CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2015
542.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
   esaminato l'atto del Governo n. 220 nelle sedute del 10, 11, 12, 17 e 18 novembre 2015 e udito l'ampio e ricco dibattito;
   letta la documentazione e – in particolare – preso atto dei rilievi della sezione consultiva del Consiglio di Stato;
   prese in considerazione le memorie pervenute dalla CRUI, dalle associazioni sindacali (CGIL, CISL e Gilda) e dalle associazioni studentesche;
   valutato che in questa sede la Commissione è condizionata dai tempi ristretti imposti dall'imminenza della pubblicazione del bando di concorso, volto a reclutare docenti per le nuove classi di concorso imposte dai nuovi ordinamenti degli studi;
   considerato che nondimeno – in vista del varo del nuovo sistema di formazione iniziale contemplato dalla legge n. 107 del 2015 – dovrà essere avviata un'ampia e partecipata discussione per una complessiva rivisitazione, ispirata ai seguenti principi di fondo:
    a) l'aderenza ai nuovi orientamenti, teorie e modelli pedagogici, che privilegiano approcci didattici tesi all'acquisizione della consapevolezza della complessità, ove la riconduzione a sistema è prevalente rispetto alla parcellizzazione delle conoscenze, poiché più idonea a favorire la maturazione di un sapere consapevole e al perseguimento di competenze;
    b) l'impiego efficace ed efficiente dell'organico dell'autonomia, secondo l'impianto progettuale e organizzativo previsto dalla legge n. 107 del 2015;
   ritenuto quindi che, in esito a tale revisione potrà aversi l'accorpamento di ulteriori classi concorsuali o la scomposizione di altre, con particolare riferimento alle seguenti:
    i) matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado;
    ii) l'ambito matematico, fisico e chimico;
    iii) l'ambito storico;
    iv) l'ambito filosofico e psico-pedagogico;
   premesso altresì che, in ordine alla configurazione delle classi di concorso, la generale ristrutturazione delle classi dovrà avere come obiettivo anche l'evitare il sottoutilizzo di importanti competenze maturate in diversi ambiti, come per esempio quello matematico-scientifico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   i) per quanto riguarda le classi di concorso:
    1. sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all'articolo 50 Pag. 64del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso;
    2. sia esplicitata nel provvedimento la possibilità per i docenti titolari su classi di concorso accorpate, di insegnare nelle nuove classi di concorso nate dagli accorpamenti e, per converso, la possibilità, per gli abilitati non di ruolo su una classe di concorso risultata accorpata, di partecipare alle procedure concorsuali per le nuove classi nate dall'accorpamento;
    3. siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l'asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
    4. siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l'insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell'istituto tecnico, settore tecnologico;
    5. siano introdotte classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti e non menzionate nelle allegata tabelle, o menzionate in modo inappropriato, come storia della danza classica e storia della danza contemporanea rilevabili nelle classi A57 e A58 che corrispondono a tecniche della danza moderna e contemporanea assolutamente non assimilabili alla storia. Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali in integrazione a quelle previste:
    a. per le discipline della tabella A: A59 storia della danza;
    b. un'apposita classe concorsuale per pianista accompagnatore per la danza (ora inserita come disciplina non prevista dagli ordinamenti, di «tecniche di accompagnamento alla danza» A59) potrebbe essere prevista come nuova classe concorsuale della tabella B;
    c. per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia;
    7. si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A66, poiché mancano le classi A67, A68, A69;
   ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:
    1. sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli AFAM e la Rete dei licei musicali e coreutici (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica alcune delle correzioni più urgenti, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
    2. per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 12 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
    3. per la classe di concorso A18, sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, i CFU integrativi;
    4. per le classi di concorso dell'ambito artistico del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;
    5. per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, Pag. 65quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell'abbigliamento e della moda;
    6. i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell'abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
    7. siano considerati i seguenti rilievi in ordine alla classe A23. Poiché per ogni classe concorsuale prevista in tabella A viene definito l'ambito di insegnamento corrispondente ai percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado previsti dagli attuali ordinamenti, non è congruo che lo stesso non sia definito per la nuova classe A23 «lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)». Viste le linea guida e le indicazioni nazionali previste per i diversi ordinamenti, si può ipotizzare l'impiego dei docenti di italiano L2 nelle scuole di ogni ordine e grado in luogo del docente di lingua italiana con ciò prefigurando la costituzione di classi per soli alunni stranieri. Tale impostazione contraddice i principi di inclusione sui quali si fondano gli orientamenti pedagogici delle nostre scuole e che la legge n. 107 del 2015 ha riaffermato. L'altro possibile impiego dei docenti abilitati nella classe A23 potrebbe essere nell'area del potenziamento. Mentre non è dubbio che docenti con elevata professionalità nell'insegnamento della lingua italiana rappresentino una risorsa preziosa per ogni scuola (e, in particolare, con quelle con elevata percentuale di alunni stranieri), l'affiancamento ai docenti dei diversi insegnamenti e la possibilità d'interventi individualizzati per alunni di lingua straniera costituiscono strategie di contrasto all'insuccesso formativo che devono essere sostenute e incoraggiate. Questo prefigura il collocamento del docente di italiano come L2 nell'area del potenziamento e rende complessa la determinazione del fabbisogno poiché legata ai piani triennali dell'offerta formativa. Sicché per la classe di concorso A23:
    a. sia esplicitato con precisione l'ambito di insegnamento all'interno del potenziamento;
    b. siano riconosciuti percorsi abilitanti istituiti come, per esempio, il IX ciclo della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario del Veneto, presso Università Ca’ Foscari di Venezia autorizzati da MURST con decreto del 4 luglio 2007;
    8. quanto alla classe di concorso A43, siano rafforzate le competenze tecnico-professionali, prevedendo il possesso di certificazioni aggiuntive a quelle già previste (la finalità prioritaria della sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione è infatti oggetto di disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE – e richiede agli Stati membri che tutte le attività di formazione del settore marittimo siano adeguate, costantemente controllate ed assicurino qualificati ed esperti istruttori). A tal fine:
     tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia richiesto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell'Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
     là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patente);
    9. circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
    a. per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Pag. 66Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l'Ufficio speciale, di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale;
    b. le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;
    10. circa le discipline dell'ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che lo stratificarsi nel tempo di norme in materia di accessi all'insegnamento ha prodotto una giungla di fattispecie di abilitazioni. Nel settore musicale, in particolare, sono stati riconosciuti validi nel tempo titoli di accesso per i quali non era richiesto il possesso del diploma di maturità. Tuttavia, per quanto concerne le discipline musicali, il legislatore ha posto precise condizioni di riordino sino dal 2002, quando – con la legge n. 268 – è stata disposta, anche con valore retroattivo, la modifica dell'articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il «possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» per «l'accesso ai pubblici concorsi» è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
  «3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado». Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L'assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l'accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d'accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
    una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29, A30 e A56. La Pag. 67conversione comporterà la ricollocazione e la ridenominazione delle vecchie classi di concorso in quelle nuove;
    limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53, A55, A63, A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A, 31/A e 32/A.
    riconoscendo la validità dell'abilitazione per l'accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e/o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta e non di servizio prestato;
   iii) sia corretto – nell'allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso – l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l'accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all'acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell'intera carriera universitaria o anche successivamente, all'interno di corsi di dottorato o master;
   b) tutti i settori MAT sono equivalenti dal punto di vista delle competenze disciplinari per l'insegnamento; eventuali richieste di crediti sui settori MAT dovrebbero essere espresse considerando i settori MAT nel loro complesso, senza distinguere fra i vari settori. Analoga osservazione vale di norma anche per i settori FIS;
   c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali.