CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

  Conseguentemente, al titolo, le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.
1. 10. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 1.1. del Governo

  Al capoverso articolo 2, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alla ratifica ed esecuzione di due accordi di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiano ed il Governo degli EAU, fatti ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.
0. 1. 1. 1. Mattiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle Pag. 12informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
1. 1. Il Governo.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 270-quinquies.1, dopo la parola: eroga, inserire le seguenti:, deposita, custodisce, intermedia, e dopo la parola: beni inserire le seguenti:, risorse economiche.
4. 2. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 270-quinquies.2, la parola: due è sostituita con la seguente: quattro.
4. 1. Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 280-ter, le parole: da cinque a dieci anni sono sostituite con le seguenti: da sette a undici anni.
4. 4. Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 280-ter, secondo paragrafo, sostituire le parole: da sette a quindici anni con le seguenti: non inferiore ad anni quindici.
4. 3. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Del Grosso.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Articolo 4-bis.
(Altre misure di contrasto al terrorismo transnazionale di matrice jihadista).

  1. Le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applicano anche in relazione a persone indagate o arrestate in flagranza di reato per aver commesso, tentato di commettere o favorito comunque l'effettuazione di attentati terroristici a matrice jihadista sul territorio della Repubblica, individualmente o in collaborazione con associazioni eversive nazionali, transnazionali o straniere.
  2. Il cittadino straniero cui venissero applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 per aver commesso, tentato di commettere o favorito comunque l'effettuazione di attentati terroristici a matrice jihadista sul territorio della Repubblica, individualmente o in collaborazione con associazioni eversive nazionali, transnazionali o straniere, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione fino alla conclusione delle indagini che lo concernono. L'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione pendenti è sospesa fino allo spirare del medesimo termine.
4. 01. Gianluca Pini, Molteni.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di intelligence ed impiego delle unità speciali delle Forze Armate e dell'Ordine).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare Pag. 13per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza interna determinate dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini, anche con la cooperazione delle forze speciali a disposizione dei Ministeri della difesa e dell'interno.
  2. In seguito all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri i reparti speciali delle Forze Armate e dell'Ordine coinvolti nella gestione delle situazioni di crisi o di emergenza sopramenzionate, fino alla loro cessazione.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Il personale dipendente dal Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo non è penalmente perseguibile per i reati eventualmente commessi in funzione dell'adempimento della missione assegnatagli nel contesto della situazione di crisi od emergenza interna determinata dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini.
  5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale e l'incolumità dei cittadini, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.
4. 02. Gianluca Pini, Molteni.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di centralizzazione del comando e controllo sulle unità speciali delle Forze Armate e dell'Ordine in costanza di emergenza legata alla minaccia imminente di attentati terroristici sul territorio nazionale).

  Al verificarsi di una minaccia credibile ed imminente di attentato terroristico sul territorio nazionale, condotto con armi convenzionali o non, le unità speciali delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dispone e coordina l'impiego a fini di prevenzione, contrasto e risposta all'emergenza fino alla cessazione della medesima.
4. 03. Gianluca Pini, Molteni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Articolo 4-bis.
(Controllo della movimentazione di denaro tramite money transfer).

  1. Al fine contrastare il terrorismo internazionale implementando la tracciabilità dei pagamenti verso l'estero, decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero Pag. 14attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 2 euro. L'imposta è ridotta al 50 per cento per trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del presente articolo sono destinate al potenziamento dei mezzi e a misure in favore del personale impegnato contro il terrorismo internazionale.
4. 04. Pagano.

Pag. 15

ALLEGATO 2

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
1. 1. Il Governo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 280-ter, le parole: da cinque a dieci Pag. 16anni sono sostituite con le seguenti: da sei a dodici anni.
4. 4.  (Nuova formulazione). Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

  Conseguentemente, al titolo, le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.
1. 10. I Relatori.