CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2015
562.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per la parte di competenza, il testo del disegno di legge C. 2093-B, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)» come risultante dagli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica;
   preso atto che gli articoli 7, 13, 15, 21, 25, 26, 27, 37, 39, 65, 69, 70, 74 e 75 contengono disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sul settore agricolo;
   ritenuto che tali disposizioni sono in grado di avere un'incidenza positiva per uno sviluppo ecosostenibile dell'attività di produzione primaria e di gestione della risorsa acquatica;
   considerata positivamente la previsione normativa di cui all'articolo 13, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica alla realizzazione di processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, per la quale i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili;
   preso atto con particolare favore che l'articolo 27 prevede che il Ministro dell'ambiente possa individuare i porti marittimi dotati di siti idonei dove raggruppare i rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, tra l'altro, con le imprese ittiche;
   considerato, comunque, che permangono talune questioni irrisolte o affrontate in modo parzialmente diverso da quanto ritenuto necessario per il settore;
   ritenuto, in particolare, che l'articolo 7, in materia di divieto di immissione e foraggiamento dei cinghiali sul territorio nazionale avrebbe potuto essere formulato senza prevedere un'eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, considerato che difficilmente potrà essere assicurata una precisa delimitazione con le altre aree non recintate, con pericolo di invasione e danneggiamento dei terreni coltivati;
   considerato, altresì, che non appare definitivamente risolta la questione che dovrebbe escludere dalla nozione di rifiuto ai fini del loro trasporto, gli sfalci, le potature e gli altri materiali provenienti Pag. 113dalla potatura di aree verdi quali giardini e parchi e destinati alla produzione di energia come biogas e biomasse;
   considerato, inoltre, che l'articolo 25, con una modifica introdotta dal Senato, amplia la categoria degli ammendanti, riconducendo nel novero i prodotti assorbenti per la persona definiti «compostabili» che hanno ottenuto la certificazione UNI EN 13432:2002, potenzialmente nocivi, e, se utilizzati negli ammendanti, capaci di entrare nel ciclo delle coltivazioni agricole con grave peggioramento della qualità del compost e conseguenti potenziali rischi per la salute;
   ritenuto, altresì, che l'articolo 29, comma 6, prevede che gli imprenditori agricoli possano delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo, non tenendo conto che l'articolo 193, comma 9-bis del decreto legislativo n.152 del 2006 non considera come trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola;
   considerato, infine, opportuno, in un'ottica di semplificazione degli oneri gravanti sulle imprese, prevedere la possibilità che l'iscrizione al CONAI possa avvenire per le imprese agricole e delle pesca attraverso le proprie organizzazioni di appartenenza, con un'estensione erga omnes a tutti gli associati dell'iscrizione stessa;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 7 la facoltà concessa alle aziende faunistico-venatorie ed alle aziende agrituristico-venatorie adeguatamente recintate di poter allevare e foraggiare i cinghiali;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che il trasporto di sfalci e delle potature derivanti dalla potatura di parchi e giardini pubblici e privati non è considerato rifiuto ai fini del trasporto degli stessi per il conferimento ad impianti per la produzione di biogas e di biomasse;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 25 la modifica introdotta dal Senato che ha incluso tra gli ammendanti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, in quanto capaci di entrare nel ciclo delle coltivazioni agricole con grave peggioramento della qualità del compost e conseguenti potenziali rischi per la salute; in subordine, valuti l'opportunità che tale disposizione trovi applicazione previa adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un regolamento volto a disciplinare i criteri per la certificazione della biodegradabilità dei rifiuti dei prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, i processi e le modalità di sanificazione di tali rifiuti;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 29, in quanto in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 193, comma 9-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non considera come trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una norma che permetta di semplificare l'adesione al CONAI da parte delle imprese agricole e della pesca, prevedendo che la loro iscrizione possa avvenire attraverso le proprie organizzazioni di appartenenza, con un'estensione erga omnes a tutti gli associati.