazioni e dei dati, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, rappresenta già adesso e rappresenterà sempre più in futuro un elemento essenziale delle politiche di sviluppo del trasporto marittimo e, in una prospettiva più ampia, dell'intermodalità e della logistica; occorre pertanto incoraggiare sia l'attuazione delle misure di aggiornamento e potenziamento del sistema SafeSeaNet di cui allo schema di decreto legislativo in esame, sia il concorso dell'Italia a iniziative quali il progetto EUCISE 2020, che prevede, attraverso la volontaria partecipazione di Autorità civili e militari, una piena condivisione delle informazioni per il monitoraggio marittimo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
con riferimento sia alle previsioni dello schema di decreto legislativo in esame, sia alle altre iniziative adottate, in particolare per quanto concerne il progetto EUCISE 2020, il Governo promuova e sostenga tutte le iniziative finalizzate a Pag. 126rafforzare la condivisione delle informazioni relative al monitoraggio marittimo, valorizzando pienamente le potenzialità che, sul versante civile, tale condivisione assume per migliorare la sicurezza marittima e dei porti e per promuovere l'efficienza del traffico e dei trasporti marittimi, nell'ambito di una politica generale dei trasporti, dell'intermodalità e della logistica.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (Atto n. 237).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (Atto n. 237);
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva 2013/53/UE, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto e delle moto d'acqua, che ne assicurano la conformità alla normativa europea e l'apposizione della marcatura CE; detta altresì le norme relative alla libera circolazione nel mercato di tali prodotti e individua le responsabilità a carico di tutti i soggetti che intervengono nel ciclo della produzione, dell'immissione in commercio e della distribuzione;
    il complesso della normativa che viene definita è finalizzato ad assicurare il libero scambio dei prodotti all'interno del mercato europeo in condizioni di sicurezza per i consumatori e di concorrenza tra gli operatori;
    lo schema di decreto introduce requisiti stringenti di protezione ambientale, anche mediante l'adozione di limiti all'emissione di gas di scarico e alla rumorosità dei motori,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di inserire nelle premesse dello schema di decreto legislativo un riferimento alla legge 7 ottobre 2015, n. 167, «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto», anche in considerazione del fatto che tra i principi e i criteri direttivi della legge delega è previsto l'adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. (Atto n. 243).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (Atto n. 243);
   premesso che:
    deve ritenersi pienamente condivisibile la finalità dello schema di decreto legislativo in esame di introdurre tutte le misure finalizzate a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo un uso condiviso delle infrastrutture esistenti ed una realizzazione più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove;
    sotto un profilo generale, si rileva l'opportunità di riferire la disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame non soltanto al caso in cui i rapporti relativi alla richiesta di accesso intercorra non tra un operatore di rete e un gestore dell'infrastruttura fisica, ma anche a quello in cui intercorrano tra due operatori di rete;
    con riferimento alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 3, si rileva che la previsione per cui la relazione allegata alla richiesta scritta di accesso deve illustrare i motivi tecnici ed economici per i quali l'impresa richiedente ritiene ragionevole e preferibile l'accesso all'infrastruttura, può costituire un onere eccessivamente gravoso e non ragionevole, tanto più in considerazione del fatto che il successivo comma 4 indica in modo puntuale e articolato le motivazioni per le quali l'accesso può essere rifiutato; al fine di non alterare l'equilibrio negoziale, non sembra altresì opportuno prevedere che l'operatore di rete indichi nella richiesta di accesso il prezzo che è disposto a corrispondere;
    con riferimento alle disposizioni del comma 6 del medesimo articolo 3, che attribuiscono all'organismo di risoluzione delle controversie, individuato nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il compito, in caso di controversia sulla richiesta di accesso, di decidere secondo criteri di equità e ragionevolezza, provvedendo tra l'altro a fissare il prezzo, occorre prevedere che non siano computati, ai fini della determinazione del prezzo, i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura che sono già riconosciuti al gestore stesso attraverso apposite componenti inserite nella tariffa a carico dell'utente;
    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, che disciplinano l'istituzione e i compiti del SINFI, occorre in primo luogo evidenziare l'esigenza di valorizzare pienamente le potenzialità del SINFI in relazione all'obiettivo prioritario di semplificazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti a carico sia degli operatori di rete, sia dei gestori delle infrastrutture fisiche. A tal fine il SINFI dovrebbe configurarsi come sportello unico non soltanto sotto il profilo della raccolta dei dati e delle informazioni, ma anche per quanto concerne la gestione dei Pag. 129procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture in questione e i rapporti con i soggetti privati che attivano tali procedimenti; si dovrebbe pertanto prevedere che confluiscono nel SINFI tutte le informazioni già a disposizione delle singole amministrazioni competenti, in quanto contenute negli atti e documenti acquisiti dalle amministrazione stesse nell'ambito dei procedimenti di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, esentando di conseguenza i soggetti privati dall'onere di trasmettere nuovamente tali informazioni al SINFI;
    con riferimento specifico alle previsioni del comma 1 dell'articolo 4, che demandano ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche relative all'istituzione e al funzionamento del SINFI, si evidenzia l'esigenza di prevedere che sullo schema di tale decreto sia sentita, oltre che la Conferenza unificata, anche l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale);
    con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 5, si segnala l'esigenza di prevedere, nel caso in cui non siano presenti infrastrutture disponibili, per cui occorre procedere alla realizzazione di nuove infrastrutture per installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che, ovunque possibile, si debba ricorrere a tecnologie di scavo a basso impatto ambientale;
    con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, si segnala l'opportunità di chiarire espressamente la portata delle previsioni sulla base delle quali le domande relative al coordinamento delle opere di genio civile sono soddisfatte a condizione che non implichino costi supplementari, precisando a quali costi si riferisca la disposizione e, in particolare, se essa si riferisca a costi ulteriori rispetto a quelli connessi alla installazione di reti di comunicazione elettronica, che sono a carico dell'operatore di rete interessato;
    con riferimento alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 5, si segnala che l'installazione delle reti di comunicazione elettronica è caratterizzata dalla capillarità degli interventi, per cui anche opere di modesta entità potrebbero risultare rilevanti; potrebbe pertanto risultare opportuno sopprimere la previsione per cui il Ministero dello sviluppo economico può esentare dagli obblighi previsti dallo schema in esame opere di genio civile di modesta entità, ovvero, quanto meno, si segnala l'esigenza di precisare l'ambito di tale esenzione;
    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7, in considerazione della rilevanza essenziale della semplificazione delle procedure al fine di agevolare l'installazione di mezzi di comunicazione elettronica ad alta velocità, si verifichi la possibilità di rafforzare le misure già previste, sia novellando direttamente le apposite disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sia intervenendo sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sulle specifiche disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 8, si segnala l'esigenza di considerare anche il caso in cui un condominio abbia già realizzato per proprio conto un impianto multiservizi in fibra ottica, con la finalità, per un verso, di garantire l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie agli operatori di rete che lo richiedano, e per l'altro, di assicurare che la richiesta sia formulata in termini ragionevoli e non eccessivamente onerosi per il condominio stesso;
    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9, si segnala l'esigenza, in considerazione del fatto che i gestori di infrastrutture fisiche operano in altri settori regolati, come quello dell'energia, quello idrico o quello dei trasporti, di prevedere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura Pag. 130di risoluzione delle controversie, possa acquisire il parere della competente Autorità di regolazione dei settori in cui opera il gestore dell'infrastruttura fisica;
    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 14, al fine di garantire la parità delle condizioni di accesso, si segnala l'esigenza di procedere all'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che detta una specifica disciplina per l'utilizzo delle infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento alle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ovunque si fa riferimento al gestore o ai gestori dell'infrastruttura fisica, si inserisca anche il riferimento all'operatore o agli operatori di rete;
   2) sostituire il comma 3 dell'articolo 3 con il seguente: «3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici»;
   3) al comma 6 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi»;
   4) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4 si adottino le iniziative necessarie per assicurare che il SINFI si configuri come un vero e proprio sportello unico per quanto concerne la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture in questione e i rapporti con i soggetti privati che attivano tali procedimenti; in particolare si adottino le opportune iniziative per fare in modo che confluiscano nel SINFI tutte le informazioni già a disposizione delle singole amministrazioni competenti, in quanto contenute negli atti e documenti acquisiti dalle amministrazione stesse nell'ambito dei procedimenti di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, esentando di conseguenza i soggetti privati dall'onere di trasmettere nuovamente tali informazioni al SINFI;
   5) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)»;
   6) con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 5, si integrino tali disposizioni nel senso di prevedere che, nel caso in cui non siano presenti infrastrutture disponibili, per cui occorre procedere alla realizzazione di nuove infrastrutture per installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, si debbano impiegare, ovunque possibile, tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e sia ammesso il ricorso a tecniche di scavo tradizionale soltanto in presenza di motivati e oggettivi impedimenti all'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale;
   7) al comma 3 dell'articolo 5, dopo la parola: «emetta» inserire le seguenti: «, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta,»;
   8) al comma 4 dell'articolo 5 si sopprima la possibilità di prevedere esenzioni per opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, ovvero, in alternativa, si introducano precise limitazioni dell'ambito entro il quale tali esenzioni possono essere previste;
   9) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, si rafforzino gli interventi di semplificazione delle procedure, sia verificando la possibilità di novellare le apposite disposizioni contenute nel codice Pag. 131delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sia intervenendo sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sulle specifiche disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   10) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, si inseriscano previsioni volte a disciplinare il caso in cui un condominio realizzi di propria iniziativa un impianto multiservizio in fibra ottica con la finalità, per un verso, di garantire l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie agli operatori di rete che lo richiedano, e per l'altro, di assicurare che la richiesta sia formulata in termini ragionevoli e non eccessivamente onerosi per il condominio stesso;
   11) ai commi 2 e 4 dell'articolo 8 sostituire, rispettivamente, le parole: «i gestori di reti pubbliche di comunicazione» e «i fornitori di reti pubbliche di comunicazione» con le seguenti: «gli operatori di rete»;
   12) all'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma: «3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, può acquisire, in relazione all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorità di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica.»;
   13) all'articolo 14, recante le abrogazioni, aggiungere in fine il seguente comma: «2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 2, recante le definizioni, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera n), in considerazione del fatto che il SINFI è definito e disciplinato all'articolo 4;
   b) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di precisare che gli obblighi a carico del gestore dell'infrastruttura fisica di comunicazione dei dati al SINFI con un anticipo di almeno novanta giorni non si applicano, oltre che nel caso di interventi emergenziali, nel caso delle ipotesi di manutenzione ordinaria e di tutti gli interventi per i quali la normativa di settore richiede tempi di esecuzione inferiori ai novanta giorni;
   c) con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, si valuti l'opportunità di chiarire espressamente la portata della previsione sulla base della quale le domande relative al coordinamento delle opere di genio civile sono soddisfatte a condizione che non implichino costi supplementari, precisando che si tratta di costi ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che sono definiti e finanziati con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 5;
   d) con riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 10, si valuti l'opportunità di integrarla prevedendo specifiche sanzioni nel caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni al SINFI previsti dagli articoli 4 e 6.