CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 novembre 2015
539.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06952 Palmieri e Latronico: Sul pagamento dei contributi previsti, ai sensi del decreto legislativo n. 42, del 2004, per i proprietari di immobili di interesse storico-artistico, per atti di restauro e altri interventi conservativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per la ricostruzione del quadro normativo e amministrativo relativo all'importante tema dei contributi statali ai privati per i lavori di conservazione degli immobili tutelati di loro proprietà. Siamo tutti d'accordo sul fatto che queste dimore storiche e questi immobili di interesse storico e artistico costituiscono una parte essenziale del tessuto del nostro patrimonio culturale diffuso sul territorio e rappresentano una delle caratteristiche qualitative più importanti dei paesaggi storici dell'Italia. L'impegno dello Stato per sostenere lo sforzo della proprietà privata, già gravata dai limiti del vincolo, nel far fronte alle spese, spesso ingenti, di corretta manutenzione e di restauro di questi beni è dunque sacrosanto e necessario.
  I rigori della revisione della spesa, nel 2012, purtroppo hanno «bloccato» questo meccanismo, ma ciò anche in considerazione del fatto che si erano andati accumulando, negli anni, notevoli ritardi nei pagamenti dei contributi già maturati anche perché il sistema all'epoca vigente non consentiva una razionale programmazione degli interventi e una loro modulazione sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
  Appaiono pertanto del tutto condivisibili le esigenze rappresentate nell'interrogazione, volte, ad incrementare, per quanto possibile, le risorse destinate e far fronte al debito nei confronti dei privati proprietari che hanno eseguito degli interventi conservativi volontari sui propri beni culturali e hanno maturato un credito al relativo contributo, come previsto dalla legge.
  Si conviene circa l'opportunità, altresì, di rivedere le disposizioni della legge n. 135 del 2012, che hanno per ora bloccato il finanziamento dei contributi previsti dagli articoli 31 e seguenti del Codice di settore.
  Posso sin d'ora aggiungere che, muovendo nella direzione auspicata, la legge di assestamento del bilancio per l'anno 2015, prevede un capitolo di nuova istituzione denominato «Capitolo 744 – Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per i contributi concessi fino al 15 agosto 2012» – con uno stanziamento di competenza per l'anno 2015 pari a 10 milioni di euro.
  Anzi, per la precisione vorrei comunicare che proprio con decreto del 29 ottobre scorso, il Ministro Franceschini ha approvato la programmazione degli interventi finanziari del Ministero a favore dei proprietari di beni culturali, per un importo di euro 10.136.445,00.
  Mi rendo conto che si tratta di una misura solo parziale e ancora inadeguata. Ma rappresenta un'importante inversione di tendenza: il Governo intende riprendere il doveroso sostegno della proprietà privata nell'onere di manutenzione e conservazione del patrimonio culturale privato. Aggiungo che il Ministero non potrebbe che vedere con favore eventuali interventi Pag. 29parlamentari che – sempre nel doveroso rispetto delle compatibilità della finanza pubblica – concorressero ad incrementare il capitolo sopra ricordato.
  Occorrerà, in conclusione, operare sinergicamente, Governo e Parlamento, nella direzione di riformare la disciplina vigente al fine, da un lato, di costruire un sistema sostenibile di contribuzioni dello Stato alle spese di manutenzione dei privati, nel quadro di una programmazione razionale, e dall'altro lato, nella direzione di ricercare canali di finanziamento aggiuntivi e di ripiano del debito pregresso.

Pag. 30

ALLEGATO 2

5-06950 Pannarale e Scotto: Sul finanziamento dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Posso naturalmente rispondere al quesito degli onorevoli Pannarale e Scotto – rivolto ai Ministri dell'istruzione e dei beni culturali – solo per la parte di competenza del secondo.
  Ricordo anzitutto brevemente che la Fondazione «Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli» è stata istituita il 27 maggio del 1975 su iniziativa dell'avvocato Gerardo Maratta con lo scopo di diffondere e promuovere gli studi filosofici. A tale fine egli ha donato alla Fondazione, della quale ha assunto la presidenza, la sua immensa biblioteca filosofica.
  La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto della Regione Campania n. 378 del 28 dicembre 2009 e le è stata assegnata, nel 1983, la sede presso il Palazzo Serra di Cassano.
  Da molti anni il celebre Istituto è alle prese con una forte crisi finanziaria.
  Per affrontare i problemi dell'Istituto, l'allora Ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi costituì una Commissione composta, oltre che da rappresentanti dei Ministero dei beni culturali, anche da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, della regione Campania e del comune di Napoli al fine di trovare una soluzione al deficit dell'Istituto. Purtroppo, vista Fingente richiesta di risorse finanziarie e di spazi dell'Istituto, la Commissione non è riuscita a trovare soluzioni concrete, concordando tuttavia sulla necessità di condizionare qualsiasi intervento economico ulteriore ad una riorganizzazione della gestione dell'istituto.
  Permettetemi di elencare di seguito l'ammontare dei finanziamenti che questo Ministero ha erogato in favore dell'Istituto dal 1980 ad oggi.
  Anni 1980-1995: contributi annui in quanto inserito nelle Tabelle triennali degli organismi beneficiari di contributo statale:
   1980-1982 20 milioni di lire;
   1984-1986 90 milioni di lire;
   1987-1989 150 milioni di lire;
   1990-1992 300 milioni di lire;
   1993-1995 350 milioni di lire;

  Per gli anni dal 1996 al 2011 l'Istituto non ha presentato domanda per l'inserimento nella Tabella triennale.
  Anni 2001-2003: L'articolo 5, comma 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali», ha disposto, in favore dell'Istituto, la spesa di lire 500 milioni all'anno per il triennio 2001-2003 (nel 2003 con l'avvento dell'euro la somma è diventata di euro 250.000,00 circa).
  Anno 2011: Nell'anno 2011 l'articolo 2, comma 2-terdecies del decreto legge n. 225/2010 ha stabilito che le risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, comma 219, venissero prorogate per il solo anno 2011 nel limite di 2 milioni di euro; conseguentemente è stato attribuito un finanziamento di euro 1.200.000,00 a favore dell'Istituto di Studi Filosofici e di euro 800.000,00 all'Istituto italiano per gli studi storici.Pag. 31
  Anni 2012-2014: l'Istituto è stato inserito nuovamente nella Tabella per il triennio 2012-2014, con un contributo annuo di euro 75.000.00.
  Anno 2015: l'Istituto è stato confermato nella tabella anche per il triennio 2015-2017.
  Infine, la legge n. 147 del 2013, all'articolo 1 comma 43, ha previsto che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, assegnasse risorse all'Istituto italiano di studi storici e all'Istituto italiano di studi filosofici di Napoli. Con delibera n. 34/2014 il CIPE ha quindi disposto per l'anno 2014 l'assegnazione di euro 1.000.000,00 a favore di ciascun istituto e, in via programmatica per le annualità 2015 e 2016, l'importo complessivo di euro 4.000.000,00.
  Le somme relative al 2014, poiché le relative operazioni contabili sono state effettuate dal MEF a dicembre 2014, hanno potuto essere erogate solo nel 2015.
  Naturalmente il Ministero avrà cura di adempiere con la massima sollecitudine – nei limiti delle risorse disponibili e delle compatibilità di bilancio – le decisioni che il Parlamento volesse adottare nei confronti dell'Istituto, come già più volte è avvenuto in passato.

Pag. 32

ALLEGATO 3

5-06951 Coscia ed altri: Sulla vendita ad acquirenti esteri del dipinto di Amedeo Modigliani denominato «Nu Couché».
5-06953 Simone Valente ed altri: Sulla vendita ad acquirenti esteri del dipinto di Amedeo Modigliani denominato «Nu Couché».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente – data la sostanziale identità di oggetto – all'interrogazione degli onorevoli Valente ed altri, e all'interrogazione degli onorevoli Coscia ed altri, con le quali, in particolare, i primi interroganti chiedono quali iniziative il Ministero abbia adottato, nel rispetto delle proprie competenze, al fine di impedire che il quadro «Nu Couché» fosse venduto all'asta a New York per «andar perduto per sempre in una collezione privata in Cina», e i secondi perché non sia stato esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto del dipinto.
  Al riguardo, do conto di quanto emerge dagli atti dell'Amministrazione.
  Circa il quadro, realizzato nell'inverno tra il ’17 ed il ’18, il competente Ufficio esportazione segnala che a partire dal 1967 – dunque in data precedente i 50 anni dalla realizzazione, termine che rappresenta il presupposto di legge per la vincolabilità di un'opera – esso risulta aver partecipato a una mostra itinerante negli Stati Uniti, curata da Franco Russoli (già Soprintendente di Milano e autore del progetto della «Grande Brera») ed intitolata «Master of Modern Italian Art from the collection of Gianni Mattioli» (il grande collezionista di arte moderna). Mostra che ha coinvolto importantissimi Musei, come The Phillips Collection, Washington DC. Dallas Museum of Fine Arts, San Francisco Museum of Art, Detroit Institute of Arts, William Rockhill Nelson Gallery of Art, Kansas City, Missouri, Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts.
  Negli anni precedenti il quadro era già uscito dal territorio nazionale per mostre. È possibile che esso fosse già presente alla mostra «Arte italiano contemporaneo desde 1910». tenutasi presso Museo de Arte Moderno, Mexico City, 1966.
  È poi rientrato in temporanea importazione dopo il 1967 ed è rimasto in Italia per circa 20 anni, sempre – riferisce l'Ufficio – con puntuale rinnovo da parte dei proprietari della licenza di temporanea importazione. Tale circostanza ha impedito l'apposizione di un vincolo di interesse storico artistico, ai sensi della normativa di settore e ne ha consentito la definitiva esportazione il 16 gennaio 1987.
  Vorrei cogliere l'occasione per chiarire brevemente la funzione del certificato di temporanea importazione.
  Tale certificato (di validità quinquennale, rinnovabile) ha lo scopo di consentire la temporanea presenza in Italia di opere d'arte riconosciute non appartenenti al patrimonio culturale nazionale e la loro successiva uscita, precludendo la possibilità per l'Amministrazione di apporre su di esse il vincolo, che ne impedirebbe l'esportazione.
  Il competente Ufficio esportazione, al quale viene presentato un bene culturale in ingresso in Italia, rilascia tale certificato sulla base documentazione idonea a identificare il bene e a comprovarne la «provenienza legittima» da un altro Paese. Per «provenienza legittima» si intende che il bene non sia illegalmente uscito dal territorio nazionale in precedenza, o che sia Pag. 33legittimamente proveniente da uno Stato estero, anche se eseguito da artista italiano.
  In definitiva, l'Ufficio segnala che l'uscita dal territorio italiano dell'opera di Modigliani è avvenuta nel rispetto della legge, e poiché essa è rientrata in Italia sempre in regime di importazione temporanea, non era possibile vincolarla ai sensi della normativa allora e ancora oggi in vigore, normativa che – vorrei richiamarlo – determina un preciso e delicatissimo punto di equilibrio fra due valori entrambi di rango costituzionale, quali la tutela del patrimonio culturale nazionale e il diritto di proprietà privata.
  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Coscia, vorrei rammentare inoltre che, nel medesimo periodo e negli anni immediatamente successivi, il Ministero procedeva al vincolo della collezione di Gianni Mattioli, che comprende un'altra opera di Modigliani, diversi Boccioni, Balla, Morandi, Carrà, Sironi, Rosai, Soffici, Russolo e Severini, in quanto per tali opere sussistevano i presupposti di legge.
  L'impossibilità di apporre il vincolo sul dipinto di Modigliani – concludo – ha precluso la possibilità di esercitare, sulla vendita dello stesso, il diritto di prelazione di cui all'articolo 60 del Codice dei beni culturali. Pertanto l'unico strumento di cui il Ministero avrebbe potuto avvalersi per far rientrare il dipinto in Italia sarebbe stato la partecipazione all'asta, conclusa – riferiscono le cronache – con l'aggiudicazione per 170 milioni di dollari.

Pag. 34

ALLEGATO 4

5-06954 Vezzali: Sulla sospensione dei contributi pubblici a strutture circensi che non rispettano le normative in materia di protezione degli animali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Vezzali chiede di sospendere l'erogazione di contributi alle attività circensi il cui personale abbia riportato condanne definitive per reati di maltrattamento degli animali.
  Vorrei precisare, al riguardo, che l'attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui interviene annualmente il Fondo Unico dello Spettacolo, che rappresenta oggi l'unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero dei beni culturali a queste attività.
  Il finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 337/1968, «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» dove si afferma che «Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore».
  Ho fatto questa breve premessa per evidenziare il fatto che (a presenza di animali nel circo è prevista dalla norma.
  Gli stanziamenti che il FUS ogni anno destina alle attività circensi e di spettacolo viaggiante vengono ulteriormente ripartite nei sotto settori delle attività di produzione e diffusione degli spettacoli circensi in Italia e all'estero, nel sostegno allo spettacolo viaggiante attraverso contributi per l'acquisto di nuove attrazioni, per interventi di ricostituzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti, per la strutturazione di aree destinate alle predette attività, ed infine ad iniziative a carattere promozionale e a festival circensi.
  Nel 2015 lo stanziamento per tutte le attività circensi e di spettacolo viaggiante ammonta ad euro 4.468.519.00.
  Con il decreto ministeriale 1o luglio 2014 sono stati adottati «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS», i quali prevedono, tra i fenomeni da osservare quali indicatori della qualità artistica, la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali, nel quadro della innovazione e della qualificazione dell'offerta.
  Inoltre, al fine di contribuire anche indirettamente alla tutela degli animali, qualora un esercente circense decida di non utilizzarli nella propria attività, il decreto prevede che la domanda di contributo sia corredata da idonea certificazione da parte del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.
  La scelta di non esercitare più attività con animali resta discrezionale, ma è incentivata come indicatore di qualità.
  Rimane ferma come primaria condizione di ammissibilità ai contributi l'assenza di «condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali», attestata da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.Pag. 35
  Al fine di verificare l'esistenza di tale presupposto gli uffici preposti della competente Direzione generale dello Spettacolo procedono a verifiche periodiche presso il casellario giudiziale circa eventuali condanne definitive per i reati di maltrattamento animale previsti, appunto, come causa di inammissibilità e di revoca dei contributi.
  Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni, in fase di valutazione delle domande di contributo, sia successivamente prima dell'erogazione dei contributi assegnati e quando l'Amministrazione riscontra, tramite attestazione richiesta al casellario, la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali, la domanda di contributo viene respinta perché inammissibile, oppure il contributo stesso viene revocato, se già assegnato in precedenza, qualora l'acquisizione di tale informazione sia avvenuta in fase di controllo successivo, ma comunque precedente alla erogazione.
  Come in altre occasioni precisato, l'Amministrazione non ha altri strumenti per poter esercitare la propria vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina. Inoltre l'inammissibilità o la revoca si possono applicare solo in caso di condanna definitiva a carico del legale rappresentante dell'impresa circense che ha presentato istanza di contributo. Va quindi tenuta presente la possibilità, per questi, di ottenere una sentenza di riabilitazione da parte del giudice, con conseguente opportunità di presentare successive domande di contributo.
  In più di un caso infatti il Ministero si è visto costretto a ripristinare i contributi già revocati. Da ciò si evince quanto complessa sia la relazione tra assegnazioni, verifiche presso il casellario giudiziale, eventuali ricorsi e successive sentenze, anche in termini di tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa, che non può risolvere la questione del maltrattamento animali a partire dai semplici controlli sull'erogazione dei contributi.
  Concludo precisando che il triennio 2015-2017 di prima applicazione del decreto ministeriale 1o luglio 2014 può essere un test rispetto alle iniziative che gli esercenti circensi vorranno intraprendere sull'utilizzo degli animali, a seguito di un esplicito indicatore di qualità relativo al circo senza animali, fatte salve ovviamente le sanzioni previste in merito alla ammissibilità ed erogabilità dei contributi, in caso di condanne definitive.
  Si fa presente, infine, che questa Amministrazione con il citato decreto ministeriale 1o luglio 2014 ha già inteso recepire l'ordine del giorno G 9.205 del 2013 approvato sia dal Senato che dalla Camera che, recependo e raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise, impegna il Governo «a prevedere nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi a valere sul FUS ad esercenti di attività circense con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 ...».
  Comunque il Ministero è pronto a collaborare fattivamente ad eventuali iniziative parlamentari che volessero intervenire sulla vigente normativa primaria in materia.