CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Integrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996.

  1. Come già precisato nei punti 1.1 e 1.3 del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996, gli interventi sull'ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento sono ammessi soltanto quando vertono in modo diretto e univoco sulla procedura che, nel momento in cui vengono proposti, è in corso di svolgimento (ad esempio, interventi per proporre una inversione dell'ordine del giorno, o per proporre il rinvio in Commissione di un provvedimento o l'accantonamento di un emendamento o il voto per parti separate, ovvero interventi per chiarire gli effetti preclusivi di una votazione).
  2. Tutti gli altri richiami e interventi potranno svolgersi solo al termine della seduta. In via sperimentale e per ragioni di economia procedurale, al fine di contenere entro limiti ragionevoli la durata complessiva della fase degli interventi collocati a fine seduta ciascun intervento non potrà eccedere di regola i due minuti. Al medesimo fine, la Presidenza potrà ridurre ulteriormente tale tempo o differire lo svolgimento degli interventi ad altra seduta ove necessario in relazione al numero delle richieste o alle circostanze concrete (ad esempio, l'ora di conclusione della seduta). Il tempo complessivo destinato a tale fase, comunque non superiore a trenta minuti, è ripartito fra i Gruppi in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica, assicurando comunque a ciascun Gruppo un tempo minimo pari a due minuti.
  3. Ferma restando l'ammissibilità degli interventi di fine seduta per sollecitare lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo già presentati, non potranno essere ammessi, neppure a fine seduta, interventi per la posizione di questioni attinenti all'indirizzo politico o al sindacato ispettivo per le quali debbono essere utilizzati gli strumenti parlamentari e le procedure (anche di Commissione) appositamente previsti: non si può, infatti, dare luogo surrettiziamente alla trattazione di temi che richiederebbero l'iscrizione di uno specifico punto all'ordine del giorno o che anticipino la discussione di argomenti suscettibili di iscrizione nel calendario dei lavori; e ciò anche per consentire ai deputati interessati di essere preventivamente informati del dibattito e di poterlo seguire.
  4. Al fine di consentire alla Presidenza una valutazione circa l'ammissibilità dell'intervento e di rendere conoscibile l'oggetto delle richieste di intervento, è necessario che le richieste siano preventivamente comunicate alla Presidenza, con indicazione del relativo oggetto, entro due ore dall'inizio della fase pomeridiana della seduta ovvero, in caso di seduta solo antimeridiana, entro due ore dal suo inizio. Il Presidente o il Vicepresidente di turno potranno eccezionalmente consentire richieste di intervento tardive, in relazione al loro oggetto. Il Presidente o il Vicepresidente di turno negheranno la parola ove la richiesta non sia riferibile ai criteri sopra esposti o la toglieranno se, nel corso dell'intervento, i deputati se ne discostino.
  5. Deroghe a questi criteri potranno essere ammesse soltanto previa consultazione (anche informale) dei Capigruppo, in presenza di ragioni di particolare urgenza Pag. 13o rilevanza politica o di questioni d'interesse generale (ad esempio, per commemorazioni di particolare rilievo). Vale comunque il principio in base al quale può prendere la parola solo un deputato per ciascun Gruppo. Resta altresì confermata l'inammissibilità di interventi volti a sindacare o esprimere comunque valutazioni sull'operato di altri organi costituzionali e dei loro membri.

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ALLEGATO 2

Obblighi di condotta per i deputati previsti da disposizioni vigenti.

I
(Dichiarazioni di cariche a fini di verifica di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza)
(Art. 15 Regolamento della Giunta delle elezioni)

  Obbligo: Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta ciascun deputato deve dichiarare al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni.

II
(Finanziamenti ai deputati – divieti).
(articolo 4 della l. n. 659/1981 e articolo 7 della l. n. 195/1974)

  Obbligo: I deputati non possono ricevere finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società diverse dalle precedenti, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

  Sanzione: In caso di violazione dei divieti è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate.

III
(Finanziamenti ai deputati – obblighi di dichiarazione).
(articolo 4 della l. n. 659/1981)

  Obbligo: I deputati che ricevano un finanziamento o contributo per un importo annuo superiore a cinquemila euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, devono farne dichiarazione congiunta con il soggetto erogatore, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati.

  Sanzione: La violazione degli obblighi è punita con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena Pag. 15accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

IV
(Obblighi di dichiarazione delle situazioni patrimoniali dei deputati e relativa pubblicità)
(artt. 2-4, 7, 8, 9 della l. n. 441/1982 e articolo 5 del Dl.n. 149 del 2013)

  Entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'ufficio di presidenza:
   1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
   2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
   3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

  Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.
  Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
  I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno.

  Sanzione: Nel caso di inadempienza degli obblighi il Presidente della Camera diffida il deputato ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera ne dà notizia all'Assemblea.

V
(Spese elettorali).
(articolo 7 della l. n. 515/93)

  Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare Pag. 16l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.
  Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
  La dichiarazione sulle spese sostenute e sulle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale prevista dalla legge n. 441 del 1982 deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione al Presidente della Camera e al Collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste dalla legge n. 441 del 1982, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a cinquemila euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.