CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio (S. 2145 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2145, di conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio;
   considerato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia del «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che l'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzato con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che gli interventi cui è destinato il Fondo appaiono di pertinenza dell'ente territoriale Roma capitale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:
    si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari di cui all'articolo 6, comma 1.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 259 Fucci ed abb., recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»;
   considerato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie «tutela della salute», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   rilevato che l'articolo 3, comma 1, impone alle Regioni e alle province autonome di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico, intervenendo così in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale, materia rimessa alla competenza regionale;
   rilevato altresì che il Difensore civico è figura non disciplinata dalla legge dello Stato ma solo a livello di legislazione regionale;
   considerato infine che l'articolo 3, comma 4, prevede l'istituzione in ogni regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:
   si preveda l'attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico come facoltà e non come obbligo per le Regioni;
   e con la seguente osservazione:
    si valuti l'opportunità di precisare che resta ferma la facoltà delle Regioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di reperire ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare ai nuovi Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

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ALLEGATO 3

Delega recepimento direttive appalti e concessioni (S. 1678-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1678-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera;
   richiamati i propri pareri espressi in data 18 marzo 2015 e 7 ottobre 2015;
   ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell’«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;
   rilevato che nel corso dell'esame presso la Camera è stato inserito all'articolo 1, comma 1, il criterio di delega di cui alla lettera sss), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cd. ‘legge-obiettivo’ (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:
    il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera sss), che prevede, fra l'altro, il superamento delle disposizioni della cd. «legge-obiettivo» (legge n. 443 del 2001) e l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, sia integrato prevedendo che il livello di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle procedure previste non deve essere inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», (collegato alla legge di stabilità 2014), limitatamente alle parti modificate dal Senato;
   richiamati i propri pareri espressi in data 17 settembre 2014 e 4 febbraio 2015;
   considerato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle Regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;
   rilevato altresì che:
    appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della stessa, sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 5, comma 2, con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse;
   analogamente, all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, appare opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un mobility manager, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della stessa, sui due decreti ministeriali da esso previsti;
   b) all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida per favorire l'adozione nelle scuole di un mobility manager.

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ALLEGATO 5

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (S. 2085 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2085, approvato dalla Camera dei deputati, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
   richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2015;
   considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
   rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 16 del 2004);
   rilevato che l'articolo 41 reca misure per la concorrenza nella professione forense, modificando la legge nazionale forense (legge n. 247 del 2012) e dettando una nuova disciplina delle «società tra avvocati» e che viene conseguentemente abrogato l'articolo 5 della citata legge nazionale forense, contenente una delega al Governo, non esercitata nel termine, in materia di disciplina società di avvocati; alla luce delle diverse incertezze interpretative circa il coordinamento tra la normativa sulle società tra avvocati di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tra quella sulle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge di stabilità 183 del 2011, e tra il contenuto della delega prevista dall'articolo 5 della legge n. 247 del 2012, ora abrogato, apparirebbe opportuno inserire una disposizione di coordinamento, che espliciti la normativa o le normative da applicare (o da non applicare) in via sussidiaria;
   rilevato inoltre che l'articolo 48, comma 3, prevede, tra l'altro, che nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge Pag. 1872 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:
    si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo.