CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 novembre 2015
539.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al fine di promuovere fino alla fine del comma, con le seguenti: al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.
1. 2. (Nuova formulazione) Ricciatti, Ferrara.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.
(Disposizioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti, attestati da codici non replicabili, finalizzati alla tutela del consumatore).

  1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013, è istituito un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di appositi codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e la provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi.
  2. I codici di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono riferimenti riscontrabili anche online ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.
  3. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori del sistema di cui al comma 1, sono stabilite, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale:
   a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;
   b) le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, e le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle Pag. 43disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema;

  Conseguentemente:
  la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: Agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili;

  all'articolo 4, dopo la parola: codici sopprimere le parole: multidimensionali e.
2. 1. (Nuova formulazione) Quintarelli, Galgano, Bargero, Capua, Bombassei, Catalano, Carrozza, Tinagli, Barbanti, Mucci, Bruno Bossio, Bergamini, Da Villa.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera a), prima della parola: piccole inserire la seguente: micro,.
3. 5. Fantinati.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*3. 6. Fantinati.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*3. 7. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: paragrafo (3).
3. 9. Benamati, Cani.