CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazione di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.
Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3365 Businarolo ed abb., recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
   valutata positivamente la finalità del provvedimento diretto principalmente a perfezionare la disciplina relativa a un prezioso strumento di tutela della legalità, quale la segnalazione di un illecito riscontrato in ambito lavorativo;
   sottolineato che tra le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro il pubblico dipendente o il lavoratore privato vanno senza dubbio ricompresi i fatti o le condotte suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-06938 Castiello: Sulle iniziative per risanare il disastro ambientale provocato dall'incendio al deposito di fitofarmaci denominato Agrimonda a Mariglianella (NA)

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel Comune di Mariglianella (NA) è ubicato il sito denominato «Ex deposito fitofarmaci Agrimonda», interessato nel 1995 da un incendio che ha provocato la completa distruzione dello stesso, il quale ricadeva all'interno del perimetro del (SIN) Sito di Bonifica Nazionale del «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» e successivamente declassificato a Sito di Interesse Regionale (SIR).
  In considerazione della situazione sanitaria ed ambientale venutasi a determinare nel sito, questo Dicastero, la Regione Campania ed il Comune di Mariglianella hanno sottoscritto, in data 18 dicembre 2012, un apposito Accordo di Programma al fine di finanziare, con risorse disponibili a valere sul bilancio ministeriale per euro 962.090,90, gli interventi più urgenti, fermo restando l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente responsabile dell'inquinamento – individuato dal Comune di Mariglianella nell'azienda «Agrimonda» ai sensi della normativa vigente.
  Tale Accordo individua la Regione Campania ed il Comune di Mariglianella quali Soggetti attuatori degli interventi ivi previsti, disciplinati con apposito atto convenzionale tra gli stessi soggetti attuatori. La Regione Campania competente alla bonifica dei SIR, a partire dal 2013, ha avviato le necessarie interlocuzioni con le Amministrazioni pubbliche e gli Enti interessati (Comune, ARPAC, ASL) al fine di concordare le modalità di espletamento delle attività di rimozione dei rifiuti e messa in sicurezza previste in Accordo nonché di quelle propedeutiche, quali la caratterizzazione del sito.
  In particolare, la Regione Campania ha provveduto a nominare il responsabile unico del procedimento relativo all'intervento e a costituire un apposito gruppo al fine di elaborare un progetto preliminare posto, in seguito, a base di gara pubblica, i cui termini sono scaduti il 4 maggio 2015.
  Per quanto di competenza del Ministero dell'Ambiente, si segnala che in data 28 ottobre 2015 è stato richiesto, dalla competente Direzione, un puntuale aggiornamento sullo stato delle attività, considerati le tempistiche indicate nella relazione, il cronoprogramma dei lavori e la chiusura del bando di gara. A fronte di tale richiesta, gli uffici regionali in data 10 novembre 2015 hanno comunicato che la procedura di gara è attualmente in corso e sono in atto le valutazioni dell'offerta tecnica attraverso l'esame dei progetti definitivi presentate dalle Ditte ammesse. Entro il 20 novembre 2015 sarà valutata l'offerta economica e, presumibilmente entro fine mese, sarà emanata la Determina di aggiudicazione provvisoria dell'appalto. Considerati i tempi necessari all'approvazione del progetto definito in sede di Conferenza di Servizi e all'elaborazione del progetto esecutivo, la Regione ha precisato che presumibilmente i lavori avranno inizio nel mese di febbraio/marzo 2016. Sarà cura del Ministero dell'Ambiente vigilare sulla precisa e puntuale tempistica dell'inizio lavori.

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ALLEGATO 3

5-06939 Pastorelli: Sulle iniziative per la salvaguardia della salute del Lago di Bolsena, in particolare nel rispetto delle direttive comunitarie

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle problematiche ambientali del Lago di Bolsena si rappresenta quanto segue.
  I Comuni che circondano il Lago di Bolsena-Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo – costituiscono l'agglomerato interamente servito da rete fognaria che convoglia i reflui al depuratore gestito dalla CO.BA.L.B. S.p.A. ubicato nel Comune di Marta. L'impianto in questione effettua il trattamento biologico secondario e la disinfezione finale dei reflui con il conseguente scarico nel fiume Marta, emissario e pertanto a valle del bacino drenante l'area sensibile del lago di Bolsena.
  I problemi di inquinamento concernenti i Comuni rivieraschi del Lago di Bolsena dipendono da una presunta inadeguatezza del sistema fognario che convoglia i reflui all'impianto di depurazione e sono stati oggetto del recente Caso EU Pilot 6800/14/ENVI avviato dalla Commissione Europea.
  La Regione Lazio, competente della manutenzione degli impianti, consultata più volte da questo Ministero, non da ultimo nel luglio 2015, ha riferito che la rete fognaria e l'impianto di depurazione siti nel Comune di Marta sono stati oggetto di continui investimenti tali da garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Negli anni 2012 e 2013 sono stati effettuati lavori di sostituzione di elettropompe ed adeguamento dei quadri elettrici e gruppi elettrogeni.
  La manutenzione dell'impianto garantisce il corretto funzionamento e i rapporti analitici mensili mostrano la conformità dei reflui ai limiti di legge. La Regione ha previsto un intervento, pari a circa euro 2 milioni, per la sostituzione delle parti vetuste; per tale operazione si svolgerà una gara con procedura aperta con inizio dei lavori previsto per il mese di aprile 2016 e conclusione degli stessi per novembre 2016. Gli interventi previsti in progetto garantiranno la piena conformità alla Direttiva 91/271/CEE e l'eliminazione degli sversamenti accidentali di reflui urbani nel lago.
  Relativamente allo stato di qualità ecologica delle acque del lago, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sullo stesso viene eseguito un monitoraggio di tipo operativo, che prevede quindi campionamenti annuali. Le pressioni che insistono sul lago sono di natura prevalentemente agricola (colture erbacee ed arboree lungo la sponda del lago) e in parte dovute a scarichi di reflui civili non intercettati dal collettore circumlacuale. In base ai risultati del monitoraggio 2011-2013 Arpa Lazio ha definito buono lo stato di qualità delle acque di Bolsena.
  Sulla base delle informazioni assunte dalla stessa Arpa Lazio risulta che nel corso della stagione balneare 2015 si sono verificati 2 episodi di chiusura temporanea di aree di balneazione per il superamento dei limiti previsti dalla normativa. Tutti gli altri controlli effettuati, circa n. 50, hanno messo in evidenza valori di escherichia Pag. 107coli e streptococchi fecali inferiori a quanto previsto dalla normativa in materia di acque di balneazione.
  Il buono stato ecologico del lago viene mantenuto anche grazie alla progressiva riduzione della somministrazione di fertilizzati a base di azoto e fosforo destinati alle colture agricole che insistono lungo le sponde del lago e comunque presenti nelle vicinanze dello stesso.

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ALLEGATO 4

5-06940 Zaratti: Sulle iniziative per sanare il deficit attuale di governance dei Parchi nazionali

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti, fin dalla sua nomina si è adoperato al fine di garantire la piena funzionalità degli Organi dei Parchi nazionali.
  Sono stati nominati dal Ministro il Presidente del Parco d'Abruzzo, del Lazio e del Molise, nonché i Direttori dei Parchi dell'Appennino Tosco Emiliano, dell'Arcipelago Toscano, dell'Asinara, delle 5 Terre, del Circeo, delle Foreste Casentinesi e del Gran Sasso, 15 Consigli Direttivi su 23 parchi nazionali.
  Per quanto riguarda la situazione della governance dei parchi richiamati si evidenzia quanto segue:
   per il Cilento Vallo di Diano e Alburni e per il Vesuvio, il Ministro ha richiesto fin dal 16 aprile 2015 un incontro con la Regione Campania al fine di pervenire all'individuazione dei nuovi Presidenti, così come, ha avviato le necessarie interlocuzioni con la Regione Calabria relativamente al parco della Sila. Ad oggi, tuttavia, le intese non sono state raggiunte pertanto allo stato non è possibile procedere alla nomina dei Consigli Direttivi;
   per le Dolomiti Bellunesi il Ministro fin dal 23 aprile 2015 ha richiesto un incontro al Presidente della Regione Veneto al fine di pervenire all'individuazione del nuovo Presidente;
   per il Gran Sasso e Monti della Laga il Ministro con più note ha richiesto un incontro ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

  In tutti questi casi, considerato che sono in corso le necessarie interlocuzioni, non si è ancora potuto procedere alla nomina in quanto non è stata ancora raggiunta l'intesa prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Si fa presente che si tratta di un passaggio procedimentale indispensabile, confermato, da ultimo, dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 255/2011 e n. 264/2011, che hanno ribadito la necessità di raggiungere l'intesa anche «attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo».
  Si segnala invece che per la Val Grande è stata acquisita l'intesa ed è stata avviata la procedura di nomina, richiedendo il prescritto parere a codesta commissione.
  Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo dell'Alta Murgia, il Ministro ha reiterato la richiesta di parere in ordine ai componenti designati al Presidente della Regione Puglia, così come, la stessa richiesta è stata avanzata per il Consiglio Direttivo del Pollino nei confronti delle Regioni Calabria e Basilicata.
  Per quanto riguarda infine la nomina dei Direttori dei Parchi si precisa che, ad oggi, ne sono stati nominati 7 sulla base delle proposte dei Consigli Direttivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e che non vi sono procedimenti sospesi.
  Ad ogni modo si segnala che, considerata la necessità di procedere all'aggiornamento della disciplina per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio di tale attività, è stato avviato l'iter procedurale concernente l'adozione del nuovo regolamento, allo stato, trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

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ALLEGATO 5

5-06941 Mazzoli: sulle iniziative per la messa in sicurezza e bonifica dei siti di ripristino ambientale del viterbese contaminati da traffici illeciti di rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito di operazioni dei Carabinieri per la tutela ambientale è stato scoperto un importante traffico illecito di rifiuti prodotti in impianti delle regioni Lombardia, Veneto, Toscana e Campania e destinato verso siti di ripristino ambientale localizzati presso Vetralla, Castel Sant'Elia e Capranica nella provincia di Viterbo.
  Le indagini, condotte anche da tecnici di ARPA, hanno accertato che tali rifiuti, costituiti da fanghi di cartiera, non solo non venivano sottoposti alle operazioni di trattamento necessarie a stabilizzare e trasformare la sostanza organica in essi contenuta, ma venivano scaricati, praticamente tal quali, senza procedere neppure alla necessaria miscelazione con il terreno.
  Il mancato completamento di tali operazioni avrebbe determinato fenomeni di fermentazione della sostanza organica e il conseguente inquinamento delle falde acquifere.
  Al riguardo si deve rappresentare che i tre siti del viterbese sono stati oggetto di campionamento ai fini della successiva caratterizzazione.
  Ad ogni modo, pare necessario evidenziare in questa sede che le competenze predisposte dall'ordinamento per affrontare casi quali quello in oggetto sono affidate agli enti territoriali specificamente interessati.
  In particolare spettano alla Regione, in base all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le competenze concernenti la doverosa attività di provvedere del soggetto inquinatore, mentre, ai sensi del successivo articolo 250, ove quest'ultimo non si attivi, le procedure e gli interventi necessari sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, ovvero, in via sostitutiva per il caso in cui il comune si renda inadempiente, dalla Regione.
  Infine, attiene alla provincia la responsabilità dei controlli concernenti gli interventi di bonifica nonché il monitoraggio ad essi conseguenti, così come la responsabilità di quelli in materia di gestione illecita di rifiuti.
  Il Ministero dell'ambiente si farà carico comunque di monitorare adeguatamente lo svolgimento della vicenda, anche al fine dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dell'ordinamento nei confronti degli enti territoriali competenti, nel caso in cui si rendano inadempienti.

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ALLEGATO 6

5-06942 Matarrese: sulla capacità complessiva degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani assimilati presenti nella regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito allo stato attuativo dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, si rappresenta che lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato sottoposto alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, come da ultimo nella riunione tecnica del 9 settembre 2015.
  In particolare lo schema di decreto, a seguito degli esiti della predetta riunione, è in fase di completa revisione al fine di accogliere alcune proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome.
  Al riguardo si fa presente che si terrà conto nella nuova stesura di d.P.C.M. delle autorizzazioni ad oggi aggiornate dalle Regioni ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché delle previsioni dei piani regionali di gestione e di prevenzione dei rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, alle previsioni concernenti la raccolta differenziata anche tenendo conto che il dato di produzione del 65 per cento di CSS è un dato medio nazionale rilevato dall'ISPRA per gli impianti di pre-Trattamento nel decreto ministeriale 27 gennaio 2007 sulle migliori tecniche disponibile (BAT) e confermato dallo stesso Istituto nell'ultimo rapporto rifiuti urbani 2015.
  Pertanto, al fine di dare seguito alle richieste formulate dalle regioni – Puglia compresa – e delle province autonome nel corso dell'ultima riunione della Conferenza in sede tecnica del 9 settembre 2015, volte ad ottenere la rettifica di alcuni dati riportati nello schema di DPCM, la competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente, con nota del 15 settembre 2015, ha invitato tutte le amministrazioni regionali e le province autonome a trasmettere gli elementi e dati tecnici utili per l'aggiornamento del medesimo provvedimento.
  Tenuto conto degli elementi forniti all'uopo dalla Regione Puglia, il calcolo del fabbisogno di incenerimento relativo alla stessa è stato rideterminato considerando gli impianti di coincenerimento di Massafra e Manfredonia, dell'unico impianto di incenerimento di Taranto nonché gli ulteriori impianti di Taranto e Barletta.
  Lo schema di decreto così rivisto sarà nuovamente inviato all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

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ALLEGATO 7

5-06943 Terzoni: sull'attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

TESTO DELLA RISPOSTA

  In ordine ad alcune problematiche del SISTRI, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente si ritiene utile fornire un quadro dello stato di attuazione del bando di gara relativo all'affidamento in concessione del servizio SISTRI.
  In data 11 novembre 2015 la Consip SpA, ha inviato le lettere di invito per la presentazione di una offerta nella procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio SISTRI, a cui seguiranno gli ulteriori procedimenti amministrativi dettati dal Codice dei contratti pubblici con le specifiche tempistiche e modalità.
  All'interno del Capitolato tecnico sono stati elencati i criteri in base ai quali dovrà essere sviluppato il nuovo sistema di tracciabilità che prendono spunto, tra l'altro, dagli esiti della consultazione pubblica svolta dalla Consip nell'ambito delle attività di predisposizione del bando di gara. Sul punto occorre precisare che il criterio di estensione del sistema a tutte le tipologie di rifiuti rendendolo obbligatorio per tutti i soggetti, oltre all'eliminazione degli strumenti realizzati ad hoc (blackbox) deriva dalle risultanze pervenute dalle Associazioni che ritengono necessari tali aspetti al fine di garantire una completa tracciabilità del flusso dei rifiuti.
  In merito al giudizio promosso avanti il TAR da parte dell'attuale gestore, si fa presente che la Società non ha chiesto la sospensione cautelare della gara; pertanto non si ritiene ci possano essere influenze sulla tempistica del procedimento di gara.
  Circa le forme di rimborso per le imprese che hanno versato il contributo SISTRI negli anni 2010, 2011 e 2012 di cui all'ordine del giorno accolto come raccomandazione del Governo il 24 ottobre 2013 si precisa che la raccomandazione prevedeva l'adozione di un piano di intervento destinato alla restituzione o compensazione dei contributi versati. Tali soluzioni potranno essere valutate e applicate, nei limiti consentiti dall'autonomia negoziale, in sede di attuazione della disciplina dettata dall'articolo 11 del decreto-legge 101 del 2013. Si rappresenta che nelle more dell'individuazione delle citate soluzioni, è vigente la norma di legge secondo cui il contributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. In tal senso infatti si è espressa la Commissione tributaria precisando che il contributo versato non può essere considerato il corrispettivo del servizio e quindi non può essere equiparato ad una tassa di cui chiedere il successivo rimborso in mancanza del servizio a cui si riferisce.

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ALLEGATO 8

5-05805 Valiante: Sul rispetto dei principi costituzionali e giurisprudenziali delle procedure di nomina di organi direttivi e presidenziali degli Enti Parco

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alle procedure di designazione degli Organi degli Enti Parco, si rappresenta che – come già evidenziato in occasione della risposta alla precedente interrogazione 2-0174, discussa il 18 settembre 2015 – l'articolo 9, della legge n. 394 del 1991 non prevede il possesso di alcun requisito specifico per essere destinatari della nomina alla carica di Presidente.
  In particolare, non può essere accolta la tesi, sposata dall'On. Interrogante, secondo la quale il Presidente deve essere necessariamente individuato «tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità». È vero che, in base al citato articolo 9 della legge n. 394 del 1991, tali requisiti sono richiesti per la designazione dei membri del Consiglio direttivo, e che tale organo è formato da otto componenti oltre al Presidente. E tuttavia la lettura completa e attenta della disposizione sopra menzionata conduce chiaramente alla conclusione secondo la quale i menzionati requisiti devono necessariamente essere posseduti solo da parte dei membri del Consiglio direttivo diversi dal Presidente.
  In base all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, la individuazione dei membri del Consiglio direttivo aventi i richiamati requisiti, infatti, deve avvenire «secondo (...) modalità» tali per cui 4 membri vengano designati dalla «Comunità del Parco», e gli altri 4 membri siano designati, uno per ciascuno, dalle «associazioni di protezione ambientale» di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero delle politiche agricole e dall'ISPRA. Per di più l'articolo 9, comma 4, primo periodo, distingue, tra i membri del Consiglio il «Presidente» e gli otto «componenti» e solo in relazione a questi ultimi il successivo terzo periodo impone il possesso di specifici requisiti.
  Da quanto appena esposto risulta chiaramente che la disposizione in questione è volta a disciplinare esclusivamente i criteri e le procedure di individuazione dei membri del Consiglio direttivo diversi dal Presidente. La medesima, dunque, non si applica alla nomina di quest'ultimo.
  Ad ulteriore riprova di tale conclusione, peraltro, si può osservare che la designazione del Presidente del Parco trova la sua disciplina non già nel menzionato comma 4 dell'articolo 9, bensì del precedente comma 3, nel quale non è contenuta indicazione alcuna circa il possesso di specifici requisiti in materia di aree protette e biodiversità. Ciò, del resto, si sposa felicemente con le funzioni che il medesimo comma 3 affida al Presidente, le quali si sostanziano innanzi tutto nella legale rappresentanza dell'Ente e nel generale coordinamento dell'attività, dovendo comunque operare, in relazione alla adozione di specifici atti, sempre in stretto raccordo con l'organo collegiale.
  Proprio in ragione di tale previsione normativa, infatti, l'individuazione del soggetto più adatto a ricoprire la carica di Pag. 113Presidente è sempre condotta ricercando innanzi tutto una personalità in grado di assicurare al meglio lo svolgimento della funzione rappresentativa, tenuto conto anche della rilevanza nazionale dell'Ente, e ricercando altresì l'intesa con la Regione interessata, al fine di rafforzare la sinergia tra le istituzioni centrali e regionali.
  Del resto, nel senso fatto proprio dall'On. Interrogante non possono essere invocate le due sentenze della magistratura amministrativa dal medesimo citate. Tali decisioni, infatti, riguardano il diverso caso della nomina dei Presidenti e degli Enti Parco e delle Riserve naturali regionali, disciplinato – nello specifico caso oggetto delle richiamate pronunce – dalle leggi regionali Campania n. 33 del 1993 e n. 17 del 1996.
  Infine, con riguardo al fatto che la revisione della legge n. 394 del 1991, attualmente all'esame della Commissione Ambiente, propone la modifica dell'articolo 9 prevedendo che il Presidente del Parco sia «scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale», non può che darsi assicurazione dell'applicazione delle norme contenute nella legge n. 394 del 1991 revisionata successivamente alla sua entrata in vigore.

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ALLEGATO 9

5-06371 Terzoni: Sull'aggiornamento dell'Albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Enti Parco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le esigenze fatte presenti dall'Interrogante sono di grande importanza.
  Al riguardo si rappresenta quanto segue.
  In data 9 novembre 2015, il Ministero dell'Ambiente ha inviato al Consiglio di Stato, per il previsto parere, lo schema di decreto recante «Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
  Tale regolamento ha lo scopo di rideterminare i requisiti per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco nazionale e ridefinire le modalità di svolgimento delle relative procedure concorsuali, anche alla luce del mutato assetto legislativo in materia di dirigenza pubblica, in correlazione con le più recenti disposizioni normative adottate in materia di produttività e di efficienza del lavoro pubblico, in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, nonché in tema di inconferibilità e incompatibilità con riguardo agli incarichi dirigenziali.
  La procedura concorsuale contenuta nel menzionato regolamento con riferimento all'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco, considerati gli elevati livelli di qualificazione professionale e di responsabilità connessi alla stessa funzione, prevede meccanismi di reclutamento fondati sul riconoscimento del merito, a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché assicurare un'adeguata differenziazione dei requisiti e dei titoli previsti per la funzione di Direttore di parco rispetto ai diversi ruoli e competenze a vario livello presenti nell'assetto organizzativo degli Enti Parco nazionali.
  Lo schema di decreto in oggetto prevede all'articolo 1 che il Ministero con cadenza triennale, indice una sessione di esame attraverso un apposito bando pubblicato anche sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Si prevede altresì all'entrata in vigore del suddetto regolamento, la cessazione di efficacia del decreto del Ministero dell'ambiente del 10 agosto 1999.

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ALLEGATO 10

5-06001 Liuzzi: Sulle procedure concorsuali per l'individuazione di specifiche professionali presso l'Ente Parco dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013 di attuazione della «Spending Review», il Presidente dell'Ente Parco dell'Appennino Lucano, con delibera del 9 agosto 2013, ha rideterminato la dotazione organica dell'Ente Parco approvando contestualmente sia il programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 che il piano annuale delle assunzioni per il 2014.
  Conseguentemente, con nota del 10 dicembre 2013, l'Ente Parco ha inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione di cui all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Disposizioni in materia di mobilità del personale), relativamente ai seguenti profili:
   Area C-livello economico C1 (Funzionario Amministrativo per le attività istituzionali e giuridiche dell'Ente);
   Area C-livello economico C1 (Funzionario Tecnico per le attività tecniche e pianificatorie dell'Ente);
   Area B-livello economico B1 (Collaboratori Amministrativi per tutte le attività istituzionali dell'Ente).

  Con determinazione dell'11 dicembre 2013, il Direttore dell'Ente Parco indice le procedure concorsuali per la copertura dei profili suddetti e, con successiva determinazione del 19 dicembre 2013, approvava inoltre gli avvisi di concorso dando mandato al Responsabile del personale di procedere alla pubblicazione decorso il termine di 15 giorni sancito dal comma 2 del citato articolo 34-bis. Tutte le procedure concorsuali suddette risultano terminate.
  La determinazione dell'11 dicembre 2013, peraltro, evidenziava che l'Ente avrebbe proceduto ad una ulteriore e distinta procedura concorsuale per la copertura di 1 unità di Area C – Funzionario Amministrativo per le attività afferenti la gestione del personale e tecnico-contabile dell'Ente, in ragione di un eventuale e potenziale conflitto di interessi del responsabile pro tempore dell'area interessata.
  Quest'ultima procedura concorsuale, avviata con distinta procedura in data 14 gennaio 2014, veniva revocata in autotutela dal medesimo ente a causa del mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 34-bis, comma 1, citato, ossia la comunicazione dei profili messi a concorso al Dipartimento della Funzione pubblica.
  Per quanto attiene il rispetto delle procedure adottate dall'Ente Parco in relazione ai commi 418 e seguenti della legge di stabilità 2015, il Direttore dell'Ente ha chiarito che la circolare n. 1/2015 della funzione Pubblica, alla pagina 15, «ha previsto di vincolare (comma 425) le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni afferenti al budget 2015-2016» e che «il posto messo a concorso è afferente al budget 2014».Pag. 116
  Circa i motivi che hanno portato alla differenziazione dei punteggi da attribuire ai titoli «per prestazioni lavorative», si tratta di determinazioni affidate alla discrezionalità amministrativa da parte del Dirigente cui compete l'adozione dell'atto, fermo restando il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, come evidenziato dallo stesso interrogante.

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ALLEGATO 11

5-06873 Giovanna Sanna: Sulla vicenda dell'isola di Budelli dell'arcipelago della Maddalena.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente appare opportuno richiamare una recente riunione tecnica tenutasi il 27 ottobre scorso presso il Ministero dove i rappresentanti del sig. Harte hanno illustrato una prima idea progettuale per l'isola di Budelli e proposto la costituzione di una apposita Fondazione onlus denominata «La Maddalena – Osservatorio per la vita marina», dotata di risorse proprie, richiedendo all'Ente Parco di farne parte. Detta riunione è stata convocata allo scopo di promuovere il confronto tra le parti, tenendo così alta e costante l'attenzione sul rispetto delle prerogative ambientali dell'isola, avendo riguardo alla procedure che hanno interessato l'intera vicenda. Al riguardo, si fa presente che è in corso il procedimento per l'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, nonché l’iter per l'approvazione del Piano del Parco, per la cui definizione il Ministero ha già convocato l'Ente Parco l'8 settembre 2015 sollecitando il riscontro alle osservazioni formulate al Piano dalla Regione Sardegna. Si evidenzia inoltre che, ai fini dell'adozione del Piano, l'articolo 12 della legge n. 394/91 prevede una competenza dell'Ente Parco e della Regione Sardegna. Quanto all'esigenza di garantire la totale e rigorosa tutela ambientale dell'isola, manifestata dall'On. Interrogante, si fa presente che quest'ultima troverà comunque piena tutela in occasione della approvazione del regolamento del Parco – nel quale è disciplinato l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del medesimo – attribuita dall'articolo 11 della medesima legge al Ministero dell'ambiente.
  Quanto alla possibilità di ulteriori iniziative giurisdizionali si fa presente che bisogna prendere atto della pronuncia del Consiglio di Stato. Si evidenzia, comunque, che la tutela dell'isola di Budelli prescinde dal fatto che essa sia di proprietà pubblica o privata rilevando invece ai fini della tutela del valore ambientale e paesaggistico dell'isola la corretta applicazione della disciplina di tutela individuata nel Piano del Parco e definita con il Regolamento del Parco.
  Per quanto riguarda lo specifico impegno del Governo, si rassicura l'onorevole collega che la situazione è ampiamente seguita e che il Ministero vigilerà sulla procedura. In particolare, si ricorda che le risorse autorizzate con la legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014) al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'Ente Parco della Maddalena per l'acquisto dell'isola di Budelli, sono state appostate su apposito capitolo del MEF ed assegnate al medesimo parco senza passare per lo stato di previsione della spesa del MATTM. Pertanto, considerato inoltre che il Parco della Maddalena ha provveduto al versamento delle risorse per l'esercizio del diritto di prelazione nell'ambito del procedimento civile per l'esecuzione presso il Tribunale di Tempio Pausania, si dovrà Pag. 118attendere la definizione della procedura che ha visto il riconoscimento del diritto di prelazione in capo a Signor Harte e solo dopo la riassegnazione di dette risorse al bilancio dello Stato il Ministero dell'ambiente potrà agire anche attraverso un intervento normativo volto a garantire le operazioni di bonifica nella zona di mare antistante l'ex arsenale militare della Maddalena.