CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo e abbinate.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante: Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico (C. 3365 Businarolo e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni;
   osservato che la Commissione europea, nella relazione sulla lotta alla corruzione presentata il 3 febbraio 2014, ha delineato lo stato dell'arte delle azioni adottate dal nostro Paese per contrastare il fenomeno corruttivo;
   segnalato che, al netto delle criticità evidenziate sui diversi fronti di intervento, la Commissione europea ha rilevato che in questo campo la strategia italiana era stata per lungo tempo esclusivamente imperniata su un approccio repressivo alla corruzione, che necessita oggi di essere integrato con il ricorso a strumenti di prevenzione che abbiano l'obiettivo di promuovere un cambiamento culturale in grado di sollecitare lo spirito civico individuale, il rispetto delle regole e l'impegno di tutti i consociati a favore del bene comune; in tale prospettiva la Commissione ha espresso la necessità, inter alia, di rafforzare la tutela del dipendente pubblico e privato che segnali illeciti; di qui la scelta di presentare una proposta di legge sulla segnalazione degli illeciti (cosiddetto whistleblowing);
   evidenziato che come è noto, la materia è già stata in parte regolata dalla legge n. 190 del 2012 (nota come legge Severino), che ha introdotto, all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, una normativa per la «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti « la quale interviene nel solo settore pubblico (peraltro con esclusione degli enti di diritto privato sotto controllo pubblico e degli enti pubblici economici), introducendo per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che segnalano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata, al superiore gerarchico, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, nulla invece è previsto in relazione al settore privato;
   rilevata l'opportunità di sopprimere il comma 9 dell'articolo 1, che introduce forme di «premialità» agli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, in quanto il principio di lealtà, di correttezza e servizio al bene comune dovrebbe rappresentare l'essenza stessa del pubblico dipendente, così come prescrive la Costituzione, che impone di svolgere le funzione pubbliche con «disciplina e onore» (articolo 54, comma 2), con imparzialità (articolo 97) nonché di essere al servizio esclusivo della Nazione (articolo 98) e che questo sarebbe da considerare tra i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare; l'introduzione di una premialità rischierebbe peraltro di «mercificare» tale rapporto collaborativo Pag. 150rendendolo straordinario ed eventuale. L'esercizio del diritto/dovere di denuncia del «comportamento infedele» dovrebbe rientrare in una funzione propria e collaborativa con l'amministrazione da parte del dipendente secondo il principio basilare di giustizia quale «constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» il che comporterebbe per chi opera all'interno di un ufficio pubblico, l'obbligo dell'imparzialità, della correttezza nei confronti sia del datore di lavoro che degli utenti finali del servizio, ovvero i cittadini;
   osservato che si dovrebbe meglio definire il punto di equilibrio tra il diritto alla segretezza del segnalante e il diritto di conoscenza delle contestazioni rivoltegli del segnalato, anche al fine di un più pieno esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo primo interessato a dimostrare la colpa grave e/o il dolo del whistleblower;
   sottolineata altresì l'opportunità di chiarire, vista la procedura di segnalazione concorrente, la compatibilità dell'articolato proposto con le prescrizioni del codice di procedura penale vigente e con gli strumenti ad oggi a disposizione dell'Anac;
   all'articolo 2, apprezzato il sistema di tutele del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, con particolare riferimento all'introduzione di misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge e alla previsione della nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
   apprezzata altresì la previsione, recata sempre dall'articolo 2, per cui quando risultino elementi di prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa»,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminata la Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale;
   considerato che la legge 24 dicembre 1985, n. 808, sostiene le imprese nazionali finanziando progetti di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico;
   ricordato che l'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), stabilisce che sull'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo previsti dalla legge n. 808 del 1985 sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare;
   preso atto della valutazione favorevole deliberata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 17 novembre 2015;
   preso atto della valutazione favorevole deliberata dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 18 novembre 2015;
   rilevato che il settore dell'industria aerospaziale genera in Italia un fatturato di poco inferiore ad un punto dell'intero PIL nazionale occupando direttamente 50 mila addetti, mentre altri 200 mila sono occupati nell'indotto, trattandosi, peraltro, di un settore fortemente votato all'esportazione e allo sviluppo tecnologico avanzato;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione ai progetti finanziati, divisi per filiere tecnologiche, individuazione del progetto, azienda capofila e dimensione aziendale coinvolta;
   valutato positivamente il ruolo qualitativo delle piccole e medie imprese del settore aeronautico tanto nel numero dei progetti ammessi, quanto nella stima della componente economica a questi riferibile: con il 29 per cento dei progetti ammessi presentati direttamente da PMI e con un valore complessivo stimato pari al 30 per cento dell'ammontare dell'intero finanziamento ad appannaggio di piccole e medie aziende sia come proponenti di progetto, o in quanto associate a progetti di grandi imprese o operando in azioni contigue ai progetti medesimi;
   apprezzato come la definizione delle nove filiere tecnologiche rappresenti uno strumento di politica industriale volto a selezionare gli interventi e a concentrare il sostegno pubblico verso progetti ad elevato contenuto innovativo e verso le eccellenze tecnologiche del sistema produttivo, in un settore in cui gli investimenti presentano margini di rischio elevati, con lunghi tempi di realizzazione e tempi ancora maggiori Pag. 152di ritorno industriale, per rafforzare il sistema nazionale nell'ambito della fortissima competizione internazionale;
   verificato come la strategia di politica industriale definita dalle nove filiere tecnologiche sia stata il riferimento dell'attività istruttoria condotta nella selezione dei progetti ammessi al finanziamento dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica nella seduta del 15 luglio 2015, dei quali è stata valutata la coerenza rispetto alle stesse filiere tecnologiche prioritarie;
   considerato quindi che, come previsto dalla legge e come si evince anche dalle informazioni integrative fornite dal Governo, si tratta di sistemi tecnologici che sono sviluppati in ambito civile, ma che possono avere in parte rilevanza anche per le esigenze di difesa e sicurezza del Paese; valutati questi elementi procedurali e di congruità sulla base delle informazioni del Governo,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

5-05186 Tino Iannuzzi: Problematiche connesse alla realizzazione di una centrale a biomasse nel comune di Capaccio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Iannuzzi chiede quali iniziative il Governo intende assumere in merito alla costruzione dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse nella località Sabatella nel Comune di Capaccio.
   Preliminarmente, vorrei sottolineare che l'interrogazione è stata attribuita all'Amministrazione dei beni culturali ancorché, come sottolineato in altre occasioni, il Ministero dei beni culturali interviene, in questa come in analoghe situazioni, soltanto sotto il profilo della tutela paesaggistica o archeologica dei siti interessati dalla costruzione di tali impianti. La risposta fornita dall'Amministrazione dei beni culturali in questa sede non potrà che essere riferita, pertanto, ai soli profili istituzionali della tutela e non anche al profilo dell'attività produttiva che l'impianto determina.
   Premesso quanto sopra riferisco che la competente Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino aveva espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse in parola. Il parere contrario al progetto è stato altresì ribadito dalla Direzione Generale belle arti e paesaggio nella riunione interministeriale del 23 settembre scorso presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  La stessa Soprintendenza ha rilevato che nel territorio comunale di Capaccio Paestum le componenti culturali e naturalistiche (nei dintorni sono presenti anche aree naturali protette – ZPS – Area di Protezione Foce Sele Tanagro) sono particolarmente rilevanti per la presenza non solo del sito archeologico di Paestum (iscritto tra l'altro nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO) ma anche di altri siti quali la chiesa medievale di Santa Maria del Granato oltre a diversi manufatti di architettura tradizionale che qualificano il paesaggio culturale dell'area pestana.
  In considerazione della particolarità del territorio nell'area in parola insistono già da diversi decenni molti vincoli di tutela, alcuni imposti con la Legge 1497/39; ma il più rilevante è quello imposto ai sensi della Legge n. 220/1957 che sottopone a tutela una fascia del raggio di 1000 (mille) metri intorno alla cinta muraria di Paestum.
  Il territorio del Comune di Capaccio-Paestum rientra parzialmente nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albumi, ma la restante parte del territorio comunale è inserita nel perimetro delle Aree Contigue del Parco Nazionale. Come è noto il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albumi è inserito dal 1998 nella Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO nella categoria dei paesaggi culturali, mentre già dal 1997 lo stesso territorio fu inserito nella Riserva Internazionale di Biosfera (MAB – Man and Biosphere).
  Peraltro dalla documentazione agli atti del Servizio III della competente Direzione si rileva l'acquisizione agli atti del ricorso al TAR della Campania, Sezione di Napoli, presentato dalla Soc. Biocogin avverso il Pag. 154verbale della riunione tenutasi il 9 aprile scorso presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione al dissenso espresso dal Comune di Capaccio per «profili sanitari» sull'istanza di «autorizzazione unica» presentata dalla Biocogein medesima.
  Le controdeduzioni fornite al ricorso in parola da parte dell'amministrazione dei beni culturali richiamano le argomentazioni svolte dianzi.

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ALLEGATO 4

5-06703 Prodani: Strategie organizzative e funzionali dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.
5-06779 Cancelleri: Funzioni e attività della nuova Agenzia nazionale del turismo – Enit.

TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Prodani, facendo riferimento ad alcuni articoli, pubblicati nel mese di ottobre dalle testate on line Wired.it e Ttg.italia.com., chiede quali iniziative il Ministero intende assumere per accelerare le procedure necessarie al funzionamento a regime dell'ENIT, come si intende tutelare i lavoratori coinvolti e scongiurare che le professionalità acquisite lascino l'Ente privo di risorse umane; con quali modalità e tempistiche si procederà alla selezione del personale necessario; quale tipologia di contratto sia stato previsto per il nuovo inquadramento nell'Enit e quale sia la tempistica relativa alla sottoscrizione.
  Vorrei a tale proposito riferire che, così come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il personale in servizio a tempo indeterminato dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione ha potuto optare tra la permanenza in tale ente o per l'assegnazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o altra amministrazione pubblica.
  Sarà compito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri collocare ope legis le unità interessate presso le amministrazioni pubbliche nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.
  Il nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi in data 8 ottobre 2015, ha approvato nella seduta del 29 ottobre 2015 un'ipotesi di organigramma proposta dal Consigliere delegato da realizzare nei tempi più brevi possibili subordinandolo alla copertura economica necessaria.
  Resta in capo ad ENIT la responsabilità sulla tempistica e modalità di assunzione del personale.
  Comunque si evidenzia che al fine di assicurare continuità organizzativa all'Ente, il relativo statuto prevede all'articolo 13 comma 4, che il personale che ha optato per il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o altra amministrazione potrà essere utilizzato, se in possesso di idonei requisiti e su richiesta di ENIT, dal nuovo ente così come trasformato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 83 del 2014 per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla messa in mobilità e comunque non oltre la collocazione delle stesse unità presso altra Amministrazione.
  Espletate le predette formalità, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e finanza il personale sarà assegnato alle amministrazioni interessate. Ai dipendenti sarà attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi in vigore nell'amministrazione di destinazione.