CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. C. 3449 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1

  Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

Art. 1.
(Autorizzazione ed esecuzione).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.
  2. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Accordo».
  3. Agli oneri derivanti dal considerando n. 13 e dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo previa valutazione delle competenti Commissioni parlamentari e del Comitato ministeriale per il credito ed il risparmio.
1. 3. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

Art. 1
(Autorizzazione ed esecuzione).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.
  2. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Accordo».
  3. Agli oneri derivanti dal considerando n. 13 e dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo previa valutazione delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 1. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.
(Autorizzazione ed esecuzione).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.Pag. 79
  2. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Accordo.
1. 2. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di Risoluzione unico, con Allegati, deliberato a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica deliberato a Bruxelles.
   1-bis. L'autorizzazione di cui all'articolo1 è vincolata a una indagine conoscitiva da espletare in entrambe le Camere.
1. 4. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015, previa consultazione referendaria, rientrando tale Accordo nelle competenze dell'articolo 47 della Costituzione.
1. 5. Pesco.
(Inammissibile)

  All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione monetaria in una effettiva unione dotata di propri Organi aventi un assoluto potere decisionale in deroga ad ogni norma costituzionale della Repubblica Italiana ?»
  1-ter. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che alla data di svolgimento del referendum abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
  1-quater. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai gruppi parlamentari, enti ed associazioni la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.
1. 6. Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione monetaria in una effettiva unione dotata di propri Organi aventi un assoluto potere decisionale in deroga alle connesse norme costituzionali della Repubblica Italiana ?»
  1-ter. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che alla data di svolgimento del referendum abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste eletettorali del comune a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Pag. 80
  1-quater. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai gruppi parlamentari, enti ed associazioni la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.
1. 7. Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi opportuno demandare ad Organi europei non elettivi le decisioni in materia di tutela del risparmio, bancaria e finanziaria in deroga alle connesse norme Costituzionali della Repubblica Italiana ?».
  1-ter. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che alla data di svolgimento del referendum abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
  1-quater. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai gruppi parlamentari, enti ed associazioni la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.
1. 8. Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione monetaria in una effettiva unione dotata di propri Organi aventi un assoluto potere decisionale in deroga ad ogni norma costituzionale della Repubblica Italiana ?».
  1-ter. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai gruppi parlamentari, enti ed associazioni la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.
1. 9. Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione monetaria in una effettiva unione dotata di propri Organi aventi un assoluto potere decisionale in deroga ad ogni norma costituzionale della Repubblica Italiana ?»
1. 10. Pesco.
(Inammissibile)

ART. 2

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Pag. 81

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 gennaio 2016.
2. 1. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore.
2. 2. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  2. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Accordo.
2. 3. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. 4. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore previa valutazione degli effetti dalle competenti Commissioni parlamentari sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.
2. 6. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore previa valutazione degli effetti dalle competenti Commissioni parlamentari.
2. 5. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore previa valutazione degli effetti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
2. 7. Pesco.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore previa valutazione degli effetti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.
2. 8. Pesco.
(Inammissibile)

  Al comma 1 sostituire le parole: Piena ed con la seguente lettera: L’.
2. 9. Pesco.
(Inammissibile)

Pag. 82

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le competenti Commissioni parlamentari valutano gli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1.
2. 10. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis.Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le competenti Commissioni parlamentari valutano gli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.
2. 11. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari valutano gli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.
2. 12. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le competenti Commissioni parlamentari valutano gli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 sulla tutela del risparmio dei cittadini.
2. 13. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio elabora una relazione annuale sugli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 in particolar modo in relazione alle possibili conseguenze sulla tutela del risparmio dei cittadini e sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.
2. 14. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio elabora una relazione annuale sugli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 in particolar modo in relazione alle possibili conseguenze sulla tutela del risparmio dei cittadini.
2. 15. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio valuta gli effetti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo.
2. 16. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio valuta gli effetti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo e provvede ad assumere tutte le opportune iniziative anche di carattere normativo al fine di informare correttamente i cittadini della Repubblica Italiana.
2. 17. Pesco.

ART. 3

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Agli oneri eventualmente discendenti dal considerando n. 13 e dall'attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con l'abolizione delle province, e la decurtazione delle indennità corrisposte a ex parlamentari condannati in via definitiva.
3. 1. Pesco.
(Inammissibile)

Pag. 83

  Al comma 1 sostituire le parole: con apposito provvedimento legislativo con le seguenti: esclusivamente con apposita legge.
3. 2. Pesco.

  Al comma 1 sostituire le parole: apposito provvedimento legislativo con le seguenti: apposita legge.
3. 3. Sibilia.

  Al comma 1 dopo le parole: con apposito provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni.
3. 4. Pesco.

  Al comma 1 dopo le parole: provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: da sottoporre a parere preventivo e vincolante della Corte dei Conti.
3. 5. Di Stefano.
(Inammissibile)

  Al comma 1 dopo le parole: provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: da sottoporre al visto della Corte dei Conti.
3. 6. Sibilia.
(Inammissibile)

  Al comma 1 dopo le parole: provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: previo parere consultivo della Corte dei conti.
3. 7. Di Stefano.
(Inammissibile)

  Al comma 1 dopo le parole: provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: da sottoporre a parere vincolante della Corte dei Conti.
3. 8. Di Stefano.
(Inammissibile)

  Al comma 1 dopo le parole: provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: senza l'introduzione di nuove entrate a carattere tributario.
3. 9. Sibilia.

  Al comma 1 dopo le parole: provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: senza oneri per i cittadini.
3. 10. Battelli.

  Al comma 1 dopo le parole: provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: ed attraverso riduzioni di spesa.
3. 11. Di Stefano.

  Al comma 1 aggiungere, in fine le seguenti parole: previa tempestiva verifica, qualora le parti contraenti siano interessate da una particolare azione di risoluzione, della fornitura di trasferimenti temporanei provenienti da fonti nazionali o dal meccanismo europeo di stabilità (MES) in linea con le procedure concordate.
3. 12. Sibilia.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa tempestiva verifica della effettiva parità di condizioni con gli Stati membri che non partecipano né al meccanismo di vigilanza unico né al meccanismo di risoluzione unico.
3. 13. Sibilia.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa tempestiva verifica della effettiva parità di trattamento tra le Pag. 84parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.
3. 14. Di Stefano.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa tempestiva verifica della disponibilità delle parti contraenti delle procedure che consentano loro di far fronte in maniera tempestiva a qualsiasi richiesta di finanziamenti ponte.
3. 15. Sibilia.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa tempestiva verifica, durante il periodo transitorio, della effettiva elaborazione delle misure comuni di sostegno al fine di facilitare l'assunzione di prestiti da parte del Fondo.
3. 16. Sibilia.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa tempestiva verifica della immediata accessibilità dei contributi ex post per coprire i necessari importi aggiuntivi.
3. 18. Sibilia.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa tempestiva verifica della sufficiente disponibilità dei mezzi nel Fondo per l'azione di risoluzione.
3. 19 Di Stefano

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa verifica del calcolo dei pagamenti effettuato dalla Commissione europea.
3. 20. Pesco.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere vincolante delle Commissioni competenti.
3. 21. Di Stefano.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: previo parere vincolante del Comitato per la legislazione.
3. 22. Di Stefano.
(Inammissibile)

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora si rientri nella procedura di indennizzo di cui all'articolo 15 dell'Accordo, si provvede preventivamente alla verifica preventiva della perfetta corrispondenza dell'autorizzazione di spesa con la decisione della Commissione europea in merito all'entità dell'indennizzo.
3. 23.  Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  21-bis
. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale con la quale informa le Camere sugli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo.
3. 24. Sibilia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione del precedente comma non deve conseguire l'istituzione di nuovi tributi.
3. 25. Sibilia.

ART. 4

  Al comma 1, dopo le parole: in vigore il aggiungere la seguente: trentesimo.
4. 1. Pesco.
(Inammissibile)

Pag. 85

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  1-bis) Dell'entrata in vigore della presente legge ne viene data comunicazione attraverso i canali radiotelevisivi pubblici per almeno 60 minuti al giorno, per i successivi 120 giorni all'entrata in vigore della presente legge senza aggravio per le finanze pubbliche.
4. 2. Battelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis) L'entrata in vigore della presente legge e gli effetti che ne conseguono vengono indicati su tutti i prospetti informativi e condizioni contrattuali sottoscritti tra le banche e gli intermediari finanziari con i rispettivi clienti.
4. 3. Battelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis) I consigli comunali della Repubblica Italiana sono tenuti a organizzare presso le proprie sedi almeno sei incontri pubblici nei successivi sei mesi all'entrata in vigore della presente legge al fine di palesare ai cittadini gli effetti dell'entrata in vigore della presente legge senza nessun aggravio per le finanze pubbliche.
4. 4. Battelli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte delle parti contraenti dell'avvenuta stipula di analoghe disposizioni.
4. 5. Sibilia.
(Inammissibile)

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia a condizione che tutte le parti contraenti adottino le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'Accordo.
4. 6. Sibilia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Accordo è sottoposto al parere della Corte dei Conti in merito ai profili finanziari.
4. 7. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa annualmente le Camere in merito all'attuazione della presente legge.
4. 8. Pesco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis) La Banca d'Italia è autorizzata a revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività bancarie alle banche e agli intermediari finanziari che non danno pubblicità degli effetti dell'entrata in vigore della presente legge ai propri clienti attraverso i propri canali informativi.
4. 9. Pesco.