CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02750 Vacca: Sulle contestazioni al libro di M. Mazzucco «Sei come sei» presso il liceo classico statale «Giulio Cesare» di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione cui si risponde riguarda un episodio accaduto nell'anno scolastico 2014/2015 all'interno del Liceo «Giulio Cesare» di Roma, ove alcuni docenti sono ricorsi, a scopo didattico, al libro di Melania Mazzucco «Sei come sei» suscitando una serie di polemiche che hanno trovato ampia eco anche sulla stampa.
  Proprio attraverso i mezzi di informazione la vicenda è giunta a conoscenza del Ministero, che ha svolto in proposito tutti gli accertamenti del caso.
  L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fornito, su richiesta del Ministero, una dettagliata relazione con ampia documentazione a supporto, da cui è emerso che la lettura del libro citato è stata prevista nell'ambito di un progetto denominato «Invito alla lettura», condiviso tra studenti, professori e famiglie, iniziato già da due anni, e che fino a quel momento erano stati proposti 21 testi tra classici, moderni e contemporanei. Tale progetto affrontava, in particolare, tutte le situazioni di diversità, ivi comprese le differenze di nazionalità e quelle religiose.
  Atteso ciò, nessuna altra iniziativa è stata assunta dall'Amministrazione, essendo stato chiarito il contesto in cui si è sviluppata la vicenda portata all'attenzione della pubblica opinione.
  Gli onorevoli interroganti traggono spunto dalla vicenda per sollecitare iniziative finalizzate a garantire la libertà di insegnamento e a tutelare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, facendo correttamente riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
  Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 4 del decreto, con riferimento all'autonomia didattica, contempla parimenti il «rispetto della libertà d'insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema».
  L'autonomia didattica rappresenta, quindi, una particolare espressione del principio della libertà d'insegnamento e si esplicita nella facoltà della singola scuola e dei docenti di scegliere metodologie, strumenti didattici, modalità e tempi dell'insegnamento «nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale», come statuito dall'articolo 21, comma 7, della legge n. 59 del 1997.
  Il concetto di autonomia, dunque, richiama un sistema organizzativo che fa della scuola una comunità educante, nell'ambito di standard di qualità fissati a livello nazionale. Esso non va, pertanto, inteso come modello caratterizzato da assenza di regole.
  Tale autonomia, se da un lato comporta da parte delle singole istituzioni scolastiche la costante interazione con tutte le altre componenti del processo educativo (personale della scuola, studenti, genitori) in linea con i principi delle Carte fondamentali e con le disposizioni nazionali, dall'altro le impegna al rispetto dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico definito, nel caso dei licei, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Pag. 89
  In definitiva, la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica trovano adeguata tutela nel nostro ordinamento. Si può affermare che il personale della scuola, in grandissima maggioranza, svolge con il necessario senso di responsabilità la propria funzione, che consiste soprattutto nel formare nelle giovani generazioni il senso critico necessario per una civile convivenza.

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ALLEGATO 2

5-04502 Marzana: Sulle esternalizzazioni dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti si fa rappresenta quanto segue.
  Riguardo alla questione degli istituti scolastici capofila, occorre precisare che l'individuazione degli stessi si rende necessaria soltanto per i servizi di manutenzione del decoro degli edifici e non già per tutte le scuole ove vengono svolti i servizi esternalizzati di pulizia secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Infatti, le istituzioni scolastiche, per le quali sono accantonati posti di collaboratore scolastico in organico di diritto, acquistano direttamente i servizi di pulizia tramite convenzione Consip ovvero, nei territori ove la convenzione non è attivata, tramite le imprese previste dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 107 del 2015.
  La partecipazione ai programmi di manutenzione del decoro degli edifici, invece, si rivolge a tutte le scuole, anche a quelle che non hanno attivato la convenzione Consip. Poiché l'accordo del 28 marzo 2014 ha stabilito che dette attività rientrano tra quelle acquistabili nell'ambito della convenzione, soltanto le scuole che aderiscono alla convenzione medesima possono acquistare servizi e, dunque, curare la necessaria attività amministrativa.
  Ad ogni assegnazione di risorse si individuano, tramite i rispettivi Uffici scolastici regionali competenti per territorio, le istituzioni capofila delle reti di istituzioni scolastiche che, destinatarie dei finanziamenti per le attività di decoro, non potrebbero altrimenti acquistare i servizi in questione perché, non rientrando nei requisiti di cui al citato articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, non sono dotate di Convenzione Consip attiva.
  In ottemperanza a quanto disposto dall'accorso del 28 marzo 2014, ogni nuova assegnazione di risorse, effettuata sia agli istituti capofila che a quelli indipendenti, viene condivisa tra le parti sociali, le aziende e i competenti USR, assicurando di fatto la pubblicità del piano.
  In merito alle iniziative che questo Ministero intende assumere per velocizzare le procedure di sottoscrizione dei contratti con l'azienda appaltatrice da parte dei dirigenti scolastici si specifica quanto segue. Al momento dell'assegnazione delle risorse finalizzate al decoro degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche, il MIUR, tramite le sue articolazioni territoriali a livello regionale, organizza conferenze di servizio a cui partecipano i referenti dell'USR, i referenti delle aziende competenti per territorio e i dirigenti scolastici delle istituzioni interessate. Ciò al fine di far incontrare le parti coinvolte nel processo e facilitare le sottoscrizioni dei contratti, fornire indicazioni, istruzioni e linee-guida utili per lo svolgimento delle attività inerenti al programma.
  Inoltre, il MIUR si è dotato, fin dall'inizio del programma, di un'apposita piattaforma informatica che consente di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e la dichiarazione di termine degli stessi. Con le ulteriori estensioni della piattaforma, che in questo periodo sono in corso di rilascio, il sistema di monitoraggio verrà esteso ad una logica multilivello che comprende gli istituti capofila, gli Uffici scolastici regionali e l'amministrazione Pag. 91centrale. Ciò consentirà di rendere sempre più efficiente l'attività di monitoraggio e di supporto, in un'ottica di risoluzione dei problemi che potrebbero causare ritardi all'ordinato svolgimento delle attività del programma.
  Passando più nello specifico all'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2014 (denominato «Piano Nazionale per la formazione e riqualificazione del lavoratori ex LSU e Appalti storici operanti nel settore di pulizia delle scuole»), è noto che, nell'ambito di esso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale ad hoc, avvalendosi del ruolo e dell'autonomia dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, individuando, primariamente nell'ambito di questi ultimi, la principale fonte di finanziamento degli interventi di riqualificazione e formazione del personale ex LSU e appalti storici.
  Tuttavia, nel corso delle sedute della Cabina di regia e monitoraggio istituita presso il citato Ministero, è emersa l'impossibilità di finanziare alcuni Piani formativi presentati da aziende aderenti ad alcuni fondi interprofessionali (Fonarcom, Fondimpresa e Forte) da parte di questi ultimi per carenza di risorse. Ciò stante, il Ministero del lavoro ha provveduto, con decreto direttoriale n. 27 del 6 agosto 2015, a stanziare le risorse necessarie, pari ad euro 276.770,96, gravanti sul fondo di rotazione per la formazione professionale e per la realizzazione dei piani formativi non coperti dalle risorse dei fondi interprofessionali suindicati.
  Inoltre, si informa che in data 30 luglio 2015 è stato siglato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Accordo quadro con cui il Governo si è impegnato a portare a conclusione positivamente il programma denominato «scuole belle», per un importo complessivo pari a 170 milioni di euro a copertura del periodo 1° luglio 2015 – 31 marzo 2016.
  Con successiva intesa intervenuta in data 6 agosto 2015 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato previsto il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga a decorrere dal 1° luglio 2015 per i casi in cui le società interessate si siano trovate nella necessità di sospendere i lavori.
  In data 3 settembre 2015 sono state acquisite dal Ministero del lavoro – Direzione generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione – le istanze delle singole aziende, finalizzate all'autorizzazione della cassa integrazione in deroga, nei limiti del citato accordo del 6 agosto 2015, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015. La citata Direzione, anche al fine di quantificare celermente l'ammontare delle risorse necessarie a garantire la copertura dei trattamenti di cig in deroga richiesti, sta procedendo all'esame istruttorio delle istanze.

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ALLEGATO 3

5-06488 Rubinato: Sui contenuti della prova INVALSI presso l'istituto tecnico agrario «G.B. Cerletti» di Conegliano (TV).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante sollecita l'assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare la coerenza dei contenuti delle prove INVALSI con le competenze acquisite dagli studenti dei diversi indirizzi scolastici. Riporta l'esempio dell'Istituto tecnico agrario «Cerletti» di Conegliano (TV), i cui operatori avrebbero rilevato, nel corso delle prove svoltesi negli ultimi anni, incongruenze di sostanza e di forma nei quesiti proposti per la verifica finale.
  Al riguardo, si ricorda che il decreto interministeriale del 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori e le relative figure nazionali di riferimento, nonché la verifica e la certificazione delle competenze, disciplina, all'articolo 6, le prove di verifica delle competenze acquisite. In particolare, il comma 1, lettera b), prevede una prova scritta, predisposta dall'INVALSI in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tesa a valutare «.... competenze e abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico professionali nazionali del percorso ITS....».
  In applicazione della citata norma è stato affidato all'INVALSI, sulla base di apposita convenzione del 2013 – anno di avvio dei primi esami – rinnovata poi nel 2014, l'incarico di procedere alla predisposizione e alla somministrazione delle prove di esame, con riferimento alle 29 figure nazionali e ai 17 ambiti in cui sono articolate le sei aree tecnologiche cui afferiscono gli ITS.
  Dall'esperienza acquisita nella concreta applicazione della norma e dalle puntuali osservazioni formulate sia dagli operatori delle fondazioni ITS sia da alcuni presidenti di commissioni d'esame nelle relazioni finali inviate al Ministero è emersa l'esigenza di procedere alla revisione della norma stessa.
  Tale esigenza è stata recepita dal legislatore. Infatti, la legge n. 107 del 2015 offre, con la previsione contenuta nel comma 47 dell'articolo unico, l'opportunità di sanare le criticità rilevate dall'On.le interrogante. Detta normativa prevede, difatti, l'emanazione di apposite linee-guida finalizzate a semplificare e snellire le procedure delle prove conclusive dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
  Il MIUR sta predisponendo il provvedimento concernente la proposta di modifica delle vigenti disposizioni. Per quanto concerne la prova scritta, la modifica prevede un maggiore coinvolgimento del comitato tecnico-scientifico dell'ITS nella predisposizione della prova stessa, facendo comunque sempre riferimento ad una griglia di indicatori costruiti secondo una struttura organizzativa riferita a sezioni o nuclei tematici.
  L'attuazione della nuova normativa comporterà, altresì, a regime costi inferiori a quelli risultanti dal mantenimento dell'attuale procedura, consentendo una maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

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ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:
   d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni immateriali del patrimonio culturale italiano riconosciuto dall'UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole in collaborazione con gli enti pubblici ed associazioni locali;.
1. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), primo periodo, sostituire le parole: alla tutela e alla valorizzazione dei siti e delle parti del patrimonio culturale immateriale con le seguenti: ; alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale;.
1. 2. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), dopo la parola: conoscenza aggiungere le seguenti:, anche attraverso la creazione di banche dati accessibili e digitali,.
1. 3. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in collaborazione con gli enti pubblici ed associazioni locali;.
1. 4. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo la parola: «siti», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «e le rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale».
1. 5. Cristian Iannuzzi.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Per sostenere fino a: culturale immateriale con le seguenti: Per sostenere gli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale italiano tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).
2. 1. Russo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri oggettivi di assegnazione delle succitate risorse che tengano conto della qualità e quantità degli interventi sui beni tutelati.
2. 2. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma precedente i soggetti previsti nella Circolare n. 6 del Direttore generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicata in data 8 marzo 2012, che stabilisce Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'Unesco.
2. 3. Bossa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le provvidenze della presente legge non possono comunque essere erogate per pratiche o tradizioni che ledono la dignità o l'integrità degli esseri umani e animali.
2. 4. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le provvidenze della presente legge non possono comunque essere erogate per pratiche o tradizioni religiose.
2. 5. Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. Le risorse destinate a sostegno degli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, sono assegnate agli enti pubblici di riferimento e da questi gestite per il perseguimento delle succitate finalità, i quali hanno l'obbligo di rendicontazione al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo delle spese sostenute, assicurando, in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure adottate.
2. 01. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «2. A decorrere dall'anno 2016 una quota non inferiore al 30 per cento degli oneri di cui al comma 1 deve essere destinato a progetti e interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale italiano».
2. 02. Russo.

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ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), primo periodo, sostituire le parole: alla tutela e alla valorizzazione dei siti e delle parti del patrimonio culturale immateriale con le seguenti:; alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale;.
1. 2. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo la parola: «siti», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «e le rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale».
1. 5. Cristian Iannuzzi.