CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 dicembre 2015
561.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (Atto n. 222);
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema è volto a limitare le deroghe ai divieti di immissione sul mercato di talune pile o accumulatori, nel contempo, prevedendo che tali deroghe continuino ad applicarsi fino al 1o ottobre 2015, per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso, e fino al 31 dicembre 2016 per le batterie portatili e gli accumulatori contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili;
    andrebbe valutata l'opportunità di tenere conto, ai fini della definizione del regime transitorio, del decorso del termine del 1o ottobre 2015, comunque fissato dalla direttiva, conseguente al tardivo recepimento della direttiva medesima nell'ordinamento interno;
   considerato che:
    lo schema, interviene sul d.lgs. 188/2008 al fine di espungere i riferimenti al decreto legislativo n.151 del 2005, in quanto è stato abrogato in gran parte dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, con cui è stata attuata la direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
    sarebbe opportuno più in generale un intervento normativo finalizzato a coordinare la normativa in materia di rifiuti di pile e accumulatori e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche con riferimento ai sistemi di raccolta, al fine di evitare sovrapposizioni e in un'ottica di semplificazione normativa definendo anche le condizioni in base alle quali i distributori di beni contenenti pile e accumulatori portatili siano obbligati al ritiro «uno contro zero» (analogamente a quanto avviene per i RAEE) nonché un incisivo ruolo dei Comuni nell'ambito delle pertinenti strutture di raccolta del servizio pubblico;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di differire il termine per l'applicazione delle Pag. 19deroghe al divieto di immissione sul mercato per le pile a bottone con un basso tenore di mercurio;
   b) valuti il Governo l'opportunità di adottare misure finalizzate a coordinare la disciplina concernente la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con quella sui rifiuti di pile e accumulatori e, in tale contesto, le condizioni in base alle quali i distributori di beni contenenti pile e accumulatori portatili siano obbligati ad effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o, in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori portatili conferiti dai consumatori, senza obbligo di acquisto di prodotti di tipo equivalente, cosiddetto «uno contro zero»;
   c) valuti il Governo l'opportunità di adottare misure finalizzate a che i Comuni assicurino la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori portatili garantendo ai consumatori un agevole e gratuito conferimento di tale tipologia di rifiuto ai Centri di raccolta.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo de quo, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), modifica in più punti il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che ha attuato la direttiva 2006/66/CE;
    la direttiva 2006/66/CE stabilisce, inter alia, le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, le deroghe previste, nonché le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori;
    lo schema in oggetto prevede principalmente l'eliminazione delle deroghe – previste nel decreto legislativo n. 188 del 2008 – ai divieti di immissione sul mercato per le pile a bottone contenenti mercurio (fino al 2 per cento in peso) e per le pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili contenenti cadmio, introducendo, tuttavia, un regime temporale transitorio per la commercializzazione di tali prodotti (rispettivamente, fino al 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016);
    su tutto il territorio nazionale è avvertita la necessità di ridurre quanto più possibile le operazioni di smaltimento di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Il presente decreto, pur commendevolmente prefiggendosi l'obiettivo di adeguare le deroghe italiane a quelle europee, avrebbe potuto cogliere l'occasione di chiarire, intervenendo sul decreto legislativo 188/2008, le condizioni in base alle quali i distributori di beni contenenti pile e accumulatori portatili fossero obbligati al ritiro «uno contro zero» (analogamente a quanto avviene per i RAEE) nonché il ruolo dei Comuni nell'ambito delle pertinenti strutture di raccolta del servizio pubblico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) siano definite le condizioni in base alle quali i distributori di beni contenenti pile e accumulatori portatili possano o siano obbligati ad effettuare all'interno dei locali del proprio punto Pag. 21vendita o, in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori portatili conferiti dai consumatori, senza obbligo di acquisto di prodotti di tipo equivalente cd «uno contro zero»;
   b) sia espressamente disposto che i Comuni debbano assicurare la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori portatili garantendo ai consumatori un agevole e gratuito conferimento di tale tipologia di rifiuto ai centri di raccolta.