CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (C. 679 Palmizio).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: indipendentemente dalla data di collocamento nella medesima categoria.
1. 1. Sottanelli, Vargiu.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 6.

  1. L'Amministrazione della difesa, a mezzo dei competenti Uffici, già a decorrere dall'anno 2015, propone al personale in servizio permanente a disposizione (SPAD) valutato ma non promosso a grado superiore e che non abbia mai riportato, in tutti gli anni del servizio prestato, la qualifica di «inferiore alla media», o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, la possibilità di aderire alla promozione al grado superiore al merito di fine carriera.
  2. La promozione al grado superiore al merito di fine carriera ha natura esclusivamente onorifica e non produce alcun effetto ai fini del trattamento economico-retributivo del personale promosso.

Art. 7.

  1. La concessione della promozione al grado superiore per merito di fine carriera è proposta agli interessati in forma scritta e dovrà essere accettata in forma scritta entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
  2. Nella proposta deve essere indicata la immodificabilità del trattamento economico in godimento nonché la improduttività di qualsiasi effetto ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo, della eventuale accettazione.
  3. Il decorso del termine di trenta giorni senza la accettazione espressa della promozione proposta costituisce rifiuto della proposta stessa.

Art. 8.

  1. Il personale promosso per merito di fine carriera è posto in quiescenza nel ruolo dell'ausiliaria, entro novanta giorni dalla data di accettazione della promozione, per il limite temporale previsto dalle norme vigenti.

Art. 9.

  1. L'Amministrazione della difesa, a mezzo dei competenti Uffici, già a decorrere dall'anno 2015, concede la promozione al grado superiore al merito di fine carriera, a decorrere dal giorno successivo alla data di collocamento a riposo, al personale che ne faccia richiesta scritta entro trenta giorni dalla data di collocamento in quiescenza.
  2. La promozione di cui al comma che precede ha natura esclusivamente onorifica e non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.»
5. 01. La Relatrice.