CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2015
562.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06257 De Rosa: Sicurezza degli stabilimenti italiani di stoccaggio del gas.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto riguarda i diversi quesiti posti dall'onorevole interrogante, desidero informare che, tutti gli stabilimenti di stoccaggio presenti in Italia, hanno adempiuto agli obblighi previsti dalle normative di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prevenzione del rischio di incidente rilevante.
  In particolare, i gestori degli stabilimenti, hanno fornito la documentazione contenente le informazioni inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  Voglio sottolineare, inoltre, che nella predisposizione dei rapporti di sicurezza si è tenuto conto degli studi sulla sismicità delle aree interessate dallo stoccaggio.
  Per quanto concerne le raccomandazioni contenute nelle linee guida per la gestione dei vari livelli di crisi degli impianti, si segnala che, con la nuova normativa tecnica per il rilascio di titoli di concessione di coltivazione, adottata dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale 25 marzo 2015 e con il decreto direttoriale 15 luglio 2015, si è resa obbligatoria l'installazione di reti di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, secondo le migliori tecniche esistenti, tra cui le «Linee Guida» citate dall'interrogante. È stata, inoltre, avviata l'applicazione di tali Linee guida in tre casi pilota in Emilia-Romagna secondo quanto previsto con l'accordo di collaborazione sottoscritto in data 17 luglio 2015 dal Ministero dello sviluppo economico e dalla regione Emilia-Romagna.
   In applicazione delle Linee Guida, le modalità con cui gestire eventuali situazioni di crisi degli impianti, saranno stabilite da un gruppo di lavoro costituito dall'ente preposto al controllo del monitoraggio (SPM), da tecnici del Ministero dello sviluppo economico, dalla regione interessata, dal Ministero dell'ambiente e con la partecipazione del concessionario.
  Circa la possibilità di rivedere la Strategia energetica nazionale, è previsto, a livello europeo, che gli Stati membri predispongano un Piano Nazionale Clima-Energia, che tenga conto anche dei nuovi obiettivi comunitari in materia al 2030.
  È indubbio poi che i recenti esiti della Conferenza di Parigi implicheranno un complessivo aggiornamento della Strategia energetica nazionale che sarà portata avanti dal Ministero dello sviluppo economico con il nuovo anno.
  Relativamente alla garanzia di risarcimento per eventuali danni, evidenzio che, in base alla normativa vigente, i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale sono sempre responsabili di tutti gli eventuali danni derivanti dalle loro attività.
  Infine, specifico che le attività inerenti al protocollo di pubblicizzazione dei dati fisici di controllo e della loro interpretazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero, intende seguire direttamente l'affidamento dei monitoraggi dei dati raccolti, mediante procedure pubbliche che saranno finanziate mediante apposito fondo.
  Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, si segnala che il Ministero stesso, per quanto di sua competenza, ha Pag. 86comunicato che i procedimenti che hanno condotto all'emanazione dei provvedimenti di compatibilità ambientale richiamati si sono conclusi e, allo stato, non si rinvengono né sul piano tecnico, né sul piano giuridico, motivi per una revisione in autotutela degli atti adottati.
  Il Ministero ha evidenziato, altresì, che proprio in relazione alla prevenzione del rischio sismico, i provvedimenti di compatibilità ambientale rilasciati contengono specifiche prescrizioni finalizzate allo scopo.
  In merito, invece, agli obblighi previsti, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, dalla direttiva comunitaria, risultano al momento notificati presso l'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio rilevante, predisposto e aggiornato da Ispra, 22 stabilimenti adibiti a stoccaggio sotterraneo, di gas di cui 12 risultano in attività.
  Tali stabilimenti, classificati come stabilimenti di «soglia superiore» in relazione ai quantitativi di sostanze pericolose detenute, sono sottoposti a specifici adempimenti e a controlli da parte dei competenti Comitati Tecnici Regionali (CTR) istituiti dal Ministero dell'interno.
  Per quanto riguarda la considerazione degli eventi naturali, quali gli eventi sismici, tra le possibili cause di innesco di un incidente negli impianti a rischio di incidente rilevante, va osservato che il recente decreto legislativo n. 105/2015, nel rinnovare la disciplina in materia, ha posto particolare attenzione alla tematica stabilendo l'obbligo per il gestore di fornire, con la notifica, informazioni sulla pericolosità sismica del sito e sulle verifiche e opere di adeguamento effettuate, e ha inoltre rafforzato gli obblighi di valutazione di tali eventi nell'ambito della predisposizione e verifica del Rapporto di sicurezza.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06972 Benamati: Liquidazione dei crediti spettanti agli aventi diritto in materia di emissioni di anidride carbonica

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli interroganti fanno riferimento al rimborso dei crediti spettanti ai cosiddetti «nuovi entranti» del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2.
  A tale proposito, si rileva che il termine del 31 dicembre 2015 per la liquidazione dei crediti non potrà essere rispettato in quanto il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, citato dagli interroganti, ha stabilito che i crediti maturati dagli aventi diritto, comprensivi degli interessi legali, sarebbero stati liquidati agli operatori aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2. In considerazione del fatto che, l'entità dei crediti spettanti risulta di oltre 738 milioni di euro e che i proventi, da destinare al rimborso crediti nel periodo 2013-2014, ammontano a circa 414 milioni, è chiaro che la scadenza del 31 dicembre per i relativi crediti non potrà essere rispettata per l'indisponibilità delle risorse necessarie a liquidare l'ammontare complessivo. Tenendo in considerazione l'insieme dei crediti ancora da liquidare e il gettito atteso delle aste CO2 si ritiene, tuttavia, possibile concludere la procedura di rimborso dei crediti ETS entro la fine del 2017.
   Per quanto riguarda le iniziative del Ministero dello sviluppo economico, la questione richiamata appare superata in quanto, come è noto, è stato presentato un emendamento al disegno di legge di stabilità per il 2016, con il quale si modifica il comma 5 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30/2013, eliminando il termine del 31 dicembre 2015 per la liquidazione totale dei crediti agli aventi diritto.
  L'approvazione del suddetto emendamento consentirà di risolvere la questione richiamata nell'atto di sindacato ispettivo.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07027 Galperti: Costituzione di una nuova società per l'amministrazione e la gestione dell'Ilva di Taranto

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si segnala preliminarmente che in relazione alla amministrazione straordinaria dell'ILVA è intervenuto il recentissimo decreto-legge n. 191 del 2015 recante «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA» il quale all'articolo 1, comma 2, prevede che «entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.»
  Il testo normativo riportato dà pertanto evidenza di due coordinate fondamentali alla quale dovrà essere conformato il procedimento per il trasferimento a terzi del complesso industriale ILVA: 1) il processo di dismissione dovrà essere avviato con la massima tempestività, atteso che la legge ne prevede l'espletamento entro il mese di giugno del prossimo anno; 2) in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 347/03 (legge Marzano), dal decreto-legge 1/2015 (amministrazione straordinaria delle imprese di rilevanza strategica) e dalla normativa comunitaria, il procedimento per il trasferimento a terzi dovrà essere conformato ai principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.
  Appare, pertanto eccessivamente in anticipo interrogarsi oggi sulle iniziative di evidenza pubblica poste in essere per la creazione di una newco da destinare al rilievo del complesso industriale, posto che i criteri, le modalità, i contenuti delle offerte e le ulteriori obbligazioni connesse, in termini di salvaguardia della continuità produttiva e occupazionale e di tutela ambientale non potranno che essere oggetto del procedimento che sarà avviato dai Commissari straordinari dopo l'autorizzazione ministeriale.
  Come è noto, la procedura di amministrazione straordinaria si svolge sulla base di un programma predisposto dai Commissari straordinari ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico che deve dare conto, tra l'altro delle modalità attraverso le quali sono realizzate le finalità di legge di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali. Tale documento, che è stato depositato dai commissari ed è in corso di esame da parte degli altri organi della procedura, dovrà essere adeguato al decreto-legge sopra richiamato anche per quanto riguarda i riferimenti temporali del processo di dismissione.